Visto
l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni
all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove
si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state
dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art.
8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai
sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà
di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso
e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data
15 febbraio 2005, n. 31, concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull’isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 3 marzo
2005, n. 42, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola
di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme
in data 24 febbraio 2005, n. 16, concernente il divieto di afflusso
e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data
11 marzo 2005, n. 71, concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti
a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d’Ischia
in data 11 novembre 2004, n. 171, concernente il divieto di afflusso
e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti
nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni
in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni
in un albergo del comune di Barano d’Ischia limitatamente ad un solo
autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana
in data 21 febbraio 2005, n. 13, concernente il divieto di afflusso
e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti
nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni
in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni
in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo
autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
143 del 19 gennaio 2005 con le quali si richiedeva all’Azienda autonoma
di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l’emissione
del parere di competenza; Vista la nota della prefettura di Napoli prot.
n 26.2 Gab/Urp del 29 aprile 2005 con la quale si esprime il parere
favorevole al divieto d’imbarco e circolazione nel periodo estivo dei
veicoli nell’isola di Ischia;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
703 del 18 aprile 2005 con le quali si è chiesto alla regione
Campania l’emissione del parere di competenza;
Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
- Sez. 3° - n . 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell’isola
di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell’isola
stessa";
Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania
Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione
di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta
dal comune di Barano d’Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari
di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi
di sicurezza stradale e di promozione turistica;
Vista la dichiarazione di assenso prodotta congiuntamente dalle sopra
richiamate amministrazioni comunali all’emanazione del presente decreto;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Divieto
Dall’11 giugno 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l’afflusso e la
circolazione sull’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano
d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio
della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio
della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.
Art.
2. Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 è esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche
se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio
della regione Campania.
Art.
3. Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1 è concessa deroga
al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente
alle giornate dal lunedì al venerdì, purchè non
festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano
generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione
o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter
muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio e veicoli per il
trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante
e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purchè muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente
autorità italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali
prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere
e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’amministrazione
comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno
sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite
aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale
di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio
di viabilità, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio
vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni
ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo
la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato
dal comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione
di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali
e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone
residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare
per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto
di fitto, o per quinidici giorni in un albergo dei comuni di Serrara
Fontana e Barano d’Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito
bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.
Art.
4. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357
a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come
arrotondati ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art.
5. Autorizzazioni in deroga
Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di
appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Ischia.
Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48
ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo
al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine
temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati
motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto
periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Art.
6. Vigilanza
Il prefetto di Napoli e le capitanerie di porto, ognuno per la parte
di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica
sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto,
per tutto il periodo considerato.
Roma,
9 maggio 2005
Il
Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 208