Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 13/11/2007

Controllo sull’uso di sostanze stupefacenti e fallibilità delle strumentazioni scientifiche

 

Foto Coraggio - archvio Asaps

Anche le più sofisticate strumentazioni scientifiche possono cadere in errore.

E’ questa la conclusione cui è pervenuto il Giudice monocratico di Verona nella sentenza che si allega e che ha comportato l’esonero da responsabilità dell’imputato, al quale veniva contestato il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Non si tratta, quindi, nella fattispecie di una percezione soggettiva di un agente di polizia, che possa avere equivocato la condizione nella quale si è venuto a trovare – temporaneamente – il conducente di un autoveicolo, quanto piuttosto, proprio un problema di “taratura” e sensibilità dello strumento utilizzato.

In sentenza, infatti, si apprezza come assolutamente decisiva la dichiarazione del medico dell’Ospedale, presso il quale l’imputato, siccome coinvolto in un sinistro stradale con sospette lesioni, fu ricoverato d’urgenza nell’immediatezza dei fatti.

Ne deriva un quadro, in base al quale l’ipersensibilità di mezzi di rilevamento della presenza di stupefacenti nei liquidi biologici delle persone periziate può comportare conseguenze distorte e differenti dalla realtà, segnalando – così – valori minimi di droga pur a carico di soggetti che non abbiano fatto uso di tali sostanze.

Vi è, quindi, da chiedersi se non sia il caso di addivenire alla stabilizzazione di criteri assolutamente precisi, nonché di regolamenti rigorosi concernenti i requisiti di taratura ed i limiti di tolleranza di errore che gli strumenti scientifici di rilevamento devono presentare.

Si tratta, a parere di chi scrive, soprattutto di ripensare con maggiore organicità e strategia, con minore improvvisazione e casualità, in assenza, poi, di impatti emotivi o di ondate emozionali popolari, il più complesso problema delle procedure di verifica dell’eventuale stato di alterazione (etilica o stupefacente) di una persona.

Credo che sia necessario individuare regole procedimentali che coniughino efficienza e rapidità della attività di controllo ed ispezione, da un lato, garanzia e tutela del diritto del singolo, dall’altro, ma soprattutto colmino lacune o vuoti che tuttora nella vigente legislazione si rinvengono pacificamente (come ad esempio la non punibilità penale della condotta di rifiuto del soggetto a sottoporsi al controllo).

Sono persuaso che il sistema dei controlli sui conducenti di autoveicoli dovrebbe venire organizzato in maniera differente da quella attuale, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire non platealmente ed empiricamente nel mezzo di strade trafficate, ma dotando le stesse di strutture di supporto e di ausiliari (personale paramedico e medico) che possano favorire controlli seri e rigorosi.

Penso che in questo senso ulteriore garanzia di tutela dei diritti del singolo e sinonimo di correttezza e serietà da parte di chi procede dovrebbe essere, nel caso di controlli delle forze dell’ordine, avulsi da specifici episodi concernenti incidenti stradali, quello di prevedere la presenza di un difensore di ufficio, il quale svolga funzione di controllo sulle operazioni, permettendo che le stesse abbiano corso, in assenza della nomina di un difensore di fiducia o nell’attesa del reperimento o dell’arrivo di questi.

Non dimentichiamoci mai, infatti, che la verifica etilometrica (ed i controlli alla stessa assimilati) sono indubbiamente atti strumentali all’assunzione di prova, che presentano carattere di irripetibilità.

Vale a dire che essi possono essere eseguiti efficacemente solo in quel preciso momento e che la loro eventuale procrastinazione o dilatazione nel futuro li renderebbe del tutto privi di valore, non potendo in una fase successiva essere riprodotta fedelmente ed analogamente la situazione percepibile al momento in cui l’atto è compiuto.

Né si può seriamente sostenere che in una fase temporalmente differente da quella in cui il controllo genetico viene svolto, si potrebbe ottenere il medesimo o  similare risultato che, invece, si potrà pervenire a quella stessa conclusione cui si può pervenire immediatamente.

E’, dunque, evidente che, prima che il sistema dei controlli venga mandato in crisi da una sentenza che ravvisi i caratteri di irripetibilità del test etilometrico o del test sugli stupefacenti e dichiari l’inutilizzabilità dei risultati dei tests per violazione delle norme sulla difesa, che i legislatore abbandoni l’improvvisazione e l’emozionale estemporaneità e si dia un complesso normativo frutto di valutazioni articolate e non contingenti.

* Avvocato in Rimini e consulente Asaps

(Si ringrazia l’Avv. Simone Bergamini per la segnalazione)
 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
GIUDICE PENALE MONOCRATICO

N.R.03/011453 R.G. Notizie di reato  n.1419/2007 Sentenza

N.R. 06/001829 R.G. T.M. Data del deposito 26/09/2007


IL TRIBUNALE DI VERONA – sezione penale
nella persona del Giudice monocratico dott. LAURA DONATI
ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

Nel procedimento penale contro:
XX, dom. eletto in VERONA c/o lo studio degli avv.ti F. Treglia e S.G. Bergamini
difeso dagli avv.ti TREGLIA FABIANA e SIMONE G. BERGAMINI del foro di Verona di fiducia
LIBERO – ASSENTE

 IMPUTATO

del reato di cui all’art. 187, commi 1° e 7°, C.d.S. Per aver guidato l’autovettura Fiat Uno targata FE****** in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In SONA il 29/09/2003.

CONCLUSIONI 

Il Pubblico Ministero chiede: l’assoluzione ex art. 530 co. 2° cpp.
La difesa chiede: l’assoluzione ex art. 530 co. 1° cpp perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’istruttoria dibattimentale è emersa la prova certa dell’innocenza di XXXX che in sede di esame aveva contestato di avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti. La deposizione resa in data odierna dal dr. XXXX che firmò il certificato del P.S. Dell’O.C. di Bussolengo presso il quale il prevenuto era stato trasportato a seguito di incidente stradale è stata decisiva. Egli, infatti, ha spiegato che l’esame delle urine cui fu sottoposto il prevenuto per accertare la presenza di sostanze stupefacenti era genuino per il valore della creatinina e negativo per tutte le droghe, essendo lo strumento adottato talmente sensibile che per motivi riconducibili anche alla manutenzione dello stesso può segnalare la presenza di valori minimali di droghe che, tuttavia, non sono riconducibili al soggetto né sono significative perché non superano il range stabilito (valore superiore a 300 mg/ml). Pertanto l’imputato va assolto dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

 
Visto l’art. 530 cpp,
assolve dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Verona, lì 26.9.2007.

Il Giudice dott. Laura Donati 

© asaps.it

Di Carlo Alberto Zaina *

Martedì, 13 Novembre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK