Sosta, fermata e parcheggio – Sosta vietata – Marciapiede
– Individuazione – Utilizzazione del suolo quale componente del sistema viario
destinata alla circolazione dei pedoni – Sufficienza – Proprietà privata
dell’area – Irrilevanza – Assoggettamento dell’area a diritto di passaggio a
favore della collettività o sua appartenenza al demanio – esclusione. Dal combinato disposto
degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33,
del codice della strada - i quali definiscono rispettivamente come
strada «l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali», e come marciapiede la «parte della strada, esterna
alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni» - si desume che, ai
fini dell’accertamento della violazione dell’art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta «sui
marciapiedi, salvo diversa segnalazione», è decisiva
soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema
viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la
proprietà dell’area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente
appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo
essenziale il suo assoggettamento a diritto di passaggio a favore della
collettività o la sua appartenenza al demanio. |
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