Gravi indizi di
colpevolezza – rinvio alla scheda predisposta dalla P.G. – illegittimità [artt. 125 c. 3 e 292 c. 1
c.p.p.]
Non è legittima
l’ordinanza di custodia cautelare che ritenga sussistenti gravi indizi di
colpevolezza, in base a una disamina generica che rinvia agli esiti delle
investigazioni illustrati nella scheda personale dell’indagato predisposta
dalla polizia giudiziaria: manca, in tale circostanza, la valutazione critica
degli elementi indiziari e della gravità degli stessi, rimessa alla sola
autorità giurisdizionale. (Fonte:Altalex
Massimario 21/2007)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sentenza 1 febbraio – 1 ottobre 2007, n. 35823
In fatto e diritto
Avverso l’ordinanza di
custodia cautelare del Gip del Tribunale di Trento 26 settembre 2005, con la
quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, S.
P. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi: violazione degli artt.
125 c. 3 e 292 c. 1 c.p.p. perché il Gip rinvia gli indagati alle loro schede
personali redatte dalla Pg, senza tenere presente che al singolo indagato è
stata notificata esclusivamente la propria scheda personale e che quindi non
conosce quella degli altri indagati nel reato associativo e senza considerare
che la motivazione per relationem è ammissibile purché faccia riferimento ad
atti giurisdizionali. L’impugnazione è
parzialmente fondata.
Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza di custodia cautelare non può
limitarsi ad una mera elencazione, di tipo descrittivo, degli elementi di prova
acquisiti, ma deve valutare il complesso degli elementi di prova raccolti al
fine di poter affermare la gravità indiziaria che costituisce il presupposto
dell’applicazione della misura (Cass., Sez. 4, 16 febbraio 2005 n. 19338, ric.
Belsole ed altri; Sez. 4, 16 aprile 2004 n. 17566, ric. Florio). Questo vale anche nel
caso di motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale, per la legittimità
del quale non basta il semplice riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a
un legittimo atto del procedimento, nonché, quando questo non venga allegato o
trascritto nel provvedimento da motivare, che esso sia conosciuto
dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda
attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente,
di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o
dell’impugnazione, ma occorre altresì la valutazione della congruità della
motivazione del provvedimento richiamato rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione e, quindi, la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale
delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute
coerenti con la sua decisione, enunciandone l’iter logico e giuridico (Cass.,
Sez. U, 21 giugno 2000 n. 17, ric. Primavera e altri; Sez. 4, Sentenza n.
16886, ric. Rinero ed altra; Sez. 3, 25 maggio 2001 n. 33648, ric. Cataruzza).
Pertanto non può
ritenersi legittima l’ordinanza di custodia cautelare che ritenga la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in base a una disamina generica
della tipologia degli elementi di prova raccolti, richiamando poi gli esiti
delle investigazioni illustrati nella scheda personale dell’indagato
predisposta dalla polizia giudiziaria, sia pure considerate come parti
integranti dell’ordinanza stessa. Manca, infatti, la valutazione critica degli
elementi indiziari e della gravità degli stessi, propria del provvedimento
giurisdizionale, che non può essere rimessa alla ricostruzione contenuta nella
relazione della polizia giudiziaria. (Cass., Sez. 5 22 aprile 2005 n. 23457,
ric. Maranzano) Nella specie, esaminata
la richiesta del Pm in data 19 settembre 2005, il Gip ha individuato il ruolo
svolto da S. P. e da D. M. W. nell’associazione per delinquere dedita al
traffico di stupefacenti contestata, qualificandoli come partecipi, con la
funzione di corrieri, in due episodi: a) quello del 2 aprile 2004, nel quale
avevano curato l’importazione in Val d’Aosta di kg. 30 di marijuana, da loro
materialmente trasportati; b) quello del 9 maggio 2004, nel quale avevano
curato, di concerto con M. U. l’importazione in territorio spagnolo di kg. 23
di ecstasy confezionata in n. 110.000 pastiglie circa, bloccata grazie
all’intervento dell’Ufficio doganale della Polizia di Montpellier, allertato
dalla Pg delegata per il presente procedimento, che aveva provveduto al loro
arresto. L’ordinanza ha ritenuto
la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza desumibili dalle lunghe e
complesse indagini di p.g. – anche in collegamento con collaterali uffici
esteri, e, in particolare, dall’attività di pedinamento e controllo nonché dal
prolungato servizio di intercettazione telefonica e ambientale – che, oltre a
riscontrarsi reciprocamente, trovano avallo nei conseguenti, copiosi sequestri
di sostanza stupefacente e arresti in flagranza degli accoliti. Dopo aver così elencato e
descritto in modo del tutto generico il materiale probatorio posto a fondamento
della misura cautelare, il Gip si richiama agli esiti di tali emergenze
investigative, illustrati specificamente per ciascun indagato nelle schede
personali predisposte dalla Pg precisando che le stesse devono essere
considerate parti integranti dell’ordinanza stessa. Ora, l’ordinanza,
rinviando alle schede personali redatte dalla Pg e, quindi, alla natura delle
indagini svolte ed agli esiti delle stesse, non contiene alcuna delibazione in
ordine alla gravità degli indizi e manca perciò l’intervento giurisdizionale
espresso attraverso l’esame critico degli elementi di prova raccolti. In particolare, manca
un’analisi dei fatti in ordine all’episodio del 2 aprile 2004, in cui si parla
di kg. 30 di marijuana, importati in Val d’Aosta e materialmente trasportati
dal P. e dalla W., senza tuttavia alcuna specificazione anche con riguarda a
elementi eventualmente desumibili dalle schede personali. Da queste risulta il
sequestro di hashish in Valtournanche, ma si tratta di un provvedimento
intervenuto nella diversa data del 10 maggio 2004, in ordine a una diversa
quantità di stupefacente (kg. 7,42), per cui non v’è corrispondenza e si tratta
palesemente di due episodi differenti. Invece, per quanto riguarda
il secondo episodio, riguardante l’arresto in flagranza dei predetti P. e W.,
l’esposizione del fatto contenuta nell’ordinanza contiene una descrizione
sintetica ma precisa dell’avvenimento e una valutazione adeguata della prova
relativa, costituita dalla constatazione diretta del personale di polizia
presso l’Ufficio doganale di Montpellier del trasporto di kg 23 di ecstasy, per
cui la dimostrazione della sufficienza degli indizi deve ritenersi
motivatamente conseguita. A parte questo episodio,
la cui motivazione appare sufficiente e completa, legittimando la valutazione
della ritenuta sufficienza degli indizi e determinando di conseguenza il
rigetto del ricorso, per il resto l’ordinanza appare del tutto carente di
motivazione, per cui dev’essere annullata senza rinvio in ordine a tutte le
rimanenti imputazioni.
P.Q.M.
La Corte annulla senza
rinvio l’ordinanza impugnata in ordine a tutte le imputazioni, con eccezione
della detenzione di kg. 23 di ecstasy in data 9 maggio 2004. Ordina la
scarcerazione di P. S. riguardo a tutte le imputazioni cui si riferisce
l’annullamento, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti previsti dall’art. 94 c. 1 ter norme att. c.p.p. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti previsti dall’art. 626 c.p.p..
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