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Il personale della Polizia penitenziaria ha diritto
all’importo sostitutivo dei pasti se non li può consumare sul posto di lavoro
poiché non è stato garantito dall’amministrazione il servizio di mensa. Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di
alcuni appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria contro il Ministero della
Giustizia e la Direzione generale per l’amministrazione penitenziaria che non
avevano provveduto a corrispondere ai ricorrenti l’importo sostitutivo del
pasto. L’indennità era stata introdotta per il personale delle forze di polizia
che presta la sua attività in luoghi di lavoro sprovvisti del servizio di mensa
e dai quali per ragioni di servizio non si possono allontanare per troppo tempo
per fare la pausa pranzo. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato
in quanto il servizio di mensa deve essere garantito alle forze di polizia,
compresa quella penitenziaria, quando il personale si trova in particolari
condizioni di servizio e ambientali che non gli consentono di consumare il
pasto presso il proprio domicilio. Nel caso in esame i ricorrenti, tutti
appartenenti alla polizia penitenziaria, non potevano recarsi a casa per
consumare i pasti a causa della breve durata della pausa pranzo, di circa
trenta minuti, che non sono sufficienti in una città trafficata come Roma, per
effettuare gli spostamenti necessari in poco tempo. Pertanto, non essendo stata
istituita la mensa e dovendo recarsi fuori per la consumazione del pasto, il
personale aveva diritto a percepire l’indennità sostituiva. (05 novembre 2007)
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I
quater, sentenza n. 9924/2007 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Roma Sezione I quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2954/2007, proposto da A ed altri, tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Cacciotti ed elettivamente
domiciliati in Roma, via del Mascherino 72, presso il difensore;
contro
- il Ministero della giustizia in persona del Ministro pro
tempore;
-la Direzione generale per l’Amministrazione penitenziaria
in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei
Portoghesi 12; per l’accertamento del diritto al controvalore del pasto, dovuto ai sensi
della legge n. 203/1989;. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate; Visti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 il
Consigliere Giancarlo Luttazi; Formulate le difese in udienza, come da verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue;
FATTO
I ricorrenti prospettano quanto segue. Essi sono appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e
prestano il loro servizio in Roma, presso l’Amministrazione penitenziaria.
Con il presente ricorso richiamano:
-l’art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, che ha
previsto la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale
della Polizia di Stato che si trovi particolari situazioni di impiego e
ambientali;
- l’art. 3 della stessa legge, che ha esteso il beneficio
anche agli appartenenti alle altre forze di polizia;
-le particolari situazioni di impiego e ambientali in cui
essi si hanno operato;
- l’art. 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 [1], che
ha istituito la mensa di servizio per il personale dell’Amministrazione
penitenziaria; e lamentano la mancata attuazione di quanto previsto dalla
citata normativa, chiedendo l’accertamento del loro diritto, dal 1.6.1989 o da
altra data, alla corresponsione importi sostitutivi dei pasti per il periodo e
secondo i criteri di calcolo che il T.a.r. riterrà di giustizia, con relativa condanna
dell’Amministrazione.
Il ricorso invoca i precedenti costituiti dalla sentenza
di questa Sezione n. 753/2007 e dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione
IV, n.. 720/2005.
L’Amministrazione si è costituita La causa è passata in decisione all’udienza del 19 giugno
2007.
DIRITTO
Il ricorso va accolto, salvi gli ulteriori adempimenti
dell’Amministrazione.
1.1 - Il Collegio si è recentemente pronunciato su di un
caso analogo a quello ora in esame con la sentenza n. 753/2007 (resa su ricorso
n. 4381/2006), e successivamente con la sentenza n. 1896/2007 (resa su ricorso
n. 1923/1999), che alla prima fa rinvio. Le citate sentenze hanno recepito in proposito quanto a
sua volta deciso, per appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria
assegnati all’Ufficio detenuti del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n..
720/2005, richiamata pure dagli attuali ricorrenti insieme alla citata sentenza
n. 753/2007. Le pronunce del T.a.r. hanno rilevato, tra l’altro, che
l’art. 1, letterab), della legge n. 203/1989 [2], applicabile agli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria in forza dell’estensione sancita dal
successivo articolo 3, mira a garantire il servizio della mensa (a carico
dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia che, per la
consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i
pasti presso il proprio domicilio; e che la limitata (e documentata) durata
dell’intervallo assicurato ai ricorrenti (trenta minuti) impedisce loro la
consumazione del pasto presso il domicilio (tenuto conto della notoria ampiezza
dei tempi tecnici occorrenti per gli spostamenti nella città - Roma - in cui
gli stessi prestano servizio); e che, risultando così confermato il requisito
prescritto dalla disposizione citata per il riconoscimento del diritto
all’istituzione della mensa da parte dell’Amministrazione, ne conseguiva il
diritto, per gli aventi titolo, agli importi sostitutivi (nella misura del
controvalore già stabilito dalla stessa Amministrazione), a far data dal
1°.6.1989 (data della costituzione del diritto per effetto della citata legge
n. 203/1989, entrata in vigore il 1°.6.1989), e fino alla data riconoscimento
del diritto in questione da parte dell’Amministrazione. Le prospettazioni degli attuali ricorrenti sono analoghe a
quelle testé esposte; sicché risultano fondate e vanno accolte, salvo quanto di
seguito precisato circa gli specifici effetti di questo accoglimento.
1.2 – Relativamente alla richiesta di condanna
dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, si osserva che la
documentazione che i ricorrenti producono non consente una pronuncia puntuale:
sono sì allegati al ricorso attestati di servizio delle sedi di appartenenza,
ma essi risultano privi dei necessari riscontri circa il possesso di tutti i
requisiti per l’attribuzione, il calcolo e la corresponsione dell’emolumento in
esame.
Ciò permesso, anche sotto questo profilo può rinviarsi ai
precedenti di cui sopra. In particolare, la citata sentenza n. 1896/2007 si è
pronunciata favorevolmente sulla spettanza in astratto del beneficio, ma - in
assenza di specifica documentazione per ognuno dei ricorrenti, e pronunciandosi
sulla relativa eccezione erariale d’inammissibilità – ha statuito che quel
ricorso n. 1923/1999, così come formulato, non consentiva specifiche condanne a
favore dei singoli ricorrenti ma consentiva comunque una pronuncia in diritto
che imponeva all’Amministrazione tutti i conseguenti adempimenti; e che quei
conseguenti adempimenti avrebbero dovuto essere:
- la verifica della corrispondenza, per ogni ricorrente,
fra la specifica situazione di fatto di costui e la situazione di diritto
appurata in sentenza;
- in caso di corrispondenza, le conseguenti determinazioni
in favore dei ricorrenti aventi titolo.
Queste precisazioni possono valere anche per il presente
ricorso, sicché il Collegio le fa sue. 2. - In conclusione, conformemente alle citate pronunce di
questo T.a.r. n. 753/2007 e n. 1896/2007, e del Consiglio di Stato, Sezione IV,
n.. 720/2005, alle quali il Collegio si adegua: - deve dichiararsi il diritto alla richiesta indennità sostitutiva,
salvo verifica - per ciascun ricorrente - dell’effettivo titolo al servizio di
mensa nel periodo di riferimento; effettivo titolo che risulta ora in termini
generali, ma che non è stato provato a questo giudice da nessuno dei
ricorrenti, e per il quale si fa rinvio alle indicazioni già espresse dal
giudice di secondo grado nella citata decisione n. 720/2005, e che qui si
condividono e richiamano; - la misura del controvalore è quella già stabilita dalla
stessa Amministrazione (come consta al Collegio perché risultante dalla
documentazione depositata per il citato ricorso n. 1923/1999); - la decorrenza dovrà essere dalla data – già indicata
nelle citate pronunce – del 1°.6.1989 (di entrata in vigore della legge n.
203/1989) e con eventuale esclusione del periodo in cui (come risulta avvenuto
in alcune delle fattispecie di cui al citato ricorso n. 1923/1999) l’indennità
sostitutiva è stata corrisposta. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie
il ricorso in epigrafe, salvi gli ulteriori adempimenti, così come indicato in
motivazione al capo 2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella
Camera di consiglio del 19 giugno 2007 con l’intervento dei magistrati:
Pio Guerrieri Presidente Giancarlo Luttazi Consigliere est. Antonella Mangia Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Depositata in Segreteria il 16 ottobre 2007
Da CittadinoLex
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