Giurisprudenza di legittimità CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sezione IV, 12 ottobre 2007, n. 37581
In
caso di incidente stradale nel quale un conducente impegni l’incrocio regolato
da semaforo che proietta luce rossa, quest’ultimo è responsabile delle
conseguenze che da esso indicente derivino.(Massima redazionale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg. :
| Dott. CAMPANATO | GRAZIANA | Presidente | 1. | Dott. BRUSCO | CARLO GIUSEPPE | Consigliere | 2. | Dott.
ROMIS | VINCENZO | “ | 3. | Dott.
FOTI | GIACOMO | “ | 4. | Dott.
BRICCHETTI | RENATO | “ |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) T. P. avverso SENTENZA del 22/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere FOTI GIACOMO
OSSERVA
I- Con
sentenza del Tribunale di Roma, del 30 settembre 2002, T. P. è stato ritenuto colpevole del
delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme della disciplina della
circolazione stradale, per avere, alla guida della propria autovettura, nel transitare sul
viale Cristoforo Colombo, impegnato l’incrocio con via Vedana quando il semaforo
segnalava il rosso nel suo senso di marcia, così cagionando un incidente a causa
del quale D. M. che, a bordo del proprio motociclo, si trovava in fase di attraversamento
del predetto viale, ha riportato lesioni mortali. Previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza rispetto all’aggravante
contestata, l’imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di
reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da
liquidarsi in separato giudizio. Lo stesso tribunale, tuttavia, ha riconosciuto il concorso
di colpa della vittima nella misura del 20%, per la sua repentina ed imprudente
ripartenza dopo il via libera dato dal semaforo. Su
appello proposto dal T., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22
gennaio 2004, ha confermato, anche con riguardo al concorso colposo della vittima,
la sentenza di primo grado. La corte territoriale ha quindi ribadito, sulla scorta
delle acquisizioni probatorie in atti, che gran parte della responsabilità del
mortale incidente doveva attribuirsi alla condotta dell’imputato che, in sostanza,
non aveva rispettato il segnale di stop impostogli dal semaforo rosso. Avverso tale sentenza ricorre il Traversa e deduce. A) erronea applicazione della
legge penale, travisamento del fatto con conseguente manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata; rileva, in proposito, il ricorrente che
la decisione di condanna è frutto di erronea interpretazione e travisamento del fatto da parte
dei giudici del merito che avrebbero erroneamente affermato la responsabilità
dell’imputato laddove appariva evidente che la causa del sinistro dovesse
ricercarsi nell’incauta condotta del D., in realtà rimasto vittima della sua
stessa imperizia ed imprudenza, essendosi immesso nella circolazione senza
attendere il passaggio dell’auto dell’imputato che aveva già da qualche secondo
impegnato l’incrocio; delle obiezioni ed argomentazioni poste in tal senso nei
motivi d’appello, la corte territoriale non avrebbe tenuto alcun conto; b) travisamento
dei fatti e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui in
sentenza sono state richiamate le dichiarazioni dei testi F. e Del B. e quelle
dello stesso imputato circa le modalità dell’incidente e le difficoltà a
percepire il colore del semaforo a causa dell’abbagliante luce solare; C)
violazione delle disposizioni di legge contenute negli artt. 140 e 141 del
codice della strada, i quali dispongono che tutti gli utenti della strada
devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione
e che i conducenti di veicoli hanno l’obbligo di regolare la velocità dei propri
mezzi alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, al traffico e ad
ogni altra circostanza al fine che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose; disposizioni violate dal D. la cui condotta, sotto tale
profilo, la corte territoriale non avrebbe in alcun modo esaminato; d) difetto
assoluto di motivazione sui singoli punti posti all’esame della corte territoriale
con i motivi d’appello, taluni dei quali superati con il semplice richiamo alle
motivazioni della sentenza di primo grado. Conclude
il ricorrente chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
II- Il
ricorso è infondato. Prive
di consistenza sono, in realtà, le censure mosse dal ricorrente per denunciare
asserite carenze di valutazione della prova ed omesso esame dei motivi
d’appello, là dove, viceversa, la corte territoriale, tenendo presenti le
osservazioni e contestazioni mosse dall’imputato nei motivi d’appello, ha
sottoposto ad approfondito esame gli elementi probatori acquisiti, senza
travisamenti di sorta, giungendo ad una decisione del tutto coerente ed in
piena sintonia con quanto obiettivamente emerso fin dalle prime indagini. Correttamente,
dunque, i giudici dell’impugnazio-ne, richiamando i contenuti degli atti e
verbali acquisiti al fascicolo nonché le dichiarazioni testi-moniali rese da
persone presenti sul luogo del sinistro, hanno ritenuto di dovere ribadire la
preminente incidenza causale della condotta dell’imputato, indicato quale
principale responsabile dell’incidente che ha provocato la morte del D., la cui
imprudente condotta essi hanno pur esaminato, giungendo a rilevarne un concorso
di colpa in misura certo non irrilevante. In sostanza, i giudici del merito,
con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico, hanno legittimamente
ritenuto che dagli atti emergesse certa la prova della preponderante
responsabilità dell’imputato che, in sostanza, non avendo rispettato il segnale
di stop semaforo rosso) scattato sul viale Cristoforo Colombo, aveva
indebitamente occupato l’incrocio con via Vedana proprio mentre il motociclo della
vittima a sua volta lo impegnava. Per nulla fondato è, dunque, il richiamo del ricorrente
all’obbligo del motociclo di attendere il passaggio della sua auto che aveva
già impegnato l’incrocio, posto che detto incrocio l’imputato in quel momento
non avrebbe dovuto
impegnare in alcun modo, essendogli inibito dal segnale semaforico che aveva
imposto lo stop (rosso) ai veicoli che, come quello dell’imputato, transitavano
sul predetto viale ed aveva dato, in conseguenza, il via libera al flusso di
traffico di via Vedana, da dove proveniva il motociclo. Pertinente, peraltro,
si presenta il richiamo, nella sentenza impugnata, alle stesse dichiarazioni dell’imputato
il quale, ricordando il riflesso del sole sul semaforo e le difficoltà di percepirne
con esattezza il colore, ha in tal guisa finito con l’ammettere, malgrado successive
precisazioni meno compromettenti, di avere impegnato l’incrocio senza essere
certo che fosse intervenuto il segnale di via libera (verde). Taluni
riferimenti contenuti nel ricorso e talune osservazioni sono, peraltro, palesemente
inesatti o incongrui. Così non è esatto affermare che l’auto dell’imputato giunta quasi al
termine dell’incrocio, era stata urtata dal ciclomotore nell’estremo
spigolo destro. In realtà, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata, che
richiama il rapporto della polizia municipale, l’urto ha interessato la parte anteriore
della vettura e la fiancata sinistra del ciclomotore; per cui è avvenuto che l’auto
dell’imputato ha investito il ciclomotore, non viceversa. Quanto al teste F., indiscutibile
si presenta, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il rilievo probatorio della sua deposizione, peraltro mai contestata,
laddove egli ha dichiarato che il D. era ripartito a bordo del suo
motociclo solo dopo il segnale di via libera
(verde), e dunque dopo avere rispettato il diritto di precedenza delle provenienti dal
viale. Mentre incoerente appare la pretesa del ricorrente di imporre al
motociclo, regolarmente partito al segnale di via libera, di lasciare, comunque, libero
l’incrocio solo perché già impegnato dall’auto del Traversa, laddove appare
evidente che, se il D. era partito a semaforo verde, l’imputato aveva iniziato l’attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso;
essendo, peraltro, notorio che negli incroci il semaforo verde su una delle
vie che si intersecano scatta l’alt alcuni secondi dopo l’apparizione del rosso sulla strada
incrociata. Nel caso di specie, nell’ipotesi più benevola,
l’imputato ha iniziato l’attraversamento dell’incrocio con semaforo giallo,
e dunque indebitamente, poiché quel segnale avrebbe già dovuto imporgli di
arrestare l’auto. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese
sostenute dalla costituita parte civile in questo grado del giudizio, che
liquida in euro 2.000,00, oltre 12 50% per spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché della parte civile costituita, che liquida in euro
2.000,00,oltre 12,50% di spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.Depositata
in Cancelleria il 12 ottobre 2007
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