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Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l’anno 2005

Decreto Ministero Attività produttive 10.06.2005, G.U. 21.06.2005

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l’anno 2005
Decreto Ministero Attività produttive 10.06.2005, G.U. 21.06.2005

Il Ministero delle Attività Produttive con il decreto 10 giugno 2005, pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2005, ha provveduto ad aggiornare gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità ex legge 5 marzo 2001 n. 57.
I nuovi importi sono stati aggiornati nelle seguenti misure:
* Euro 664,68 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
* Euro 39,37 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DECRETO 10 giugno 2005
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

 

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21-6-2005)


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l’art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall’art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi pevisti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2005;
Visto il proprio decreto 3 giugno 2004, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2004;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, applicando la maggiorazione dell’1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2005;

 

Decreta:


Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2005, gli importi indicati nel comma 2 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 3 giugno 2004, sono aggiornati nelle misure seguenti:
* seicentosettantaquattro euro e settantotto centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
* trentanove euro e trentasette centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 10 giugno 2005


                                                                                                                              Il Ministro: Scajola


Venerdì, 24 Giugno 2005
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