Il
Ministero delle Attività Produttive con il decreto 10 giugno
2005, pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2005, ha provveduto
ad aggiornare gli importi relativi ai punti di invalidità ai
fini del calcolo del danno biologico di lieve entità ex legge
5 marzo 2001 n. 57.
I nuovi importi sono stati aggiornati nelle seguenti misure:
* Euro 664,68 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo
punto di invalidità;
* Euro 39,37 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di
inabilità assoluta.
MINISTERO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DECRETO 10 giugno 2005
Aggiornamento
annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di
lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
(Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21-6-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l’art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n.
57, modificato dall’art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre
2002, n. 273, il quale prevede che gli importi pevisti nel comma 2 della
legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro
delle attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertato dall’ISTAT;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, relativo al mese di aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2005;
Visto il proprio decreto 3 giugno 2004, con il quale i predetti importi
sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2004;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale
3 giugno 2004, applicando la maggiorazione dell’1,7% pari alla variazione
percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2005;
Decreta:
Art. 1.
A
decorrere dal mese di aprile 2005, gli importi indicati nel comma 2
dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo,
con il decreto ministeriale 3 giugno 2004, sono aggiornati nelle misure
seguenti:
* seicentosettantaquattro euro e settantotto centesimi per quanto riguarda
l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui
alla lettera a);
* trentanove euro e trentasette centesimi per quanto riguarda l’importo
relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera
b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2005
Il Ministro: Scajola