IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l’art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita’ previste dall’art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la lettera del 1° marzo 2007 - protocollo n. 21726, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi; Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa; Sentito il Ministero dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi e’ fissato nella misura seguente:
Art. 2. 1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 agosto 2007 Il Ministro: Bianchi |
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