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Articoli 06/11/2007

La velocità, come “fattore di rischio” nel sinistro stradale

Attività di controllo non strumentale
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foto Coraggio

Il principio informatore della circolazione stradale (art. 140 N. C.d.S.) prescrive che gli utenti della strada - ivi compresi i pedoni ed i conducenti di veicoli non asserviti da motore - devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza della circolazione stradale. Tra i singoli comportamenti fissati dalle norme contenute nel nuovo codice della strada, analizzeremo adesso, quelli inerenti la circolazione dinamica e, più specificatamente, quelli attinenti la regolazione della velocità dei veicoli. Non da meno, al principio informatore della circolazione stradale dobbiamo abbinare quello generale stigmatizzato nell’art. 1 del citato codice, mediante il quale perseguire obiettivi di riduzione dei costi economici-socioambientali derivanti dal traffico veicolare, miglioramento della qualità della vita e della fluidità della circolazione stradale. Val la pena di ricordare, infatti, che se la velocità non è il principale elemento di causazione dei sinistri stradali, sicuramente è quello che ne determina la gravità. La polizia stradale, con i propri controlli, può contribuire, a ridurre il danno diretto alla persona ed alle risorse che lo Stato impegna per curare la persona, nonché a prevenire il danno ambientale che deriva dal sinistro stesso, in termini di immissione in aria, nel suolo e nei corsi d’acqua, delle sostanze inquinanti prodotte dal sinistro stesso.

La disciplina della velocità nel nuovo codice della strada
Nel Nuovo Codice della Strada, troviamo due norme fondamentali inerenti la velocità (art. 141 cod. cit.) ed i limiti di velocità (art. 142 cod. cit.), a cui poter ricollegare, ancorché per altri scopi, gli artt. 9-bis e 9-ter del medesimo decreto. In questo nostro intervento odierno, ci soffermeremo sull’art. 141 del d. Lgs. 285/1992, così come modificato dal d. Lgs. 9/2002 e dai dd.L. 121/2002 e 151/2003, tralasciando quanto previsto dall’art. 142 del medesimo decreto, in quanto recentemente modificato dal d.L. 117/2007, ma non ancora convertito in legge.

Struttura dell’art. 141 del Nuovo Codice della Strada
L’art. 141 del codice su citato, consta di 11 commi, dei quali i primi sette, a carattere dispositivo e, gli ultimi tre, a carattere sanzionatorio. Il comma 8 sanziona i comportamenti di guida non conformi alla disciplina della velocità, quando nel luogo di accertamento, per le diverse cause contemplate dal comma 3, è particolarmente ridotta la visibilità (cfr. Tab. A). Il comma 9 dell’art. 141 individua una sanzione residuale del gareggiare in velocità, tale da sanzionare i comportamenti residuali non contemplati dagli artt. 9-bis e 9-ter su citati, ovvero con veicoli non a motore (cfr. Tab. A). A seguire, il comma 10 ed il comma 11, dell’art. 141, prevedono poi la sanzione amministrativa pecuniaria inerente i generici comportamenti di guida non conformi alla disciplina della velocità posti in essere, rispettivamente, dai conducenti di animali da tiro, da soma e degli altri conducenti (cfr. Tab. B). Per le anzidette violazioni non sono previste sanzioni amministrative accessorie, ma, in caso di violazione accertata in tratti di strada a visibilità limitata (commi 3 e 8), è prevista la misura della decurtazione di 5 punti-patente (1).

L’obbligo di regolazione di velocità e di controllo del veicolo
I primi due commi dell’art. 141 più volte citato, prevedono due specifici obblighi per tutti i conducenti di veicoli. La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione delle sanzioni di base previste ai commi 10 ed 11, in ragione della sola categoria di veicolo condotto. Il primo dei due obblighi, comporta la necessità di verificare costantemente che la velocità del veicolo sia correlata alle caratteristiche tecniche del medesimo, alle condizioni della strada e del traffico, nonché ad ogni altra circostanza, di qualsiasi natura, dalla quale possa derivare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione (condizione oggettiva). Analogo obbligo (comma 2) attiene alla necessità di correlare la velocità del veicolo alle concrete capacità del conducente di conservare il controllo del mezzo, anche in ragione di ipotetiche situazioni eccezionali, ancorché prevedibili, in modo tale da compiere le eventuali manovre d’emergenza richieste e, specificatamente, il tempestivo arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità (condizione soggettiva). Tali obblighi, così come chiarisce l’art. 342 del regolamento, inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l’esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo. Conseguendone, che la velocità dei veicoli deve essere tale da consentire, in ogni evenienza, la normale manovra di arresto e cioè la possibilità di fermarsi, evitando l’urto contro ogni eventuale ostacolo esistente sulla carreggiata; consegue che l’obbligo del conducente di moderare la velocità va posto in relazione sia con l’esistenza attuale di un ostacolo che con la prevedibilità della comparsa di un ostacolo (2). Evidentemente, l’eccesso di velocità impedisce di fatto all’automobilista di arrestarsi immediatamente al momento della segnalazione dell’alt impartito dalla polizia stradale. D’altro canto, è onere dell’opponente provare l’idoneità della velocità alle condizioni della strada e la moderatezza della velocità tenuta. In difetto di adeguata prova sul punto, prevale l’efficacia probatoria del verbale di polizia stradale, che è atto pubblico, dotato di fede privilegiata (3). È chiaro, allora, che nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (4). A titolo di mero esempio pratico, si rifletta sull’accertamento della violazione dell’art. 141, comma 2, in luogo dell’art. 149, comma 1 del medesimo codice, allorquando lo scontro da tergo avvenga su veicolo fermo, anziché incolonnato ed in movimento. Analogo obbligo, ricade pure sui conducenti di veicoli di emergenza e di soccorso tanto che anche questi ultimi debbono tenere conto di tutte le circostanze che possano provocare pericolo e di cui possano avere percezione diretta, ed adeguarvi la propria condotta di guida, al fine di evitare l’instaurarsi di condizioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade (5). Del resto, il giudice di merito, nel valutare l’adeguatezza della velocità del conducente di un veicolo, non è tenuto a stabilire con precisione l’entità della stessa, trattandosi di un concetto relativo, ma deve solo dimostrare il rapporto di inadeguatezza con l’indicazione delle circostanze di fatto che in concreto denotino l’omessa moderazione della velocità in relazione alle esigenze della circolazione (6).

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Violazione aggravata dalla circostanza della ridotta visibilità
La sanzione più grave prevista nel comma 8 dell’art. 141 su citato, individua una ipotesi aggravata (comma 3) di velocità non adeguata alle condizioni della strada, del veicolo e di chi questi conduce. Ci riferiamo cioè a tutti quei casi in cui la visibilità risulta particolarmente ridotta a causa di: - presenza di curve; - prossimità delle intersezioni; - prossimità di scuole o altri luoghi frequentati da fanciulli; - forti discese; - passaggi stretti od ingombranti; - ore notturne; - particolari condizioni atmosferiche o altre cause; - attraversamento di abitati o tratti di strada fiancheggiati da edifici. In questo caso, la visibilità non è ridotta da situazioni evidentemente prevedibili (un temporale, epoca notturna, sole radente, nebbia, ecc.), ma anche da situazioni imprevedibili ma comunque, immaginabili. Quindi, è ben possibile che da un’area frequentata da fanciulli e regolarmente segnalata come tale, possa avvenire che all’improvviso un fanciullo si butti in strada per raccogliere la palla. Non da meno, che nel percorrere un rettilineo ed impegnando una curva stretta, segnalata, l’eccessiva velocità ci porti fuori strada. Ancora, che da un’intersezione a raso un automobilista non rispetti il segnale di stop, immettendosi improvvisamente sulla strada di nostra percorrenza. Non a caso ed in particolare il legislatore impone di regolare la velocità, non tanto e non solo nell’attraversamento del centro abitato segnalato (ove prevede la velocità legale di 50 km/h), ma anche durante il passaggio di qualsiasi altro abitato o luogo comunque fiancheggiato da edifici (quale potrebbe essere una zona industriale), ancorché con limite di velocità superiore a quello indicato all’art. 142, comma 1 del codice. La concreta possibilità che si possa avere interferenza con veicoli, animali e/o persone, riduce sensibilmente la “visibilità” potenziale del conducente e quindi, la velocità deve risultare particolarmente moderata. E del resto, se questa visibilità è talmente compromessa da essere annullata, costante giurisprudenza afferma che il conducente del veicolo ha l’ulteriore e non rinviabile obbligo di fermarsi.

Riduzione della velocità
Tanto è vero che lo stesso legislatore ha recepito questo fondamentale principio, statuendo al comma 4 dell’art. 141, che il conducente deve ridurre la velocità ed all’occorrenza fermarsi quando risulti malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali ed in ogni caso, quando i pedoni tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. Peraltro, al di fuori delle condizioni anzidette, la velocità del veicolo non deve essere talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione (comma 6).

Il controllo della velocità da parte della polizia stradale Abbiamo esordito in premessa che la polizia stradale può prevenire talune forme di illecito, ancorché non adottando strumentazioni atte a stabilire l’eventuale limite di velocità superato durante la circolazione di un comune veicolo. Si tratta, cioè, di applicare in concreto, le sanzioni previste dall’art. 141 più volte richiamato. Tra l’altro, se le modificazioni apportate dal vigente d.L. 117/2007 all’art. 142 del codice fossero confermate in sede di conversione in legge del provvedimento di urgenza su citato, risulterebbe assai laborioso applicare in concreto l’articolo da ultimo richiamato: piuttosto, le eventuale risultanze strumentali diverrebbero sicuramente fonte di prova per l’accertamento della violazione all’art. 141, nelle diverse fattispecie testé segnalate. Ciò premesso è chiaro che ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo, il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie desume l’omessa osservanza dell’obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l’entità delle avarie riportate dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo (7).

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Sicuramente, anche in ragione da quanto appurato dalla polizia stradale, in fase di accertamento (8). Peraltro, non è raro assistere ad atti di accertamento della polizia stradale, quasi sistematicamente annullati dai giudici di merito. Così facendoci credere - ingiustamente e con assurda frustrazione - che la parola di un pubblico ufficiale, estraneo ai fatti, sia parificabile a quella del trasgressore. Il problema non è che quanto abbiamo accertato non corrisponde al vero o che non abbiamo svolto indagini adeguate.


foto Coraggio

Il problema vero è che siamo poco convincenti ed il giudice, invece, deve essere convinto che quanto noi asseriamo corrisponda a quanto noi abbiamo accertato e non semplicemente percepito. Questo per dire, che il verbale di accertamento e di contestazione che reca una esposizione sommaria del fatto che si esaurisca in una mera affermazione di stile (quale: “non regolava la velocità del veicolo in relazione ai luoghi”) è destinato ad essere annullato. Che cosa si esprime, se non una valutazione soggettiva dei fatti? Sicuramente, avrà diversa rilevanza probatoria l’avere attestato in verbale che il veicolo si è fermato (9) ad oltre venticinque metri dal punto in cui è stato intimato l’alt; magari quando il posto di controllo era posto in un abitato caratterizzato dalla presenza di un parco pubblico segnalato oppure con presenza di attraversamenti pedonali. Non scordiamo che ai sensi dell’art. 383 del regolamento, il contraddittorio si forma nel momento stesso in cui la polizia stradale accerta il fatto, ne dà contezza al trasgressore mediante lo strumento della contestazione e riceve le dichiarazioni di parte. Su questo verbale si costruirà l’eventuale contenzioso e tutto quanto diremo in più, rispetto a quanto è esposto in verbale, potrà semplicemente descrivere meglio una situazione che, ancorché in forma sommaria, deve essere già chiaramente detta nel verbale di contestazione. Beh, riprendendo una canzone di Califano, permettetemi di affermare che anche qui: “tutto il resto è noia”.

*Ufficiale della Polizia Municipale (°)

[Note]
(°) Attestato tecnico del segnalamento e tutela delle strade al Politecnico di Milano e CISEL di Rimini; iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e dell’Istituto Superiore Operatori di Polizia Locale. Referente A.S.A.P.S. nel comune di Forte dei Marmi. Responsabile del Servizio di Vigilanza Ambientale del Corpo P.M. del Comune di Forte dei Marmi (LU). 1) Originariamente, analoga e più grave decurtazione era prevista per l’illecito punito dal comma 9. Peraltro, a seguito delle modificazioni apportate dal d.L. 151/2003 e la consequenziale trasposizione dell’illecito nei nuovi artt. 9-bis e 9-ter, tale misura non è stata ripristinata. 2) Cass. Pen., Sez. IV, 01 marzo 1983 3) Giudice di pace, Ovada, 7 ottobre 2005 4) Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20173 5) Tribunale Messina, 22 ottobre 2001 6) Cass. Pen., Sez.
IV, 11 novembre 1994 7) Cass. Civ., Sez. I, 18 luglio 1997, n. 6621 8) Vds. sub 3 9) Indugio su questo particolare, senza specificare di proposito se in frenata o meno, perché il conducente è tenuto a fermarsi nel punto in cui è imposto l’alt che, in questo caso, vale come segnale di prescrizione, rispetto al quale il conducente ha il dovere di adottare il comportamento richiesto. Ovviamente, sarà l’agente accertatore a valutare di volta in volta se in tale comportamento c’è un atteggiamento irrispettoso delle regole della circolazione o piuttosto, l’esigenza di uscire dal normale flusso della circolazione.

da Il Centauro n.116

© asaps.it

di Giovanni Fontana*

Martedì, 06 Novembre 2007
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