E’ entrato in vigore. dopo
la pubblicazione sulla G.U. il decreto-legge che facilita le
espulsioni dei cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza. Dopo i
gravi episodi di cronaca avvenuti a Roma, con l’uccisione della signora
Reggiani, il governo nel Consiglio dei Ministri straordinario del 31 ottobre
2007 ha trasformato in un decreto-legge le misure di espulsione dei cittadini
comunitari e le conseguenti competenze dei prefetti, contenute nel disegno di
legge in materia di sicurezza urbana. Il decreto legge 181 modifica la
disciplina sull’allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di pubblica
sicurezza, prevista dal decreto legislativo 30 del 2007.
I contenuti: in sostanza i prefetti avranno il potere di allontanamento dal
territorio nazionale di cittadini comunitari, sulla base della normativa
comunitaria, per motivi di pubblica sicurezza. I motivi sono però imperativi,
come prevede la normativa comunitaria, quando il comportamento del comunitario
compromette la dignità umana, i diritti fondamentali della persona, oppure
compromette l’incolumità pubblica , rendendo la sua permanenza sul territorio
nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza. Un altra significativa
modifica apportata è che la violazione del divieto di reingresso viene
trasformata da contravvenzione in delitto e punita con la reclusione fino a tre
anni. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 255 del primo novembre
2007, è in vigore dal 2 novembre. Il provvedimento dovrà essere convertito in
legge entro 60 giorni, pena la decadenza.
DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n. 181 Disposizioni urgenti in materia
di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte
a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui
presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 ottobre 2007;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: "Limitazioni al diritto
di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza";
b) al comma 4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "solo per gravi motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
c) al comma 5 le parole: "possono essere allontanati solo per motivi di
pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,"
sono sostituite dalle seguenti: "possono essere allontanati solo per
motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica
sicurezza,";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di
allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal
Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti
alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è
notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere
superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica,
fatti salvi i casi di comprovata urgenza.";
e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per
motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e
tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il
provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le
modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio
nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il
termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere
inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di
comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il
provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino
dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto
comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali
della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza
sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.";
f) al comma 8 le parole: "è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e
con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la reclusione fino a tre anni";
g) al comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7," sono
sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e
7-bis," e le parole: "quando il provvedimento è fondato su motivi di
pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,"
sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento è
fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza,".
2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito
il seguente:
"Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo
familiare sottoposto a procedimento penale.). - 1. Qualora il destinatario del
provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia
sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286.
2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ipotesi dei reati di cui
all’articolo 380 del codice di procedura penale.
3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, puo’
procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per
qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.".
3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "che non puo’ essere inferiore ad un
mese." sono inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento di
allontanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di
adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del
Ministro dell’interno e del Ministro degli
affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di
cittadinanza dell’allontanato.";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora il cittadino
dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello
Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver
provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 2, è punito con
l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.".
4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di cui all’articolo 20" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all’articolo 20, comma 7,";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "pubblica sicurezza che
mettano a repentaglio la";
c) al comma 4 le parole: "di cui all’articolo 21" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo
21";
d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo’ essere presentata
istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento.
Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi
su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica
sicurezza.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di
allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare su documentata richiesta dell’interessato.".
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addì 1° novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell’interno Mastella, Ministro della
giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
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