Per i cittadini
rumeni e bulgari, diventati comunitari dal 1° gennaio 2007, non si applicano
più applicazione le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno contenute del
Testo Unico sull’immigrazione ma quelle in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. Lo precisa una Circolare
congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà
Sociale,e manata il 28 dicembre 2006. Resta la possibilità di espulsione per
motivi di ordine pubblico e di salute pubblica.
Nel testo si precisa anche che per quanto riguarda l’accesso al lavoro, prima
di liberalizzare completamente la circolazione dei lavoratori subordinati
provenienti dai due Paesi, è previsto il ricorso ad un regime transitorio per
il periodo di un anno. In base a questo sistema si attua l’apertura immediata
per i settori del lavoro dirigenziale e altamente qualificato, di quello
agricolo e turistico-alberghiero, del lavoro domestico e di assistenza alla
persona, edilizio e metalmeccanico, nonché per il settore del lavoro stagionale
e del lavoro autonomo. Per i settori diversi, invece, sono previste regole
semplificate per monitorare l’accesso al mercato del lavoro.(03 gennaio 2007)
MINISTERO DELL’INTERNO – MINISTERO
DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE - Circolare n. 2 del 28 dicembre 2006
Oggetto: Ingresso nell’UE dei
cittadini della Romania e della Bulgaria Il 1° gennaio 2007 i cittadini la
Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell’Unione Europea; da tale data per
i cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni
del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n.
286 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico sull’immigrazione),
ma trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 e
successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea). In particolare trovano
attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera
circolazione nel territorio dell’U.E., comprese quelle relative
all’allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti cittadini
neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia, e potranno, se in
possesso dei requisiti si cui al citato D.P.R. n. 54/2002, richiedere la carta
di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici
postali. In relazione al diritto di libera
circolazione ed alla specifica previsione del predetto D.P.R. n. 54/2002 – il
quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono
essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o
di sanità pubblica – si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli
effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti
cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e
sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paese
dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di
un anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato,
mentre permane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.
Il regime transitorio predetto
prevede l’apertura immediata nei seguenti settori:
- agricolo e
turistico-alberghiero; - lavoro domestico e di assistenza
alla persona; - edilizio; - metalmeccanico; - dirigenziale e altamente
qualificato
Ugualmente è prevista l’apertura
immediata per il lavoro stagionale. Per tutti i restanti settori
produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con procedura
semplificata attraverso la presentazione, (raccomandata a/r), da parte del
datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una
richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistca (mod. sub
neocomunitari)disponibile sui siti internet del Ministero dell’Interno
(www.interno.it) Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it). Si è ritenuto di non far ricorso a
quote numeriche. Lo Sportello Unico per
l’Immigrazione della provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa
verifica delle condizioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro,
provvede al rilascio del nulla osta che dovrà essere presentato dal lavoratore
alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite
gli uffici postali. da CittadinoLex
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