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Leggi Ordinarie 10/11/2007

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

(GU n. 230 del 3 ottobre 2007)

 

testo in vigore dal: 4-10-2007

 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

                              

 

Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  3  agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per incrementare i livelli  di  sicurezza nella circolazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 2 ottobre 2007

 

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Bianchi, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

                              

       

     

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

  All’articolo 2:

    al  comma  1,  lettera  b),  capoverso  2-bis,  primo periodo, le parole:  "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo anno";

    al  comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".

  All’articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, le parole: "da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,  del titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre  mesi  con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre  mesi  successivi  alla restituzione  della patente di guida. Il provvedimento  di  inibizione  alla  guida  è annotato nell’anagrafe nazionale  degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice".

  Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

    "Art.  3-bis  (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o  la  fermata  del  veicolo).  -  1. All’articolo  157  del  decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

    "7-bis.  È  fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto  di  condizionamento  d’aria  nel  veicolo  stesso;  dalla violazione  consegue  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400";

    b) al  comma  8  sono  premesse  le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,"".

  All’articolo 5:

    al comma 1, lettera a), capoverso 2:

      alla  lettera  a), le parole: "e l’arresto fino a un mese" sono soppresse;

      alla lettera b), il secondo periodo è soppresso;

      alla lettera c), il secondo periodo è soppresso;

    al  comma  1,  lettera c), capoverso 7, terzo periodo, le parole: "Dalla   violazione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Dalle violazioni";

    al  comma  2,  lettera  a),  capoverso  1,  il secondo periodo è soppresso.

  All’articolo   6,   comma   2,   alinea,   dopo   le   parole:  "di somministrazione  di  bevande alcoliche," sono inserite le seguenti:

"devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore  2  della  notte  e  assicurarsi  che  all’uscita  del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre".

  Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  "Art.   6-bis  (Fondo  contro  l’incidentalità  notturna).  1.  È istituito  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.

  2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141,  142,  commi  8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.

  3.  Le  risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna.

  4.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze,   con   decreto   adottato   di  concerto  con  il  Ministro dell’interno  e  con  il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo.

  5.  Per  il  finanziamento  iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata  la  spesa  di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008  e  2009.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione  dell’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Art.   6-ter   (Destinazione   delle   maggiori  entrate  derivanti dall’incremento  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie). - 1. Le maggiori    entrate    derivanti   dall’incremento   delle   sanzioni amministrative   pecuniarie   disposto   dal  presente  decreto  sono destinate  al  finanziamento  di  corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e  con il Ministro della pubblica  istruzione,  da  adottare  entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede  all’attuazione  del  presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti   e  organismi  con  qualificata  esperienza  e  competenza  nel settore".

 

 


testo in vigore dal: 4-10-2007

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117

Testo  del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di  conversione  2 ottobre  2007,  n. 160, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". (GU n. 230 del 3-10-2007 )

 

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi  sull’emanazione dei decreti   del  Presidente  della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione  che  di  quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).

    A  norma  dell’art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:  (Disciplina  dell’attività  di  Governo  e ordinamento  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1.

Disposizioni in materia di guida senza patente

  1.  All’art.  116  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

  "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la  patente  di  guida  è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  comma   è competente il tribunale in composizione monocratica".

         

Art. 2.

Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

  1.  All’art. 117 del  decreto legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    "1.  È  consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,  rilasciata  alle  condizioni  e  con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

    b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per ((il primo  anno)) dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50 kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’art.   188,   purché  la  persona  invalida  sia  presente  sul veicolo.";

    c) al  comma 3,  primo  periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";

    d) al  comma 5,  primo  periodo,  le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

  2.  Le  disposizioni  del  comma 2-bis  dell’art.  117  del decreto legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3.  All’art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    "1-bis.  Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni ((cinque)).";

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

    "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

       

Art. 3.

Disposizioni in materia di velocità dei veicoli

  1.  All’art.  142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente  omologate,"  sono  inserite  le  seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

    "6-bis.  Le  postazioni  di  controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben  visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel regolamento di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalità di impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.";

    c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

    "9.  Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria della sospensione della patente di guida ((da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria  che  va  dalle  ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.))

    9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h i limiti massimi di velocità  è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  500  a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";

    d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

    "11.  Se  le  violazioni  di  cui  ai  commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse   alla  guida  di  uno dei veicoli  indicati  al  comma 3, lettere b), e), f), g), h), i)   e l)  le  sanzioni amministrative pecuniarie   e  quelle  accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate. L’eccesso  di  velocità  oltre il  limite  al  quale  è  tarato il limitatore  di  velocità  di  cui all’art. 179 comporta, nei veicoli obbligati  a  montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art.  179,  per  il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.";

    e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

    "12.  Quando  il titolare di una patente di guida sia incorso, in un  periodo  di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

 

 

Norma violata
Punti
Art. 142, comma 8

comma 9
2

10
Sono sostituite dalle seguenti:
Norma violata
Punti
Art. 142, comma 8

commi 9 e 9-bis
5

10

 

 

  3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     

Art. 3-bis.

Modifiche  all’art.  157  del decreto legislativo n. 285 e successive

modificazioni  del  1992,  in  materia  di  accensione  del motore

durante la sosta o la fermata del veicolo.

((1. All’art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

  "7-bis.  È  fatto  divieto  di tenere il motore acceso, durante la sosta  o  fermata  del  veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.";

    b) al  comma 8  sono  premesse  le  seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,".))

         

Art. 4.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi

radiotrasmittenti durante la guida

  1. Il comma 3 dell’art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

  "3. Chiunque viola  le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 148,00   a   euro  594,00.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.".

  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

 

 

Norma violata
Punti
Art. 173, comma 3
5
Sono sostituite dalle seguenti:
Norma violata
Punti
Art. 173, comma 3 e 3-bis
5

 

       

 

Art. 5.

Modifiche  agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del

1992,  in  materia  di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto

l’effetto di stupefacenti.

  1.  All’art.  186  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

    a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5  e  non  superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

    b) con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro  (g/l).  All’accertamento  del  reato  consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

    c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso   alcolemico   superiore   a   1,5   grammi  per  litro  (g/l). All’accertamento   del  reato  consegue  in  ogni  caso  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno  a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo  I,  sezione  II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva  nel  biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.

  2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

  2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

  2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";

    b) al  comma 5,  dopo  il  terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:  "Si  applicano  le  disposizioni del comma 5-bis dell’art.

187.";

    c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  "7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto dell’accertamento  di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applicala sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei  mesi a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.  Con  l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto  compie  più  violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";

    d) al  comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";

    e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

  "9.  Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5 risulti un valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per  litro,  ferma  restando  l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2   e   2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la sospensione della  patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.".

  2.  All’art.  187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  "1.  Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro  1000  a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,  quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a  3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della  patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.

  1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

  1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo

Sabato, 10 Novembre 2007
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