Giurisprudenza
di legittimità
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione
II, 13 giugno 2007, n. 13842
L’accertata
collocazione di cartelli pubblicitari su autocarro, in sosta per più giorni, su
area privata, in vista di strada pubblica, è riconducibile alla previsione del
D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 23 C.d.S., comma 4. sul ricorso proposto da: AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA
ROBERTO & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23, presso
lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo difende unitamente
all’avvocato DELLA ROSA DANILO, giusta delega in atti; - ricorrente – contro ANAS SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore; - intimata – avverso la sentenza n. 267/04 del Giudice
di Pace di UDINE, depositata il 26/02/04; udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 17/04/07 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE; udito l’Avvocato VILLA Piergiorgio,
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 aprile 2003,
l’A. B. di B. Roberto e C. s.n.c., proponeva opposizione avverso il verbale n.
2151 del 20 dicembre 2002 e la successiva diffida di rimozione dell’impianto,
con cui l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade-Compartimento Regionale della
Viabilità per il Friuli e Venezia Giulia le aveva contestato la violazione
dell’art. 23 C.d.S., commi 4 e 11, in relazione agli adempimenti previsti dal
successivo comma 13 bis, per avere abusivamente collocato in vista della strada
statale 54 un impianto pubblicitario, costituito da un autocarro, che, lasciato
in sosta su area privata, per più giorni, esponeva un ciclomotore sul tetto,
nonché sui lati e sul retro cartelli pubblicitari, con scritte "omissis… Revisione veicoli... Officina
autorizzata...". A ragione dell’opposizione, deduceva: a)
che l’accertamento della violazione era stato abusivamente operato; b) che il
verbale di contestazione della violazione aveva confuso i mezzi pubblicitari
con l’autocarro e che la diffida alla rimozione era indeterminata nell’oggetto;
c) che il fatto accertato non realizzava l’illecito contestato, di cui all’art.
23 C.d.S., comma 4; d) che la responsabilità di essa opponente era comunque
esclusa dai documenti comprovanti il funzionamento dell’autocarro, adibito a
mezzo pubblicitario, ed il pagamento sia della tassa di circolazione sia della
tassa di pubblicità. L’ANAS s.p.a. si costituiva e resisteva
alla opposizione. Con sentenza del 26 febbraio 2004, il Giudice di Pace di
Udine rigettava l’opposizione, argomentando l’infondatezza dei dedotti motivi
d’illegittimità dei provvedimenti opposti. Per la cassazione di tale sentenza,
l’A. B. di B. Roberto e C. s.n.c. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. L’ANAS s.p.a. non ha svolto difese. MOTIVI
DELLA DECISIONE Col primo motivo, la ricorrente denuncia
omessa motivazione in ordine alla seconda ragione di opposizione, innanzi
riassunta, in narrativa, sub b). Il motivo non ha pregio. Ed invero, diversamente da quanto assunto,
il Giudice di Pace ha motivato sul punto, rilevando in particolare che "la
lettura del verbale opposto non può ingenerare confusione atteso che il tutto è
descritto in modo chiaro e circostanziato", a significazione - quindi -
della ritenuta infondatezza di quella ragione di opposizione, che,
ingiustificatamente, pretendeva esservi confusione nel verbale di contestazione
della violazione tra cartelli pubblicitari non autorizzati ed autocarro, che li
esponeva, con correlata indeterminatezza della diffida a rimuoverli. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia
omessa o insufficiente motivazione in ordine alla terza ragione di opposizione,
innanzi riassunta, in narrativa sub c). Il motivo non ha pregio. Ed invero, il Giudice di Pace ha
specificamente argomentato sul punto, ritenendo che l’accertata collocazione di
cartelli pubblicitari su autocarro, in sosta per più giorni, su area privata,
in vista di strada pubblica, è riconducibile alla previsione del D. Lgs. n. 285
del 1992, art. 23 C.d.S., comma 4. Tale sussunzione, che la ricorrente
sostiene esclusa per la mobilità del mezzo (autocarro) su cui i cartelli erano
collocati, è corretta. Il citato art. 23, infatti, al comma 4, prevede che
"la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade
o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente
proprietario", non distinguendo a tal fine le concrete modalità di
collocazione di tali mezzi, che, in effetti, può essere operata in svariate
forme, quale quella - appunto - accertata nella specie, con l’installazione di
cartelli pubblicitari sui lati e sul retro di un autoveicolo, lasciato fermo
per più giorni su area privata, in vista di strada pubblica; e ciò, senza
interferenze con la precedente previsione del medesimo art. 23, che, al secondo
2, disciplina la diversa ipotesi della circolazione dei veicoli con scritte o
insegne pubblicitarie. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia
insufficiente motivazione in ordine alla quarta ragione di opposizione, innanzi
riassunta, in narrativa, sub d). Il motivo non ha pregio. Il Giudice di Pace, invero, ha
sufficientemente argomentato sul punto, rilevando che "da quanto esposto
appaiono evidenti gli elementi di responsabilità in capo alla
opponente..." con riguardo all’illecito accertato, di cui all’art. 23
C.d.S., comma 4, a significazione - appunto - che il dedotto pagamento della tassa
di circolazione dell’autocarro della tassa di pubblicità non avevano rilievo,
necessitando allo scopo l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Conclusivamente, quindi, per le
considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. In
difetto di difese dell’intimata non v’è luogo a
provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2007. |
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