Depenalizzazione
– Applicazione delle sanzioni – Opposizione a cartella esattoriale –
Presupposti – Atto avente efficacia di titolo esecutivo – Necessità –
Identificazione – Verbale di accertamento – Inutilmente apposto davanti al
Prefetto – Idoneità – Esclusione – Emanazione dell’ordinanza-ingiunzione –
Necessità – Fattispecie in materia di opposizione a cartella relativa a
violazione del codice della strada. E’ illegittima – e va, pertanto, annullata – la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al Prefetto, poiché, una volta opposto – anche se con esito negativo – in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell’efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimamente la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso formulato dall’interessato e cassando la sentenza con contestuale decisione nel merito, ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato a suo tempo al destinatario che, però, lo aveva impugnato con esito negativo davanti al Pretore, la successiva cartella esattoriale fondata su tale verbale privo del valore di titolo esecutivo era da annullare). |
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