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Corte di Cassazione 07/11/2007

Giurisprudenza di legittimità - Pubblicità mediante autoveicoli – Pubblicità con autocarro stazionante in area privata - violazione art. 23 del C.d.S. – sussistenza

(Cass. Civ., sezione II, 13 giugno 2007, n. 13842)

Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sezione II, 13 giugno 2007, n. 13842

 

L’accertata collocazione di cartelli pubblicitari su autocarro, in sosta per più giorni, su area privata, in vista di strada pubblica, è riconducibile alla previsione del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 23 C.d.S., comma 4.

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA ROBERTO & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo difende unitamente all’avvocato DELLA ROSA DANILO, giusta delega in atti;

- ricorrente

contro

 

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata

 

avverso la sentenza n. 267/04 del Giudice di Pace di UDINE, depositata il 26/02/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/04/07 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;

udito l’Avvocato VILLA Piergiorgio, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 15 aprile 2003, l’A. B. di B. Roberto e C. s.n.c., proponeva opposizione avverso il verbale n. 2151 del 20 dicembre 2002 e la successiva diffida di rimozione dell’impianto, con cui l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade-Compartimento Regionale della Viabilità per il Friuli e Venezia Giulia le aveva contestato la violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 4 e 11, in relazione agli adempimenti previsti dal successivo comma 13 bis, per avere abusivamente collocato in vista della strada statale 54 un impianto pubblicitario, costituito da un autocarro, che, lasciato in sosta su area privata, per più giorni, esponeva un ciclomotore sul tetto, nonché sui lati e sul retro cartelli pubblicitari, con scritte "omissis… Revisione veicoli... Officina autorizzata...".

A ragione dell’opposizione, deduceva: a) che l’accertamento della violazione era stato abusivamente operato; b) che il verbale di contestazione della violazione aveva confuso i mezzi pubblicitari con l’autocarro e che la diffida alla rimozione era indeterminata nell’oggetto; c) che il fatto accertato non realizzava l’illecito contestato, di cui all’art. 23 C.d.S., comma 4; d) che la responsabilità di essa opponente era comunque esclusa dai documenti comprovanti il funzionamento dell’autocarro, adibito a mezzo pubblicitario, ed il pagamento sia della tassa di circolazione sia della tassa di pubblicità.

L’ANAS s.p.a. si costituiva e resisteva alla opposizione. Con sentenza del 26 febbraio 2004, il Giudice di Pace di Udine rigettava l’opposizione, argomentando l’infondatezza dei dedotti motivi d’illegittimità dei provvedimenti opposti. Per la cassazione di tale sentenza, l’A. B. di B. Roberto e C. s.n.c. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

L’ANAS s.p.a. non ha svolto difese.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla seconda ragione di opposizione, innanzi riassunta, in narrativa, sub b).

Il motivo non ha pregio.

Ed invero, diversamente da quanto assunto, il Giudice di Pace ha motivato sul punto, rilevando in particolare che "la lettura del verbale opposto non può ingenerare confusione atteso che il tutto è descritto in modo chiaro e circostanziato", a significazione - quindi - della ritenuta infondatezza di quella ragione di opposizione, che, ingiustificatamente, pretendeva esservi confusione nel verbale di contestazione della violazione tra cartelli pubblicitari non autorizzati ed autocarro, che li esponeva, con correlata indeterminatezza della diffida a rimuoverli.

Col secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine alla terza ragione di opposizione, innanzi riassunta, in narrativa sub c).

Il motivo non ha pregio.

Ed invero, il Giudice di Pace ha specificamente argomentato sul punto, ritenendo che l’accertata collocazione di cartelli pubblicitari su autocarro, in sosta per più giorni, su area privata, in vista di strada pubblica, è riconducibile alla previsione del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 23 C.d.S., comma 4.

Tale sussunzione, che la ricorrente sostiene esclusa per la mobilità del mezzo (autocarro) su cui i cartelli erano collocati, è corretta. Il citato art. 23, infatti, al comma 4, prevede che "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario", non distinguendo a tal fine le concrete modalità di collocazione di tali mezzi, che, in effetti, può essere operata in svariate forme, quale quella - appunto - accertata nella specie, con l’installazione di cartelli pubblicitari sui lati e sul retro di un autoveicolo, lasciato fermo per più giorni su area privata, in vista di strada pubblica; e ciò, senza interferenze con la precedente previsione del medesimo art. 23, che, al secondo 2, disciplina la diversa ipotesi della circolazione dei veicoli con scritte o insegne pubblicitarie.

Col terzo motivo, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine alla quarta ragione di opposizione, innanzi riassunta, in narrativa, sub d).

Il motivo non ha pregio.

Il Giudice di Pace, invero, ha sufficientemente argomentato sul punto, rilevando che "da quanto esposto appaiono evidenti gli elementi di responsabilità in capo alla opponente..." con riguardo all’illecito accertato, di cui all’art. 23 C.d.S., comma 4, a significazione - appunto - che il dedotto pagamento della tassa di circolazione dell’autocarro della tassa di pubblicità non avevano rilievo, necessitando allo scopo l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

Conclusivamente, quindi, per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

In difetto di difese dell’intimata non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

 


P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 aprile 2007.

 


Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2007.

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Mercoledì, 07 Novembre 2007
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