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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 9 maggio 2005

Norme sull’afflusso dei veicoli sull’isola di Ischia.(GU n. 128 del 4-6-2005).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 maggio 2005
Norme sull’afflusso dei veicoli sull’isola di Ischia.
(GU n. 128 del 4-6-2005)
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Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 15 febbraio 2005, n. 31, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 3 marzo 2005, n. 42, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 24 febbraio 2005, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 11 marzo 2005, n. 71, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d’Ischia in data 11 novembre 2004, n. 171, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d’Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 21 febbraio 2005, n. 13, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 143 del 19 gennaio 2005 con le quali si richiedeva all’Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l’emissione del parere di competenza; Vista la nota della prefettura di Napoli prot. n 26.2 Gab/Urp del 29 aprile 2005 con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d’imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell’isola di Ischia;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 703 del 18 aprile 2005 con le quali si è chiesto alla regione Campania l’emissione del parere di competenza;
Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n . 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell’isola di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell’isola stessa";
Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d’Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;
Vista la dichiarazione di assenso prodotta congiuntamente dalle sopra richiamate amministrazioni comunali all’emanazione del presente decreto; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1. Divieto


Dall’11 giugno 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.

Art. 2. Divieto


Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3. Deroghe


Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purchè non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purchè muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per quinidici giorni in un albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d’Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.

Art. 4. Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5. Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6. Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 9 maggio 2005

Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 208


Lunedì, 06 Giugno 2005
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