Il diritto dei
cittadini europei di circolare nel territorio dell’Unione è stabilito da un
direttiva europea ed è stato recepito dal decreto legislativo 6 febbraio 2007
n. 30, pubblicato sulla GU n. 72 del 27 marzo 2007. Il decreto contiene
l’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri. La direttiva, che riunisce in un unico testo il
corpus legislativo in merito al diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini
dell’Unione nel territorio degli Stati membri, disciplina le modalità
d’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini
dell’Ue e dei loro familiari, il diritto di soggiorno permanente e le
restrizioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
o di sanità pubblica. Il decreto legislativo si applica al cittadino
dell’Unione e ai suoi familiari che si rechi o soggiorni in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza e ne stabilisce la facoltà, ove in
possesso di documento d’identità valido per l’espatrio, di lasciare il
territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell’Unione. A tale
proposito, si ricorda che, “cittadini dell’Unione” sono tutte le persone avente
la cittadinanza di uno Stato membro, mentre, per “familiare” si intende il
coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione
registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al
matrimonio; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e
quelli del coniuge o partner sulla base della definizione di cui sopra; gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. Il provvedimento
subordina le condizioni del soggiorno alla durata dello stesso, infatti, per i
soggiorni inferiori a tre mesi, la sola formalità richiesta è il possesso di un
documento d’identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza. Per usufruire, invece, del diritto di soggiorno
per un periodo superiore a tre mesi, il cittadino deve soddisfare uno dei
seguenti requisiti: o essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
o disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti e di un’assicurazione sanitaria per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato; o essere iscritto presso un istituto
pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione
professionale, oppure, infine, deve avere lo status di familiare che accompagna
o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornarvi. Il decreto
determina anche l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente nello Stato
membro ospitante, che si ottiene dopo avervi risieduto legalmente per un
periodo ininterrotto di cinque anni, purché egli non sia stato oggetto di una
misura di allontanamento. Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell’interessato,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che vi hanno anch’essi
risieduto cinque anni. Il diritto di soggiorno permanente si perde, però, in
ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a
due anni consecutivi. (31 ottobre
2007) DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio
2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Emana il seguente decreto
legislativo: Articolo
1.
Finalità 1. Il presente decreto legislativo
disciplina: a) le modalità d’esercizio del
diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato
da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo
2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; Articolo
2. 1. Ai fini del presente decreto
legislativo, si intende per: Articolo
3. 1. Il presente decreto legislativo
si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno
Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi
familiari ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o
raggiungano il cittadino medesimo. 2. Senza pregiudizio del diritto
personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque
sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se é
a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di
salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente; 3. Lo Stato membro ospitante
effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica
l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. Articolo
4. 1. Ferme le disposizioni relative
ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione
in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio, secondo la
legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto
di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell’Unione. 2. Per i soggetti di cui al comma
1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di
circolazione é esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione
dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Articolo
5. 1. Ferme le disposizioni relative
ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione
in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio, secondo la
legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel
territorio nazionale. 2. I familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all’obbligo del visto
d’ingresso, nei casi in cui é richiesto. Il possesso della carta di soggiorno
di cui all’articolo 10 in corso di validità esonera dall’obbligo di munirsi del
visto. 3. I visti di cui al comma 2 sono
rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste. 4. Nei casi in cui é esibita la
carta di soggiorno di cui all’articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o
di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea. 5. Il respingimento nei confronti
di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di
uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso,
non é disposto se l’interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del
diritto di libera circolazione. Articolo
6. 1. I cittadini dell’Unione hanno
il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore
a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un
documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza. 2. Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, in possesso di un
passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2. 3. Fatte salve le disposizioni di
leggi speciali conformi ai Trattati dell’Unione europea ed alla normativa
comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento
delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai
cittadini italiani. Articolo
7. 1. Il cittadino dell’Unione ha
diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi quando: a) é lavoratore subordinato o
autonomo nello Stato; 2. Il diritto di soggiorno di cui
al comma 1 é esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino
dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) o c). 3. Il cittadino dell’Unione, già
lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto
al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: a) é temporaneamente inabile al
lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; Articolo
8. 1. Avverso il provvedimento di
rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, é ammesso ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il
quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Articolo
9. 1. Al cittadino dell’Unione che
intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’articolo 7 per un periodo
superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 2. Fermo quanto previsto dal comma
1, l’iscrizione é comunque richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso ed é
rilasciata immediatamente una attestazione contenente l’indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta. 3. Oltre a quanto previsto per i
cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l’iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell’Unione deve produrre la
documentazione attestante: a) l’attività lavorativa,
subordinata o autonoma, esercitata se l’iscrizione é richiesta ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera a); 4. Il cittadino dell’Unione può
dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso
la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 5. Ai fini dell’iscrizione
anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di
cui al comma 1, i familiari del cittadino dell’Unione europea che non hanno un
autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445: a) un documento di identità o il
passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto; 6. Salvo quanto previsto dal
presente decreto, per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di
iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime
disposizioni previste per il cittadino italiano. 7. Le richieste di iscrizioni
anagrafiche dei familiari del cittadino dell’Unione che non abbiano la cittadinanza
di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio. Articolo
10. 1. I familiari del cittadino
dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo
2, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla
questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell’Unione", redatta su modello conforme a
quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto decreto, é rilasciato il titolo di
soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 2. Al momento della richiesta di
rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell’Unione é
rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro
dell’interno di cui al comma 1. 3. Per il rilascio della Carta di
soggiorno, é richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento
equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora
richiesto; 4. La carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell’Unione ha una validità di cinque anni dalla data
del rilascio. 5. La carta di soggiorno mantiene
la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non
superiori a sei mesi l’anno, nonché di assenze di durata superiore per
l’assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi
consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un
altro Stato; é onere dell’interessato esibire la documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità. 6. Il rilascio della carta di
soggiorno di cui al comma 1 é gratuito, salvo il rimborso del costo degli
stampati e del materiale usato per il documento. Articolo
11. 1. Il decesso del cittadino
dell’Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto
di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a
condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai
sensi dell’articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
7, comma 1. 2. Il decesso del cittadino
dell’Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato
nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino
dell’Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all’articolo 14 o dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata
od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti,
affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello
Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che
copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare,
già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le
risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 9, comma 3. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 2,
quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per
almeno un anno si applica l’articolo30 [3], comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 4. La partenza del cittadino
dell’Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita
del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’affidamento,
indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello
Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino
al termine degli studi stessi. Articolo
12. 1. Il divorzio e l’annullamento
del matrimonio dei cittadini dell’Unione non incidono sul diritto di soggiorno
dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo
14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all’articolo 7, comma 1. 2. Il divorzio e l’annullamento
del matrimonio con il cittadino dell’Unione non comportano la perdita del
diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il
diritto al soggiorno permanente di cui all’articolo 14 o che si verifichi una
delle seguenti condizioni: a) il matrimonio é durato almeno
tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del
procedimento di divorzio o annullamento; 3. Nei casi di cui al comma 2,
quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c)
e d), si applica l’articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive modificazioni. 4. Nei casi di cui al comma 2,
salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno é comunque
subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un’attività
lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di
risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di
assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una
assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare
parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che
soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate
all’articolo 9, comma 3. Articolo
13. 1. I cittadini dell’Unione ed i
loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all’articolo 6,
finché hanno le risorse economiche di cui all’articolo 9, comma 3, che gli
impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza
sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblica. 2. I cittadini dell’Unione e i
loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11
e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. 3. Ferme le disposizioni
concernenti l’allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un
provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di
cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualora; a) i cittadini dell’Unione siano
lavoratori subordinati o autonomi; Articolo
14. 1. Il cittadino dell’Unione che ha
soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio
nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni
previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. 2. Salve le disposizioni degli
articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro
acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in
via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al
cittadino dell’Unione. 3. La continuità del soggiorno non
é pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno,
nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari
ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o
distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. 4. Il diritto di soggiorno
permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale
di durata superiore a due anni consecutivi. Articolo
15. 1. In deroga all’articolo 14 ha
diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un
periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: a) il lavoratore subordinato o
autonomo il quale, nel momento in cui cessa l’attività, ha raggiunto l’età
prevista ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il
lavoratore subordinato che cessa di svolgere un’attività subordinata a seguito
di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello
Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia
soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore
appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla
pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età é considerata soddisfatta
quando l’interessato ha raggiunto l’età di 60 anni; 2. Ai fini dell’acquisizione dei
diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione
trascorsi dall’interessato nello Stato membro in cui esercita un’attività sono
considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale. 3. I periodi di iscrizione alle
liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione
dell’attività indipendenti dalla volontà dell’interessato e l’assenza dal
lavoro o la cessazione dell’attività per motivi di malattia o infortunio sono
considerati periodi di occupazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1. 4. La sussistenza delle condizioni
relative alla durata del soggiorno e dell’attività di cui al comma 1, lettera
a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge é cittadino italiano, ovvero
ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore
dipendente o autonomo. 5. I familiari, qualunque sia la
loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con
quest’ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno
permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno
permanente in forza del comma 1. 6. Se il lavoratore subordinato o
autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto
di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato
con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni: a) il lavoratore subordinato o
autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel
territorio nazionale per due anni; 7. Se non rientrano nelle
condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino
dell’Unione di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 12, comma 2, che
soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque
anni nello Stato membro ospitante. Articolo
16. 1. A richiesta dell’interessato,
il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell’Unione
europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto
di soggiorno permanente. L’attestato é rilasciato entro trenta giorni dalla
richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni,
rispettivamente previsti dall’articolo 14 e dall’articolo 15. 2. L’attestato di cui al comma 1
può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di
identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo
le regole tecniche stabilite dal Ministero dell’interno. Articolo
17. 1. Ai familiari del cittadino
comunitario non aventi la 2. La richiesta di Carta di
soggiorno permanente é presentata alla Questura competente per territorio di
residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno
di cui all’articolo 10 ed é rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a
quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno. 3. Il rilascio dell’attestazione é
gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale
utilizzato. 4. Le interruzioni di soggiorno
che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla
validità della carta di soggiorno permanente. Articolo18. 1. La continuità del soggiorno, ai
fini del presente decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti dagli
articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste
dalla legislazione vigente. 2. La continuità del soggiorno é
interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della
persona interessata. Articolo
19. e al diritto di soggiorno
permanente 1. I cittadini dell’Unione e i loro familiari hanno diritto di
esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le
attività che la legge, conformemente ai Trattati dell’Unione europea ed alla
normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. 2. Fatte salve le disposizioni
specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni
cittadino dell’Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio
nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 3. In deroga al comma 2 e se non
attribuito autonomamente in virtù dell’attività esercitata o da altre
disposizioni di legge, il cittadino dell’Unione ed i suoi familiari non godono
del diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall’articolo 13, comma 3, lettera b),
salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell’attività
esercitata o da altre disposizioni di legge. 4. La qualità di titolare di
diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può
essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente. Articolo
20. per motivi di ordine pubblico 1.
Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 2. I provvedimenti di cui al comma
1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a
comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale
tale da pregiudicare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di
condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali
provvedimenti. 3. Nell’adottare un provvedimento
di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell’interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione
familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel
territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese d’origine. 4. I cittadini dell’Unione europea
ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito
il diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo 14 possono essere
allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica. 5. I cittadini dell’Unione europea
che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che
siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando
l’allontanamento sia necessario nell’interesse stesso del minore, secondo
quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 6. Le malattie o le infermità che
possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio
nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate
dall’Organizzazione 7. Il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 é adottato dal
Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti
alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento é
notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere
superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad
un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. 8. Il destinatario del
provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso é punito con l’arresto da tre mesi ad un
anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed é nuovamente allontanato con
accompagnamento immediato. 9. Qualora il cittadino
dell’Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero
quando il provvedimento é fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a
repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l’esecuzione
immediata del provvedimento di allontanamento dell’interessato dal territorio
nazionale. Venerdì, 02 Novembre 2007 email
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