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Corte di Cassazione 08/11/2007

Giurisprudenza di legittimità - Gravi indizi di colpevolezza, rinvio alla scheda predisposta dalla P.G., illegittimità

Cassazione penale , sez. VI, sentenza 01.10.2007 n° 35823

Gravi indizi di colpevolezza – rinvio alla scheda predisposta dalla P.G. – illegittimità [artt. 125 c. 3 e 292 c. 1 c.p.p.]

Non è legittima l’ordinanza di custodia cautelare che ritenga sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in base a una disamina generica che rinvia agli esiti delle investigazioni illustrati nella scheda personale dell’indagato predisposta dalla polizia giudiziaria: manca, in tale circostanza, la valutazione critica degli elementi indiziari e della gravità degli stessi, rimessa alla sola autorità giurisdizionale.
(Fonte:
Altalex Massimario 21/2007)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 1 febbraio – 1 ottobre 2007, n. 35823

In fatto e diritto

Avverso l’ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Trento 26 settembre 2005, con la quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, S. P. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: violazione degli artt. 125 c. 3 e 292 c. 1 c.p.p. perché il Gip rinvia gli indagati alle loro schede personali redatte dalla Pg, senza tenere presente che al singolo indagato è stata notificata esclusivamente la propria scheda personale e che quindi non conosce quella degli altri indagati nel reato associativo e senza considerare che la motivazione per relationem è ammissibile purché faccia riferimento ad atti giurisdizionali.
L’impugnazione è parzialmente fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza di custodia cautelare non può limitarsi ad una mera elencazione, di tipo descrittivo, degli elementi di prova acquisiti, ma deve valutare il complesso degli elementi di prova raccolti al fine di poter affermare la gravità indiziaria che costituisce il presupposto dell’applicazione della misura (Cass., Sez. 4, 16 febbraio 2005 n. 19338, ric. Belsole ed altri; Sez. 4, 16 aprile 2004 n. 17566, ric. Florio).
Questo vale anche nel caso di motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale, per la legittimità del quale non basta il semplice riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, nonché, quando questo non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, che esso sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione, ma occorre altresì la valutazione della congruità della motivazione del provvedimento richiamato rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e, quindi, la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, enunciandone l’iter logico e giuridico (Cass., Sez. U, 21 giugno 2000 n. 17, ric. Primavera e altri; Sez. 4, Sentenza n. 16886, ric. Rinero ed altra; Sez. 3, 25 maggio 2001 n. 33648, ric. Cataruzza).

Pertanto non può ritenersi legittima l’ordinanza di custodia cautelare che ritenga la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in base a una disamina generica della tipologia degli elementi di prova raccolti, richiamando poi gli esiti delle investigazioni illustrati nella scheda personale dell’indagato predisposta dalla polizia giudiziaria, sia pure considerate come parti integranti dell’ordinanza stessa. Manca, infatti, la valutazione critica degli elementi indiziari e della gravità degli stessi, propria del provvedimento giurisdizionale, che non può essere rimessa alla ricostruzione contenuta nella relazione della polizia giudiziaria. (Cass., Sez. 5 22 aprile 2005 n. 23457, ric. Maranzano)
Nella specie, esaminata la richiesta del Pm in data 19 settembre 2005, il Gip ha individuato il ruolo svolto da S. P. e da D. M. W. nell’associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti contestata, qualificandoli come partecipi, con la funzione di corrieri, in due episodi: a) quello del 2 aprile 2004, nel quale avevano curato l’importazione in Val d’Aosta di kg. 30 di marijuana, da loro materialmente trasportati; b) quello del 9 maggio 2004, nel quale avevano curato, di concerto con M. U. l’importazione in territorio spagnolo di kg. 23 di ecstasy confezionata in n. 110.000 pastiglie circa, bloccata grazie all’intervento dell’Ufficio doganale della Polizia di Montpellier, allertato dalla Pg delegata per il presente procedimento, che aveva provveduto al loro arresto.
L’ordinanza ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza desumibili dalle lunghe e complesse indagini di p.g. – anche in collegamento con collaterali uffici esteri, e, in particolare, dall’attività di pedinamento e controllo nonché dal prolungato servizio di intercettazione telefonica e ambientale – che, oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovano avallo nei conseguenti, copiosi sequestri di sostanza stupefacente e arresti in flagranza degli accoliti.
Dopo aver così elencato e descritto in modo del tutto generico il materiale probatorio posto a fondamento della misura cautelare, il Gip si richiama agli esiti di tali emergenze investigative, illustrati specificamente per ciascun indagato nelle schede personali predisposte dalla Pg precisando che le stesse devono essere considerate parti integranti dell’ordinanza stessa.
Ora, l’ordinanza, rinviando alle schede personali redatte dalla Pg e, quindi, alla natura delle indagini svolte ed agli esiti delle stesse, non contiene alcuna delibazione in ordine alla gravità degli indizi e manca perciò l’intervento giurisdizionale espresso attraverso l’esame critico degli elementi di prova raccolti.
In particolare, manca un’analisi dei fatti in ordine all’episodio del 2 aprile 2004, in cui si parla di kg. 30 di marijuana, importati in Val d’Aosta e materialmente trasportati dal P. e dalla W., senza tuttavia alcuna specificazione anche con riguarda a elementi eventualmente desumibili dalle schede personali.
Da queste risulta il sequestro di hashish in Valtournanche, ma si tratta di un provvedimento intervenuto nella diversa data del 10 maggio 2004, in ordine a una diversa quantità di stupefacente (kg. 7,42), per cui non v’è corrispondenza e si tratta palesemente di due episodi differenti.
Invece, per quanto riguarda il secondo episodio, riguardante l’arresto in flagranza dei predetti P. e W., l’esposizione del fatto contenuta nell’ordinanza contiene una descrizione sintetica ma precisa dell’avvenimento e una valutazione adeguata della prova relativa, costituita dalla constatazione diretta del personale di polizia presso l’Ufficio doganale di Montpellier del trasporto di kg 23 di ecstasy, per cui la dimostrazione della sufficienza degli indizi deve ritenersi motivatamente conseguita.
A parte questo episodio, la cui motivazione appare sufficiente e completa, legittimando la valutazione della ritenuta sufficienza degli indizi e determinando di conseguenza il rigetto del ricorso, per il resto l’ordinanza appare del tutto carente di motivazione, per cui dev’essere annullata senza rinvio in ordine a tutte le rimanenti imputazioni.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in ordine a tutte le imputazioni, con eccezione della detenzione di kg. 23 di ecstasy in data 9 maggio 2004.
Ordina la scarcerazione di P. S. riguardo a tutte le imputazioni cui si riferisce l’annullamento, se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 c. 1 ter norme att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 626 c.p.p..

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Giovedì, 08 Novembre 2007
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