Foto
Coraggio - archvio Asaps
E’ questa la
conclusione cui è pervenuto il Giudice monocratico di Verona nella sentenza che
si allega e che ha comportato l’esonero da responsabilità dell’imputato, al
quale veniva contestato il reato di guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti. Non si tratta, quindi,
nella fattispecie di una percezione soggettiva di un agente di polizia, che
possa avere equivocato la condizione nella quale si è venuto a trovare –
temporaneamente – il conducente di un autoveicolo, quanto piuttosto, proprio un
problema di “taratura” e sensibilità dello strumento utilizzato. In sentenza, infatti,
si apprezza come assolutamente decisiva la dichiarazione del medico
dell’Ospedale, presso il quale l’imputato, siccome coinvolto in un sinistro
stradale con sospette lesioni, fu ricoverato d’urgenza nell’immediatezza dei
fatti. Ne deriva un quadro, in
base al quale l’ipersensibilità di mezzi di rilevamento della presenza di
stupefacenti nei liquidi biologici delle persone periziate può comportare
conseguenze distorte e differenti dalla realtà, segnalando – così – valori
minimi di droga pur a carico di soggetti che non abbiano fatto uso di tali
sostanze. Vi è, quindi, da
chiedersi se non sia il caso di addivenire alla stabilizzazione di criteri
assolutamente precisi, nonché di regolamenti rigorosi concernenti i requisiti
di taratura ed i limiti di tolleranza di errore che gli strumenti scientifici
di rilevamento devono presentare. Si tratta, a parere di
chi scrive, soprattutto di ripensare con maggiore organicità e strategia, con
minore improvvisazione e casualità, in assenza, poi, di impatti emotivi o di
ondate emozionali popolari, il più complesso problema delle procedure di
verifica dell’eventuale stato di alterazione (etilica o stupefacente) di una
persona. Credo che sia
necessario individuare regole procedimentali che coniughino efficienza e
rapidità della attività di controllo ed ispezione, da un lato, garanzia e
tutela del diritto del singolo, dall’altro, ma soprattutto colmino lacune o
vuoti che tuttora nella vigente legislazione si rinvengono pacificamente (come
ad esempio la non punibilità penale della condotta di rifiuto del soggetto a
sottoporsi al controllo). Sono persuaso che il
sistema dei controlli sui conducenti di autoveicoli dovrebbe venire organizzato
in maniera differente da quella attuale, permettendo alle forze dell’ordine di
intervenire non platealmente ed empiricamente nel mezzo di strade trafficate,
ma dotando le stesse di strutture di supporto e di ausiliari (personale
paramedico e medico) che possano favorire controlli seri e rigorosi. Penso che in questo
senso ulteriore garanzia di tutela dei diritti del singolo e sinonimo di
correttezza e serietà da parte di chi procede dovrebbe essere, nel caso di
controlli delle forze dell’ordine,
avulsi da specifici episodi concernenti incidenti stradali, quello di prevedere
la presenza di un difensore di ufficio, il quale svolga funzione di controllo
sulle operazioni, permettendo che le stesse abbiano corso, in assenza della
nomina di un difensore di fiducia o nell’attesa del reperimento o dell’arrivo
di questi. Non dimentichiamoci
mai, infatti, che la verifica etilometrica (ed i controlli alla stessa
assimilati) sono indubbiamente atti strumentali all’assunzione di prova, che
presentano carattere di irripetibilità. Vale a dire che essi
possono essere eseguiti efficacemente solo in quel preciso momento e che la
loro eventuale procrastinazione o dilatazione nel futuro li renderebbe del
tutto privi di valore, non potendo in una fase successiva essere riprodotta
fedelmente ed analogamente la situazione percepibile al momento in cui l’atto è
compiuto. Né si può seriamente
sostenere che in una fase temporalmente differente da quella in cui il
controllo genetico viene svolto, si potrebbe ottenere il medesimo o similare risultato che, invece, si potrà
pervenire a quella stessa conclusione cui si può pervenire immediatamente. E’, dunque, evidente
che, prima che il sistema dei controlli venga mandato in crisi da una sentenza
che ravvisi i caratteri di irripetibilità del test etilometrico o del test
sugli stupefacenti e dichiari l’inutilizzabilità dei risultati dei tests per
violazione delle norme sulla difesa, che i legislatore abbandoni
l’improvvisazione e l’emozionale estemporaneità e si dia un complesso normativo
frutto di valutazioni articolate e non contingenti. * Avvocato in Rimini e consulente
Asaps (Si ringrazia l’Avv. Simone
Bergamini per la segnalazione) N.R.03/011453
R.G. Notizie di reato n.1419/2007 Sentenza N.R.
06/001829 R.G. T.M. Data del deposito 26/09/2007 IL TRIBUNALE DI VERONA – sezione
penale Nel procedimento penale contro: del reato di cui all’art. 187,
commi 1° e 7°, C.d.S. Per aver guidato l’autovettura Fiat Uno targata FE******
in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. CONCLUSIONI Il Pubblico Ministero chiede:
l’assoluzione ex art. 530 co. 2° cpp. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’istruttoria
dibattimentale è emersa la prova certa dell’innocenza di XXXX che in sede di
esame aveva contestato di avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti. La
deposizione resa in data odierna dal dr. XXXX che firmò il certificato del P.S.
Dell’O.C. di Bussolengo presso il quale il prevenuto era stato trasportato a
seguito di incidente stradale è stata decisiva. Egli, infatti, ha spiegato che
l’esame delle urine cui fu sottoposto il prevenuto per accertare la presenza di
sostanze stupefacenti era genuino per il valore della creatinina e negativo per
tutte le droghe, essendo lo strumento adottato talmente sensibile che per
motivi riconducibili anche alla manutenzione dello stesso può segnalare la
presenza di valori minimali di droghe che, tuttavia, non sono riconducibili al
soggetto né sono significative perché non superano il range stabilito (valore
superiore a 300 mg/ml). Pertanto l’imputato va assolto dal reato lui ascritto
perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Visto l’art. 530 cpp, Il Giudice |
|
© asaps.it |