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Corte di Cassazione 05/11/2007

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – INCROCI REGOLATI DA SEMAFORI – ATTRAVERSAMENTO COL SEMAFORO ROSSO – RESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE – CONSEGUENZE

(Cass. Pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37581)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sezione IV, 12 ottobre 2007, n. 37581 

In caso di incidente stradale nel quale un conducente impegni l’incrocio regolato da semaforo che proietta luce rossa, quest’ultimo è responsabile delle conseguenze che da esso indicente derivino.(Massima redazionale)

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg. :


Dott. CAMPANATOGRAZIANAPresidente
1.Dott. BRUSCOCARLO GIUSEPPEConsigliere
2.Dott. ROMISVINCENZO
3.Dott. FOTIGIACOMO
4.Dott. BRICCHETTIRENATO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) T. P.
avverso SENTENZA del 22/01/2004
CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FOTI
GIACOMO

OSSERVA

I- Con sentenza del Tribunale di Roma, del 30 settembre 2002, T. P. è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme della disciplina della circolazione stradale, per avere, alla guida della propria autovettura, nel transitare sul viale Cristoforo Colombo, impegnato l’incrocio con via Vedana quando il semaforo segnalava il rosso nel suo senso di marcia, così cagionando un incidente a causa del quale D. M. che, a bordo del proprio motociclo, si trovava in fase di attraversamento del predetto viale, ha riportato lesioni mortali. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza rispetto all’aggravante contestata, l’imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio. Lo stesso tribunale, tuttavia, ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, per la sua repentina ed imprudente ripartenza dopo il via libera dato dal semaforo.
Su appello proposto dal T., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2004, ha confermato, anche con riguardo al concorso colposo della vittima, la sentenza di primo grado. La corte territoriale ha quindi ribadito, sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti, che gran parte della responsabilità del mortale incidente doveva attribuirsi alla condotta dell’imputato che, in sostanza, non aveva rispettato il segnale di stop impostogli dal semaforo rosso.
Av
verso tale sentenza ricorre il Traversa e deduce. A) erronea applicazione della legge penale, travisamento del fatto con conseguente manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; rileva, in proposito, il ricorrente che la decisione di condanna è frutto di erronea interpretazione e travisamento del fatto da parte dei giudici del merito che avrebbero erroneamente affermato la responsabilità dell’imputato laddove appariva evidente che la causa del sinistro dovesse ricercarsi nell’incauta condotta del D., in realtà rimasto vittima della sua stessa imperizia ed imprudenza, essendosi immesso nella circolazione senza attendere il passaggio dell’auto dell’imputato che aveva già da qualche secondo impegnato l’incrocio; delle obiezioni ed argomentazioni poste in tal senso nei motivi d’appello, la corte territoriale non avrebbe tenuto alcun conto; b) travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui in sentenza sono state richiamate le dichiarazioni dei testi F. e Del B. e quelle dello stesso imputato circa le modalità dell’incidente e le difficoltà a percepire il colore del semaforo a causa dell’abbagliante luce solare; C) violazione delle disposizioni di legge contenute negli artt. 140 e 141 del codice della strada, i quali dispongono che tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che i conducenti di veicoli hanno l’obbligo di regolare la velocità dei propri mezzi alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, al traffico e ad ogni altra circostanza al fine che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose; disposizioni violate dal D. la cui condotta, sotto tale profilo, la corte territoriale non avrebbe in alcun modo esaminato; d) difetto assoluto di motivazione sui singoli punti posti all’esame della corte territoriale con i motivi d’appello, taluni dei quali superati con il semplice richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado.
Conclude il ricorrente chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

II- Il ricorso è infondato.
Prive di consistenza sono, in realtà, le censure mosse dal ricorrente per denunciare asserite carenze di valutazione della prova ed omesso esame dei motivi d’appello, là dove, viceversa, la corte territoriale, tenendo presenti le osservazioni e contestazioni mosse dall’imputato nei motivi d’appello, ha sottoposto ad approfondito esame gli elementi probatori acquisiti, senza travisamenti di sorta, giungendo ad una decisione del tutto coerente ed in piena sintonia con quanto obiettivamente emerso fin dalle prime indagini. Correttamente, dunque, i giudici dell’impugnazio-ne, richiamando i contenuti degli atti e verbali acquisiti al fascicolo nonché le dichiarazioni testi-moniali rese da persone presenti sul luogo del sinistro, hanno ritenuto di dovere ribadire la preminente incidenza causale della condotta dell’imputato, indicato quale principale responsabile dell’incidente che ha provocato la morte del D., la cui imprudente condotta essi hanno pur esaminato, giungendo a rilevarne un concorso di colpa in misura certo non irrilevante. In sostanza, i giudici del merito, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico, hanno legittimamente ritenuto che dagli atti emergesse certa la prova della preponderante responsabilità dell’imputato che, in sostanza, non avendo rispettato il segnale di stop semaforo rosso) scattato sul viale Cristoforo Colombo, aveva indebitamente
occupato l’incrocio con via Vedana proprio mentre il motociclo della vittima a sua volta lo impegnava. Per nulla fondato è, dunque, il richiamo del ricorrente all’obbligo del motociclo di attendere il passaggio della sua auto che aveva già impegnato l’incrocio, posto che detto incrocio l’imputato in quel momento non avrebbe dovuto impegnare in alcun modo, essendogli inibito dal segnale semaforico che aveva imposto lo stop (rosso) ai veicoli che, come quello dell’imputato, transitavano sul predetto viale ed aveva dato, in conseguenza, il via libera al flusso di traffico di via Vedana, da dove proveniva il motociclo. Pertinente, peraltro, si presenta il richiamo, nella sentenza impugnata, alle stesse dichiarazioni dell’imputato il quale, ricordando il riflesso del sole sul semaforo e le difficoltà di percepirne con esattezza il colore, ha in tal guisa finito con l’ammettere, malgrado successive precisazioni meno compromettenti, di avere impegnato l’incrocio senza essere certo che fosse intervenuto il segnale di via libera (verde).
Taluni riferimenti contenuti nel ricorso e talune osservazioni sono, peraltro, palesemente inesatti o incongrui. Così non
è esatto affermare che l’auto dell’imputato giunta quasi al termine dell’incrocio, era stata urtata dal ciclomotore nell’estremo spigolo destro. In realtà, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata, che richiama il rapporto della polizia municipale, l’urto ha interessato la parte anteriore della vettura e la fiancata sinistra del ciclomotore; per cui è avvenuto che l’auto dell’imputato ha investito il ciclomotore, non viceversa. Quanto al teste F., indiscutibile si presenta, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il rilievo probatorio della sua deposizione, peraltro mai contestata, laddove egli ha dichiarato che il D. era ripartito a bordo del suo motociclo solo dopo il segnale di via libera (verde), e dunque dopo avere rispettato il diritto di precedenza delle provenienti dal viale. Mentre incoerente appare la pretesa del ricorrente di imporre al motociclo, regolarmente partito al segnale di via libera, di lasciare, comunque, libero l’incrocio solo perché già impegnato dall’auto del Traversa, laddove appare evidente che, se il D. era partito a semaforo verde, l’imputato aveva iniziato l’attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso; essendo, peraltro, notorio che negli incroci il semaforo verde su una delle vie che si intersecano scatta l’alt alcuni secondi dopo l’apparizione del rosso sulla strada incrociata. Nel caso di specie, nell’ipotesi più benevola, l’imputato ha iniziato l’attraversamento dell’incrocio con semaforo giallo, e dunque indebitamente, poiché quel segnale avrebbe già dovuto imporgli di arrestare l’auto.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile in questo grado del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre 12 50% per spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della parte civile costituita, che liquida in euro 2.000,00,oltre 12,50% di spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007


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Lunedì, 05 Novembre 2007
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