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Giurisprudenza di merito - Codice della strada, opposizione all’esecuzione e competenza territoriale

Giudice di Pace Lamezia Terme, sentenza 30.05.2007 n° 697

In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è il Giudice territorialmente competente a conoscere l’impugnazione relativa alla violazione del codice della strada (vale a dire la materia oggetto della cartella), bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l’esecuzione, sì come sancito dall’art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell’art. 615 c.p.c.
E’ quanto ribadito dal Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 697 depositata il 30 maggio scorso.
Nella specie il Giudice ha stabilito che l’opponente "ha diritto al risarcimento del danno, conseguente all’illegittimità della cartella, ex art. 2043 c.c. stante l’illegittimità e l’ingiustizia del fatto, che ha originato la questione sottoposta. Tale danno, estrinsecatosi sotto l’aspetto del cosiddetto danno Biologico, o danno alla vita di relazione, causativo di stress, fastidi, necessità di munirsi dell’assistenza di un legale, data la difficoltà della materia, ecc.., appare equo liquidare, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (v. Cass. Civile Sez. I, n. 2148/2000; Cass. Civile, Sez. II, n. 6414/2000; Cass. Civile, Sez. III, n. 4055/2007) nella somma totale di Euro 200,00 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo”.
La decisione inoltre dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta oltre i 60 giorni dalla notificazione della cartella impugnata "giacchè all’opposizione ex art. 615, I° comma, c.p.c., è applicabile il rito ordinario, con conclusione del procedimento a struttura semplificata previsto per l’opposizione a sanzione amministrativa, in particolare del termine di decadenza, di cui all’art. 22 della legge n. 689/81, anche quanto alle impugnazioni proponibili".

(Altalex, 2 novembre 2007. Nota di Antonio Russo)

Giudice di Pace
Lamezia Terme
Sentenza 30 maggio 2007, n. 697

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME
Nella persona della dott.ssa Ermida Manfredi,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa n. 265/2007 R.G.A.C. promossa da R. N., n. a …, residente …, rappresentato e difeso dal DOTT. ANTONIO RUSSO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gizzeria Lido, via C. Colombo, n. 78, giusto mandato a margine dell’atto di citazione;

Opponente
CONTRO

1. ETR S.p.a., … , in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., …, appartenente al “Gruppo Riscossione”, Agente per la riscossione dei tributi per la provincia di Catanzaro ….

Opposta

2. Comune di Falerna, in persona del Sindaco p.t., …

Opposto
Oggetto: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da comparse depositate in atti, da verbale di causa del 18-05-2007, e da note difensive autorizzate depositate dall’opponente in tale udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1-02-2007, R. N. conveniva in giudizio l’ETR Spa, in persona del legale rappresentante p.t., ed il Comune di Falerna, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., proponendo opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. ……, dell’Etr Spa di Catanzaro, dell’importo di Euro …, comprensivo di spese di notifica, notificatagli in data 16-06-2006, sostenendone l’illegittimità per intervenuta prescrizione ultraquinquennale del diritto ad escutere la somma richiesta in cartella, relativa a verbale di contravvenzione della Polizia Municipale di Falerna elevato nell’anno 1998 per violazione del CdS, e notificatogli il 29-04-1998.
Chiedeva pertanto la sospensione dell’esecuzione della cartella impugnata, l’annullamento della cartella in questione, ed il risarcimento dei danni “non patrimoniali”, cagionati ad esso attore dell’illecito comportamento dei convenuti, quantificati nella somma di Euro 200,00 e di quelli “patrimoniali” da considerarsi diretta conseguenza delle spese legali, che l’esponente dovrà affrontare per la difesa delle proprie ragioni, complessivamente quantificate nella somma di Euro 400,00, con vittoria delle spese di lite, e con distrazione.
In data 7-05-2007, si costituiva in cancelleria l’opposta Etr Spa di Catanzaro che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza dell’opposizione, essendo stata emessa la cartella esattoriale entro il termine di prescrizione decennale, statuito dall’art. 2946 c.c., decorrente dalla data di consegna del ruolo.
Chiedeva, altresì, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno, avanzata dall’attore, perché sfornita di prova, con vittoria di spese di lite.
In data 8-05-2007, si costituiva in cancelleria l’opposto comune di Falerna, il quale, preliminarmente, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo la cartella impugnata relativa a violazione del codice della strada commessa nel Comune di Falerna, con conseguente competenza del Giudice di Pace di Nocera Terinese; in via subordinata, eccepiva l’inammissibilità della domanda attorea per inutile decorso dei termini di 60 giorni statuiti dalla legge per l’impugnazione della cartella esattoriale; nel merito assumeva che l’opposto Comune aveva messo a ruolo nei termini di legge (cinque anni dalla data di accertamento dell’infrazione, ex art. 28 L. n. 689/81) la contravvenzione n. 31 del 1998, del 10-02-1998 della Polizia Municipale di Falerna, relativa alla cartella oggetto di opposizione, con conseguente responsabilità dell’esclusiva della Etr Spa di Catanzaro nella vicenda “de quo”.
Chiedeva pertanto di essere estromesso dal giudizio, con condanna dell’Etr Spa al pagamento di spese e competenze di lite.
All’udienza del 18-05-2007, l’opponente precisava le conclusioni, previo deposito di note autorizzate, e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva dell’Etr Spa di Catanzaro, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., e del Comune di Falerna, Ente impositore (v. Cass. Civile n. 4194/2004).
Passando all’esame delle eccezioni di incompetenza territoriale del Giudice adito, e di inammissibilità della domanda perché avanzata oltre i termini di legge, proposte dal Comune di Falerna, va dichiarato che tali eccezioni sono infondate e vanno rigettate.
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c, infatti, va proposta dinnanzi al giudice -dell’esecuzione- competente per territorio ex art. 27 c.p.c., che, nel caso, che ci occupa, il giudice adito, essendo stata notificata la cartella esattoriale nel Comune di Gizzeria, ove risiede l’opponente.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta oltre i 60 giorni dalla notificazione della cartella impugnata, giacchè all’opposizione ex art. 615, I° comma, c.p.c., è applicabile il rito “ordinario, con conclusione del procedimento a struttura semplificata previsto per” l’ “opposizione” a sanzione amministrativa, “in particolare del termine di decadenza, di cui all’art. 22 della legge n. 689/81, anche quanto alle impugnazioni proponibili” (v. Cass. Civile, Sez I, n. 4891 del 7-03-2006).
Passando all’esame del merito, l’opposizione è fondata e va accolta per intervenuta prescrizione del diritto dell’ente creditore a riscuotere la somma portata nella cartella n. … ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 Cds e 28 della legge n. 689/81 essendo decorso il termine prescrizionale di cinque anni fra la data della notifica del verbale di contravvenzione n. 31/1998 relativo (avvenuta in data 29-04-1998- v.doc) della Polizia Municipale di Falerna, e la notificazione della cartella esattoriale, avvenuta il 16-06-2006 (v.doc.), senza che alcun atto interruttivo della prescrizione stessa sia stato notificato all’opponente in tale lasso di tempo.
Non è, infatti, degna di pregio l’obiezione del Comune di Falerna di aver “messo a ruolo nei termini di legge (cinque anni dalla data di accertamento dell’infrazione, ex art. 28 legge n. 689/81) la contravvenzione oggetto di ricorso”, giacchè la prescrizione dei diritti secondo l’art. 2943, ultimo comma, c.c., oltre che dalla notifica della contestazione, <<è interrotta da ogni altro atto che valga costituire in mora il debitore>>.
Da tale previsione, applicabile anche al caso di specie, la giurisprudenza ha sempre tratto la regola del carattere recettizio dell’atto interruttivo (v. Cass. Sentenze n. 7617/1997, 5212/1986, 706/1973).
Orbene, “l’attività di formazione dei ruoli è pacificamente attività interna all’amministrazione (nello stesso senso: Corte Costituzionale, sent. 280/2005 par. 3, ultima parte) e, quindi, come tra le inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa” (v. Cass. Civile sez. I, n. 23251/2005; n. 5798/2005), e, quindi, ad avere efficacia interruttiva della prescrizione.
In accoglimento della proposta opposizione, la cartella esattoriale impugnata va quindi annullata perché illegittima, essendo riferita ad un credito prescritto.
L’opponente, inoltre, ha diritto al risarcimento del danno, conseguente all’illegittimità della cartella, ex art. 2043 c.c. stante l’illegittimità e l’ingiustizia del fatto, che ha originato la questione sottoposta.
Tale danno, estrinsecatosi sotto l’aspetto del cosiddetto danno Biologico, o danno alla vita di relazione, causativo di stress, fastidi, necessità di munirsi dell’assistenza di un legale, data la difficoltà della materia, ecc.., appare equo liquidare, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (v. Cass. Civile Sez. I, n. 2148/2000; Cass. Civile, Sez. II, n. 6414/2000; Cass. Civile, Sez. III, n. 4055/2007) nella somma totale di Euro 200,00 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico dei convenuti in solido, vengono liquidate in favore di parte attrice come da dispositivo, con distrazione in favore del richiedente difensore antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa n. 265/2007 R.G.A.C. proposta da R. N. da Gizzeria contro: 1) Etr Spa di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t.; 2) Comune di Falerna in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., avverso la cartella esattoriale n. … dell’Etr Spa di CZ, notificata il 16-06-2006, rigettata ogni diversa deduzione e richiesta, così decide:
- Rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Etr Spa di Catanzaro, e del Comune di Falerna, e le eccezioni di incompetenza per territorio del Giudice adito, e di inammissibilità dell’opposizione perché tardivamente proposta, e, ritenuta la propria competenza per territorio,
- accoglie l’opposizione avverso al cartella esattoriale n….., dell’Etr Spa di Catanzaro, relativa a verbale di contravvenzione n. …, della Polizia Municipale di Falerna e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, essendo estinto per prescrizione il relativo credito vantato dal Comune opposto;
- condanna gli opposti in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, che liquida equitativamente in Euro 200,00 oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
- condanna gli opposti in solido al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi Euro 250,00 di cui Euro 42,10 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del richiedente difensore antistatario.

Così deciso in Lamezia Terme in data 25.05.2007

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Ermida Manfredi

Depositata in cancelleria in data 30.05.2007.

© asaps.it
Venerdì, 02 Novembre 2007
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