{foto3c} foto Coraggio
Il principio informatore della circolazione stradale (art.
140 N. C.d.S.) prescrive che gli utenti della strada - ivi compresi i pedoni ed
i conducenti di veicoli non asserviti da motore - devono comportarsi in modo
tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in
modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza della circolazione
stradale. Tra i singoli comportamenti fissati dalle norme contenute nel nuovo
codice della strada, analizzeremo adesso, quelli inerenti la circolazione
dinamica e, più specificatamente, quelli attinenti la regolazione della
velocità dei veicoli. Non da meno, al principio informatore della circolazione
stradale dobbiamo abbinare quello generale stigmatizzato nell’art. 1 del citato
codice, mediante il quale perseguire obiettivi di riduzione dei costi
economici-socioambientali derivanti dal traffico veicolare, miglioramento della
qualità della vita e della fluidità della circolazione stradale. Val la pena di
ricordare, infatti, che se la velocità non è il principale elemento di
causazione dei sinistri stradali, sicuramente è quello che ne determina la
gravità. La polizia stradale, con i propri controlli, può contribuire, a
ridurre il danno diretto alla persona ed alle risorse che lo Stato impegna per curare
la persona, nonché a prevenire il danno ambientale che deriva dal sinistro
stesso, in termini di immissione in aria, nel suolo e nei corsi d’acqua, delle
sostanze inquinanti prodotte dal sinistro stesso.
Violazione aggravata dalla circostanza della ridotta visibilità Sicuramente, anche in ragione
da quanto appurato dalla polizia stradale, in fase di accertamento (8).
Peraltro, non è raro assistere ad atti di accertamento della polizia stradale,
quasi sistematicamente annullati dai giudici di merito. Così facendoci credere
- ingiustamente e con assurda frustrazione - che la parola di un pubblico
ufficiale, estraneo ai fatti, sia parificabile a quella del trasgressore. Il
problema non è che quanto abbiamo accertato non corrisponde al vero o che non
abbiamo svolto indagini adeguate. foto Coraggio Il problema vero è che siamo poco convincenti
ed il giudice, invece, deve essere convinto che quanto noi asseriamo
corrisponda a quanto noi abbiamo accertato e non semplicemente percepito.
Questo per dire, che il verbale di accertamento e di contestazione che reca una
esposizione sommaria del fatto che si esaurisca in una mera affermazione di
stile (quale: “non regolava la velocità del veicolo in relazione ai luoghi”) è
destinato ad essere annullato. Che cosa si esprime, se non una valutazione
soggettiva dei fatti? Sicuramente, avrà diversa rilevanza probatoria l’avere
attestato in verbale che il veicolo si è fermato (9) ad oltre venticinque metri
dal punto in cui è stato intimato l’alt; magari quando il posto di controllo
era posto in un abitato caratterizzato dalla presenza di un parco pubblico
segnalato oppure con presenza di attraversamenti pedonali. Non scordiamo che ai
sensi dell’art. 383 del regolamento, il contraddittorio si forma nel momento
stesso in cui la polizia stradale accerta il fatto, ne dà contezza al trasgressore
mediante lo strumento della contestazione e riceve le dichiarazioni di parte.
Su questo verbale si costruirà l’eventuale contenzioso e tutto quanto diremo in
più, rispetto a quanto è esposto in verbale, potrà semplicemente descrivere
meglio una situazione che, ancorché in forma sommaria, deve essere già
chiaramente detta nel verbale di contestazione. Beh, riprendendo una canzone di
Califano, permettetemi di affermare che anche qui: “tutto il resto è noia”. *Ufficiale della Polizia Municipale (°)
[Note] da Il Centauro n.116 |
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