In tema di opposizione
all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è il
Giudice territorialmente competente a conoscere l’impugnazione relativa alla
violazione del codice della strada (vale a dire la materia oggetto della
cartella), bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l’esecuzione, sì come
sancito dall’art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma
dell’art. 615 c.p.c. E’ quanto ribadito dal
Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 697 depositata il 30 maggio
scorso. Nella specie il Giudice
ha stabilito che l’opponente "ha
diritto al risarcimento del danno, conseguente all’illegittimità della
cartella, ex art. 2043 c.c. stante l’illegittimità e l’ingiustizia del fatto,
che ha originato la questione sottoposta. Tale danno, estrinsecatosi sotto
l’aspetto del cosiddetto danno Biologico, o danno alla vita di relazione,
causativo di stress, fastidi, necessità di munirsi dell’assistenza di un
legale, data la difficoltà della materia, ecc.., appare equo liquidare, ai
sensi dell’art. 1226 c.c. (v. Cass. Civile Sez. I, n. 2148/2000; Cass. Civile,
Sez. II, n. 6414/2000; Cass. Civile, Sez. III, n. 4055/2007) nella somma totale
di Euro 200,00 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo”. La decisione inoltre
dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché
proposta oltre i 60 giorni dalla notificazione della cartella impugnata "giacchè all’opposizione ex art. 615, I° comma,
c.p.c., è applicabile il rito ordinario, con conclusione del procedimento a
struttura semplificata previsto per l’opposizione a sanzione amministrativa, in
particolare del termine di decadenza, di cui all’art. 22 della legge n. 689/81,
anche quanto alle impugnazioni proponibili".
(Altalex, 2 novembre
2007. Nota di Antonio Russo)
Giudice di Pace Lamezia Terme Sentenza 30 maggio 2007, n. 697
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI
LAMEZIA TERME Nella persona della
dott.ssa Ermida Manfredi,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa n. 265/2007
R.G.A.C. promossa da R. N., n. a …, residente …, rappresentato e difeso dal
DOTT. ANTONIO RUSSO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Gizzeria Lido, via C. Colombo, n. 78, giusto mandato a margine dell’atto di
citazione;
Opponente CONTRO
1. ETR
S.p.a., … , in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante
p.t., …, appartenente al “Gruppo Riscossione”, Agente per la riscossione dei
tributi per la provincia di Catanzaro ….
Opposta
2. Comune
di Falerna, in persona del Sindaco p.t., …
Opposto Oggetto: opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Conclusioni: come da
comparse depositate in atti, da verbale di causa del 18-05-2007, e da note
difensive autorizzate depositate dall’opponente in tale udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione
ritualmente notificato in data 1-02-2007, R. N. conveniva in giudizio l’ETR
Spa, in persona del legale rappresentante p.t., ed il Comune di Falerna, in
persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., proponendo opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. ……, dell’Etr
Spa di Catanzaro, dell’importo di Euro …, comprensivo di spese di notifica,
notificatagli in data 16-06-2006, sostenendone l’illegittimità per intervenuta
prescrizione ultraquinquennale del diritto ad escutere la somma richiesta in
cartella, relativa a verbale di contravvenzione della Polizia Municipale di
Falerna elevato nell’anno 1998 per violazione del CdS, e notificatogli il
29-04-1998. Chiedeva pertanto la
sospensione dell’esecuzione della cartella impugnata, l’annullamento della
cartella in questione, ed il risarcimento dei danni “non patrimoniali”,
cagionati ad esso attore dell’illecito comportamento dei convenuti,
quantificati nella somma di Euro 200,00 e di quelli “patrimoniali” da
considerarsi diretta conseguenza delle spese legali, che l’esponente dovrà
affrontare per la difesa delle proprie ragioni, complessivamente quantificate
nella somma di Euro 400,00, con vittoria delle spese di lite, e con
distrazione. In data 7-05-2007, si
costituiva in cancelleria l’opposta Etr Spa di Catanzaro che eccepiva il
proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza
dell’opposizione, essendo stata emessa la cartella esattoriale entro il termine
di prescrizione decennale, statuito dall’art. 2946 c.c., decorrente dalla data
di consegna del ruolo. Chiedeva, altresì, il
rigetto della richiesta di risarcimento del danno, avanzata dall’attore, perché
sfornita di prova, con vittoria di spese di lite. In data 8-05-2007, si
costituiva in cancelleria l’opposto comune di Falerna, il quale, preliminarmente,
eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo la cartella
impugnata relativa a violazione del codice della strada commessa nel Comune di
Falerna, con conseguente competenza del Giudice di Pace di Nocera Terinese; in
via subordinata, eccepiva l’inammissibilità della domanda attorea per inutile
decorso dei termini di 60 giorni statuiti dalla legge per l’impugnazione della
cartella esattoriale; nel merito assumeva che l’opposto Comune aveva messo a
ruolo nei termini di legge (cinque anni dalla data di accertamento
dell’infrazione, ex art. 28 L. n. 689/81) la contravvenzione n. 31 del 1998,
del 10-02-1998 della Polizia Municipale di Falerna, relativa alla cartella
oggetto di opposizione, con conseguente responsabilità dell’esclusiva della Etr
Spa di Catanzaro nella vicenda “de quo”. Chiedeva pertanto di
essere estromesso dal giudizio, con condanna dell’Etr Spa al pagamento di spese
e competenze di lite. All’udienza del
18-05-2007, l’opponente precisava le conclusioni, previo deposito di note
autorizzate, e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente,
ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva dell’Etr Spa di Catanzaro,
quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione ex art. 615
c.p.c., e del Comune di Falerna, Ente impositore (v. Cass. Civile n.
4194/2004). Passando all’esame delle
eccezioni di incompetenza territoriale del Giudice adito, e di inammissibilità
della domanda perché avanzata oltre i termini di legge, proposte dal Comune di
Falerna, va dichiarato che tali eccezioni sono infondate e vanno rigettate. L’opposizione
all’esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c, infatti, va proposta dinnanzi al
giudice -dell’esecuzione- competente per territorio ex art. 27 c.p.c., che, nel
caso, che ci occupa, il giudice adito, essendo stata notificata la cartella
esattoriale nel Comune di Gizzeria, ove risiede l’opponente. Parimenti infondata è
l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta oltre i 60
giorni dalla notificazione della cartella impugnata, giacchè all’opposizione ex
art. 615, I° comma, c.p.c., è applicabile il rito “ordinario, con conclusione
del procedimento a struttura semplificata previsto per” l’ “opposizione” a
sanzione amministrativa, “in particolare del termine di decadenza, di cui
all’art. 22 della legge n. 689/81, anche quanto alle impugnazioni proponibili”
(v. Cass. Civile, Sez I, n. 4891 del 7-03-2006). Passando all’esame del
merito, l’opposizione è fondata e va accolta per intervenuta prescrizione del
diritto dell’ente creditore a riscuotere la somma portata nella cartella n. …
ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 Cds e 28 della legge n. 689/81
essendo decorso il termine prescrizionale di cinque anni fra la data della
notifica del verbale di contravvenzione n. 31/1998 relativo (avvenuta in data
29-04-1998- v.doc) della Polizia Municipale di Falerna, e la notificazione
della cartella esattoriale, avvenuta il 16-06-2006 (v.doc.), senza che alcun
atto interruttivo della prescrizione stessa sia stato notificato all’opponente
in tale lasso di tempo. Non è, infatti, degna di
pregio l’obiezione del Comune di Falerna di aver “messo a ruolo nei termini di
legge (cinque anni dalla data di accertamento dell’infrazione, ex art. 28 legge
n. 689/81) la contravvenzione oggetto di ricorso”, giacchè la prescrizione dei
diritti secondo l’art. 2943, ultimo comma, c.c., oltre che dalla notifica della
contestazione, <<è interrotta da ogni altro atto che valga costituire in
mora il debitore>>. Da tale previsione,
applicabile anche al caso di specie, la giurisprudenza ha sempre tratto la
regola del carattere recettizio dell’atto interruttivo (v. Cass. Sentenze n.
7617/1997, 5212/1986, 706/1973). Orbene, “l’attività di
formazione dei ruoli è pacificamente attività interna all’amministrazione
(nello stesso senso: Corte Costituzionale, sent. 280/2005 par. 3, ultima parte)
e, quindi, come tra le inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella
sfera giuridica del destinatario della pretesa” (v. Cass. Civile sez. I, n.
23251/2005; n. 5798/2005), e, quindi, ad avere efficacia interruttiva della
prescrizione. In accoglimento della
proposta opposizione, la cartella esattoriale impugnata va quindi annullata
perché illegittima, essendo riferita ad un credito prescritto. L’opponente, inoltre, ha
diritto al risarcimento del danno, conseguente all’illegittimità della
cartella, ex art. 2043 c.c. stante l’illegittimità e l’ingiustizia del fatto,
che ha originato la questione sottoposta. Tale danno,
estrinsecatosi sotto l’aspetto del cosiddetto danno Biologico, o danno alla
vita di relazione, causativo di stress, fastidi, necessità di munirsi
dell’assistenza di un legale, data la difficoltà della materia, ecc.., appare
equo liquidare, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (v. Cass. Civile Sez. I, n.
2148/2000; Cass. Civile, Sez. II, n. 6414/2000; Cass. Civile, Sez. III, n.
4055/2007) nella somma totale di Euro 200,00 oltre interessi dal dì della
domanda al soddisfo. Le spese di lite seguono
la soccombenza e, poste a carico dei convenuti in solido, vengono liquidate in
favore di parte attrice come da dispositivo, con distrazione in favore del
richiedente difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace,
definitivamente pronunciando nella causa n. 265/2007 R.G.A.C. proposta da R. N.
da Gizzeria contro: 1) Etr Spa di Catanzaro, in persona del legale
rappresentante p.t.; 2) Comune di Falerna in persona del Sindaco, legale
rappresentante p.t., avverso la cartella esattoriale n. … dell’Etr Spa di CZ,
notificata il 16-06-2006, rigettata ogni diversa deduzione e richiesta, così
decide: - Rigetta l’eccezione
di difetto di legittimazione passiva della Etr Spa di Catanzaro, e del Comune
di Falerna, e le eccezioni di incompetenza per territorio del Giudice adito, e
di inammissibilità dell’opposizione perché tardivamente proposta, e, ritenuta
la propria competenza per territorio, - accoglie
l’opposizione avverso al cartella esattoriale n….., dell’Etr Spa di Catanzaro,
relativa a verbale di contravvenzione n. …, della Polizia Municipale di Falerna
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, essendo estinto per
prescrizione il relativo credito vantato dal Comune opposto; - condanna gli opposti
in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, che liquida
equitativamente in Euro 200,00 oltre interessi legali dal dì della domanda sino
al soddisfo; - condanna gli opposti
in solido al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze
di lite, che liquida in complessivi Euro 250,00 di cui Euro 42,10 per spese,
oltre accessori di legge, con distrazione in favore del richiedente difensore
antistatario.
Così deciso in Lamezia
Terme in data 25.05.2007
Il Giudice di Pace Dott.ssa Ermida Manfredi
Depositata in cancelleria
in data 30.05.2007.
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