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Giurisprudenza 06/11/2007

Le forze di polizia, compresa la penitenziaria, hanno diritto all’indennità sostitutiva in particolari condizioni
Buoni al posto della mensa per le polizie

(Tar Lazio 9924/2007)

Foto Coraggio – Archivio Asaps

Il personale della Polizia penitenziaria ha diritto all’importo sostitutivo dei pasti se non li può consumare sul posto di lavoro poiché non è stato garantito dall’amministrazione il servizio di mensa. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di alcuni appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria contro il Ministero della Giustizia e la Direzione generale per l’amministrazione penitenziaria che non avevano provveduto a corrispondere ai ricorrenti l’importo sostitutivo del pasto. L’indennità era stata introdotta per il personale delle forze di polizia che presta la sua attività in luoghi di lavoro sprovvisti del servizio di mensa e dai quali per ragioni di servizio non si possono allontanare per troppo tempo per fare la pausa pranzo. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il servizio di mensa deve essere garantito alle forze di polizia, compresa quella penitenziaria, quando il personale si trova in particolari condizioni di servizio e ambientali che non gli consentono di consumare il pasto presso il proprio domicilio. Nel caso in esame i ricorrenti, tutti appartenenti alla polizia penitenziaria, non potevano recarsi a casa per consumare i pasti a causa della breve durata della pausa pranzo, di circa trenta minuti, che non sono sufficienti in una città trafficata come Roma, per effettuare gli spostamenti necessari in poco tempo. Pertanto, non essendo stata istituita la mensa e dovendo recarsi fuori per la consumazione del pasto, il personale aveva diritto a percepire l’indennità sostituiva. (05 novembre 2007)

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I quater, sentenza n. 9924/2007
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Roma
Sezione I quater

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2954/2007, proposto da A ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Cacciotti ed elettivamente domiciliati in Roma, via del Mascherino 72, presso il difensore;

contro

- il Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore; 

-la Direzione generale per l’Amministrazione penitenziaria in persona del Direttore generale pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’accertamento
del diritto al controvalore del pasto, dovuto ai sensi della legge n. 203/1989;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;
Formulate le difese in udienza, come da verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti prospettano quanto segue.
Essi sono appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e prestano il loro servizio in Roma, presso l’Amministrazione penitenziaria.

Con il presente ricorso richiamano:

-l’art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, che ha previsto la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trovi particolari situazioni di impiego e ambientali;

- l’art. 3 della stessa legge, che ha esteso il beneficio anche agli appartenenti alle altre forze di polizia;

-le particolari situazioni di impiego e ambientali in cui essi si hanno operato; 

- l’art. 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 [1], che ha istituito la mensa di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria;
e lamentano la mancata attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, chiedendo l’accertamento del loro diritto, dal 1.6.1989 o da altra data, alla corresponsione importi sostitutivi dei pasti per il periodo e secondo i criteri di calcolo che il T.a.r. riterrà di giustizia, con relativa condanna dell’Amministrazione.

Il ricorso invoca i precedenti costituiti dalla sentenza di questa Sezione n. 753/2007 e dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.. 720/2005. 

L’Amministrazione si è costituita
La causa è passata in decisione all’udienza del 19 giugno 2007.

DIRITTO

Il ricorso va accolto, salvi gli ulteriori adempimenti dell’Amministrazione.

1.1 - Il Collegio si è recentemente pronunciato su di un caso analogo a quello ora in esame con la sentenza n. 753/2007 (resa su ricorso n. 4381/2006), e successivamente con la sentenza n. 1896/2007 (resa su ricorso n. 1923/1999), che alla prima fa rinvio.
Le citate sentenze hanno recepito in proposito quanto a sua volta deciso, per appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria assegnati all’Ufficio detenuti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.. 720/2005, richiamata pure dagli attuali ricorrenti insieme alla citata sentenza n. 753/2007.
Le pronunce del T.a.r. hanno rilevato, tra l’altro, che l’art. 1, letterab), della legge n. 203/1989 [2], applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio; e che la limitata (e documentata) durata dell’intervallo assicurato ai ricorrenti (trenta minuti) impedisce loro la consumazione del pasto presso il domicilio (tenuto conto della notoria ampiezza dei tempi tecnici occorrenti per gli spostamenti nella città - Roma - in cui gli stessi prestano servizio); e che, risultando così confermato il requisito prescritto dalla disposizione citata per il riconoscimento del diritto all’istituzione della mensa da parte dell’Amministrazione, ne conseguiva il diritto, per gli aventi titolo, agli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa Amministrazione), a far data dal 1°.6.1989 (data della costituzione del diritto per effetto della citata legge n. 203/1989, entrata in vigore il 1°.6.1989), e fino alla data riconoscimento del diritto in questione da parte dell’Amministrazione.
Le prospettazioni degli attuali ricorrenti sono analoghe a quelle testé esposte; sicché risultano fondate e vanno accolte, salvo quanto di seguito precisato circa gli specifici effetti di questo accoglimento.

1.2 – Relativamente alla richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, si osserva che la documentazione che i ricorrenti producono non consente una pronuncia puntuale: sono sì allegati al ricorso attestati di servizio delle sedi di appartenenza, ma essi risultano privi dei necessari riscontri circa il possesso di tutti i requisiti per l’attribuzione, il calcolo e la corresponsione dell’emolumento in esame.

Ciò permesso, anche sotto questo profilo può rinviarsi ai precedenti di cui sopra.
In particolare, la citata sentenza n. 1896/2007 si è pronunciata favorevolmente sulla spettanza in astratto del beneficio, ma - in assenza di specifica documentazione per ognuno dei ricorrenti, e pronunciandosi sulla relativa eccezione erariale d’inammissibilità – ha statuito che quel ricorso n. 1923/1999, così come formulato, non consentiva specifiche condanne a favore dei singoli ricorrenti ma consentiva comunque una pronuncia in diritto che imponeva all’Amministrazione tutti i conseguenti adempimenti; e che quei conseguenti adempimenti avrebbero dovuto essere:

- la verifica della corrispondenza, per ogni ricorrente, fra la specifica situazione di fatto di costui e la situazione di diritto appurata in sentenza;

- in caso di corrispondenza, le conseguenti determinazioni in favore dei ricorrenti aventi titolo.

Queste precisazioni possono valere anche per il presente ricorso, sicché il Collegio le fa sue.
2. - In conclusione, conformemente alle citate pronunce di questo T.a.r. n. 753/2007 e n. 1896/2007, e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.. 720/2005, alle quali il Collegio si adegua:
- deve dichiararsi il diritto alla richiesta indennità sostitutiva, salvo verifica - per ciascun ricorrente - dell’effettivo titolo al servizio di mensa nel periodo di riferimento; effettivo titolo che risulta ora in termini generali, ma che non è stato provato a questo giudice da nessuno dei ricorrenti, e per il quale si fa rinvio alle indicazioni già espresse dal giudice di secondo grado nella citata decisione n. 720/2005, e che qui si condividono e richiamano;
- la misura del controvalore è quella già stabilita dalla stessa Amministrazione (come consta al Collegio perché risultante dalla documentazione depositata per il citato ricorso n. 1923/1999);
- la decorrenza dovrà essere dalla data – già indicata nelle citate pronunce – del 1°.6.1989 (di entrata in vigore della legge n. 203/1989) e con eventuale esclusione del periodo in cui (come risulta avvenuto in alcune delle fattispecie di cui al citato ricorso n. 1923/1999) l’indennità sostitutiva è stata corrisposta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie il ricorso in epigrafe, salvi gli ulteriori adempimenti, così come indicato in motivazione al capo 2.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 19 giugno 2007 con l’intervento dei magistrati:

Pio Guerrieri Presidente
Giancarlo Luttazi Consigliere est.
Antonella Mangia Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 16 ottobre 2007

 Da CittadinoLex


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Martedì, 06 Novembre 2007
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