Durante la seduta di revisione annuale mi è stato
contestato il trattore stradale per traino semirimorchi da parte dell’ing.
della motorizzazione, nonostante ci fossero applicate le strisce
retroriflettenti sulla cabina (come da esempio tratto dall’allegato UN
ECE104), perchè a suo dire le strisce andrebbero applicate all’80% del
trattore e quindi anche su cassetti,serbatoi vari, parafanghi e parte
posteriore del medesimo qualora si circolasse con trattore singolo . Vi
chiedo cortesemente chiarimenti in merito, se è corretta l’interpretazione
fornitami o se vi è un eccesso di interpretazione della norma perchè a nulla
sono valse le mie rimostranze con foto e allegati. Vi ringrazio
anticipatamente.
E.mail-Bologa
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(Asaps). Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in
maniera tale da rendere visibile l’intera lunghezza del veicolo, se visto
lateralmente e l’intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente,
pertanto:
a) per “intera” si intende la copertura di almeno
l’80% della lunghezza del veicolo;
b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere
applicati in maniera continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi
di superfici flessibili quali i teloni, l’uso di evidenziatori retroriflettenti
segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del
telone, purchè la distanza tra due elementi retroriflettenti contigui non sia
superiore ad 1 (un) centimetro così da garantire una certa continuità visiva).
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di colore bianco o giallo
se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso o giallo se applicati
posteriormente allo stesso.
Si precisa che l’altezza minima dal suolo deve essere di 250 mm, mentre
l’altezza massima non deve superare i 1.500 mm.
Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendono
possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere elevato a 2.100 mm ( se
gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del
veicolo il limite dell’altezza, pari a 1.500 mm, si applica alla striscia di
materiale retroriflettente posta a quota inferiore).
Inoltre la distanza minima tra i materiali retroriflettenti montati sulla
parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o
superiore a 200 mm.
La circolare n. 300/A/1/42055/105/29 datata 11 aprile 2005 del Ministero
dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicazione del Decreto 27
dicembre 2004 richiamando le disposizioni transitorie per i veicoli già
immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005, che dovranno
essere allestiti con i prescritti evidenziatori retroriflettenti entro il 31
dicembre 2005.
Per quanto riguarda l’allestimento del dispositivo retroriflettente, la
circolare in argomento chiarisce che “Per alcune tipologie di veicoli
potrebbero sorgere problematiche per l’allestimento (come ad esempio i veicoli
muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli, per il trasporto di
container, veicoli eccezionali, betoniere, ecc). Qualora la morfologia
del veicolo fosse incompatibile con l’applicazione continua degli evidenziatori
nonchè con le prescrizioni di applicazione definite nel decreto, dovrà comunque
garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua e, se
necessario, a quote differenti”.
L’articolo 4 della Direttiva 27 dicembre 2004 prevede che i veicoli
soggetti a tale normativa privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero
muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto
o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno
esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste condizioni (la
verifica è effettuata in occasione della revisione periodica disposta ai sensi
dell’articolo 80 del Codice della Strada).
L’articolo 72, comma 2 bis del Codice della Strada prescrive che “Durante
la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti
specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e
laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce
retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale
ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere
equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i
veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006”,
La mancanza o non conformità delle predette strisce comporta la violazione
di cui all’articolo 72, comma 13 C.d.S. che prevede una sanzione amministrativa
di € 74,00. (Asaps)
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