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Sicurstrada 07/11/2007

Il quesito del giorno - Quali sono le disposizioni che regolano l’apposizione deklle strice retririflettenti?

Durante la seduta di revisione annuale mi è stato contestato il trattore stradale per traino semirimorchi da parte dell’ing. della motorizzazione, nonostante ci fossero applicate le strisce retroriflettenti sulla cabina (come da esempio tratto dall’allegato UN ECE104), perchè a suo dire le strisce andrebbero applicate all’80% del trattore e quindi anche su cassetti,serbatoi vari, parafanghi e parte posteriore del medesimo qualora si circolasse con trattore singolo . Vi chiedo cortesemente chiarimenti in merito, se è corretta l’interpretazione fornitami o se vi è un eccesso di interpretazione della norma perchè a nulla sono valse le mie rimostranze con foto e allegati. Vi ringrazio anticipatamente.

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(Asaps). Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile l’intera lunghezza del veicolo, se visto lateralmente e l’intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente, pertanto:

a) per “intera” si intende la copertura di almeno l’80% della lunghezza del veicolo;

b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi di superfici flessibili quali i teloni, l’uso di evidenziatori retroriflettenti segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone, purchè la distanza tra due elementi retroriflettenti contigui non sia superiore ad 1 (un) centimetro così da garantire una certa continuità visiva).
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso o giallo se applicati posteriormente allo stesso.
Si precisa che l’altezza minima dal suolo deve essere di 250 mm, mentre l’altezza massima non deve superare i 1.500 mm.
Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendono possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere elevato a 2.100 mm ( se gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del veicolo il limite dell’altezza, pari a 1.500 mm, si applica alla striscia di materiale retroriflettente posta a quota inferiore).
Inoltre la distanza minima tra i materiali retroriflettenti montati sulla parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore a 200 mm.
La circolare n. 300/A/1/42055/105/29 datata 11 aprile 2005 del Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicazione del Decreto 27 dicembre 2004 richiamando le disposizioni transitorie per i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005, che dovranno essere allestiti con i prescritti evidenziatori retroriflettenti entro il 31 dicembre 2005.
Per quanto riguarda l’allestimento del dispositivo retroriflettente, la circolare in argomento chiarisce che “Per alcune tipologie di veicoli potrebbero sorgere problematiche per l’allestimento (come ad esempio i veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli, per il trasporto di container, veicoli eccezionali, betoniere, ecc). Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l’applicazione continua degli evidenziatori nonchè con le prescrizioni di applicazione definite nel decreto, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua e, se necessario, a quote differenti”.
L’articolo 4 della Direttiva 27 dicembre 2004 prevede che i veicoli soggetti a tale normativa privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste condizioni (la verifica è effettuata in occasione della revisione periodica disposta ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada).
L’articolo 72, comma 2 bis del Codice della Strada prescrive che “Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006”,
La mancanza o non conformità delle predette strisce comporta la violazione di cui all’articolo 72, comma 13 C.d.S. che prevede una sanzione amministrativa di € 74,00. (Asaps)


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Mercoledì, 07 Novembre 2007
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