Lo stato di ebbrezza alcolica, ai fini
dell’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art.
186 c.s., pur potendo essere desunto, indipendentemente dall’accertamento
strumentale previsto dall’art. 379 del Regolamento, da elementi sintomatici,
non può tuttavia ritenersi provato quando tali elementi non abbiano
caratteristiche di gravità, precisione e concordanza; il che non può dirsi
quando – come nella specie – essi siano costituiti, secondo quanto riferito dai
verbalizzanti, dal solo «alito vinoso», di per sé non indicativo delle quantità
di bevande alcoliche ingerite, unito ad arrossamento degli occhi. |
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