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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DECRETO 18 marzo 2005

Modifiche al decreto 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. (GU n. 118 del 23-5-2005)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 18 marzo 2005
Modifiche al decreto 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
(GU n. 118 del 23-5-2005)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO


Visto l’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto l’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all’art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n. 3806, così come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998 e dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada stabilisce che, se nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale questi, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l’impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo art. 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalità di intervento;

Ritenuto che è necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modifiche, alle innovazioni introdotte dalle norme citate, allo scopo di consentire al personale che effettua le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità di svolgere le nuove funzioni conferite dall’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1.
Modifiche all’art. 2


Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale: g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;
g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all’art. 7 intestati a nome dell’impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente, di cui all’art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g4) disponibilità di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all’effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell’art. 5".


Art. 2.
Modifiche all’art. 3


Al comma 2, le parole: "almeno tre autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre veicoli".


Art. 3.
Modifiche all’art. 4


Il comma 5, è sostituito dal seguente:
"5. L’autorizzazione è sospesa dal prefetto che l’ha rilasciata per un periodo da uno a sei mesi quando, nell’esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo o le disposizioni dell’art. 10 relative al numero dei veicoli e delle persone da impiegare durante l’effettuazione di una scorta tecnica.
L’autorizzazione è inoltre sospesa dal prefetto che l’ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell’esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall’impresa autorizzata sia incorso per almeno quattro volte in un biennio nella violazione di cui all’art. 10, comma 25-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche".


Art. 4.
Modifiche all’art. 5


Il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. La commissione d’esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui viene svolto l’esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in servizio presso la specialità Polizia stradale della Polizia di Stato".

Art. 5.
Modifiche all’art. 6


Nel comma 1, le parole: "con cadenza trimestrale" sono sostituite dalle seguenti: "con cadenza almeno trimestrale".
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell’allegato B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l’ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalità per un periodo di almeno cinque anni l’esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L’esperienza dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attività lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell’impresa". 3. Nel comma 6 le parole: "all’esito favorevole di un colloquio orale" sono sostituite dalle seguenti: "all’esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico".

Art. 6. Modifiche all’art. 7
L’art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche


1. Per lo svolgimento dell’attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell’impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Possono essere altresì utilizzati motocicli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.

3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell’art. 8.".

Art. 7.
Modifiche all’art. 8


L’art. 8 è sostituito dal seguente:" Art. 8. Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche.
1. Gli autoveicoli di cui all’art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell’autoveicolo ad un’altezza minima di m 2, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d’impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall’art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell’allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta "trasporto eccezionale" di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 imes 0,25, da apporre sul tetto ad un’altezza minima di m 2, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50 imes 50;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità.

2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere installato nella parte posteriore dell’autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell’allegato D) costituito da un pannello con la scritta "trasporto eccezionale", di colore nero su fondo giallo, e dal segnale "passaggio obbligatorio per veicoli operativi", realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 imes 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.

3. Gli autoveicoli di cui all’art. 7, comma 1, impiegati per servizi di scorta tecnica, durante l’effettuazione del servizio, devono essere altresì equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) un telefono cellulare o radiomobile;
b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
b1) un segnale "ALTRI PERICOLI" di cui alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b "INCIDENTE";
b2) due segnali "DIREZIONE OBBLIGATORIA" o "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" di cui all’art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
b3) due "BARRIERE NORMALI" di cui alla fig. II 392 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il bordo superiore ad un’altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente; b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all’art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b8) un dispositivo per la misura dell’altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

4. I veicoli di cui all’art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall’art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50 imes 50;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità;
c) un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani;
d) un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo, dietro al conducente, ad un’altezza minima di m 1 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d’impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall’art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
e) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n. 65 e successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione più esterna rispetto ai dispostivi di illuminazione di cui il veicolo è dotato, ad un’altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.

5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.

6. Negli autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

7. Nei casi previsti dall’art. 10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione di cui ai commi precedenti, in almeno un veicolo impiegato nel servizio di scorta, deve essere disponibile un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la scorta insieme al personale della scorta tecnica e che consenta il collegamento radio con questi ultimi.".

Art. 8.
Modifiche all’art. 9
L’art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l’effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:

a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall’art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell’allegato E;
d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all’art. 7, comma 2, durante l’effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente dal personale abilitato ai sensi dell’art. 5 durante lo svolgimento di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.".

Art. 9.
Modifiche all’art. 10
L’art. 10 è sostituito dal seguente:


"Art. 10. Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi di scorta
1. Salvo il caso in cui l’autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da almeno:
a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5:
a1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;
a2) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade, diverse da quelle di cui al punto a1), a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;
a3) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;
b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:
b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4,50 o di lunghezza fino a m 38;
b2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto b1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, ciascuno dei quali aventi a bordo, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alle lettere a) e b).
2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità circola su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati dalla lettera c) del comma 1, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito con due motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, alla guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente può anche non essere abilitato ai sensi dell’art. 5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di cui all’art. 9, comma 1, lettera d), e comma 2 dello stesso articolo, durante la scorta, devono essere utilizzate anche dal conducente non abilitato. 3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, può imporre che, in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti."

 

Art. 10.
Disposizioni riguardanti la scorta mista Dopo l’art. 10 è aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis Servizi di scorta mista"


1. Quando, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è imposto che la scorta sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la scorta stessa e sempre integrata da personale e mezzi di scorta tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato con provvedimento del responsabile dell’ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di più di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati nonché del restante personale della scorta tecnica che integra quella svolta dagli organi di polizia stradale, non può essere superiore a quello indicato all’art. 10, comma 1, lettera c), ovvero comma 2, secondo periodo.
2. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella svolta dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell’art. 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell’ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono.

Art. 11.
Modifiche all’art. 11

1. Al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 500, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a km 1, mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80.".
2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Quando ai sensi del comma 2, art. 10, è consentito l’impiego di motocicli di scorta tecnica in sostituzione di un autoveicolo, ferme restando le distanze di cui al comma 2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l’autoveicolo che precede il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità, ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalità. 2-ter. Le disposizioni del comma 2 non si applicano quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire sulla strada o su un tratto di essa, un senso unico alternato regolato dal personale abilitato ai sensi dell’art. 5, ovvero quando siano necessari interventi di segnalazione o di regolazione del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola il veicolo o trasporto eccezionale. In questi casi, la posizione dei veicoli attrezzati e delle persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.".

Art. 12. Modifiche all’art. 12


1. Al comma 1, le parole: "l’uso ai sensi dell’art. 152" sono sostituite dalle seguenti: "l’uso ai sensi degli articoli 152 e 153".


Art. 13. Modifiche all’art. 13


Il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è svolto sotto la responsabilità del caposcorta indicato dall’impresa autorizzata ad effettuare l’attività di scorta.".

Art. 14. Modifiche all’art. 14


1. Il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico nel tratto di strada interessato dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita".
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il caposcorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:

a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti e che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica abbia con sè la patente di guida in corso di validità e l’abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;
b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale;
c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni siano rispettate; in particolare, se richiesto dal titolo autorizzativo, sia stata data comunicazione della data d’inizio del viaggio o del trasporto all’ufficio competente dell’ente proprietario o concessionario della strada;
e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;
f) il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia in regola con la prescritta revisione periodica e a bordo dello stesso si trovino tutti i documenti richiesti dall’art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.".

Art. 15.
Modifiche all’art. 15


Dopo il comma 1,è aggiunto il seguente: "1-bis. Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, il caposcorta è altresì responsabile di tutte le attività di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell’art. 5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico".

Art. 16.
Modifiche all’art. 16


1. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Se non è possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell’art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l’incolonnamento si determina su un’autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato o al più vicino comando della stessa. 1-ter. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono. 1-quater. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all’ufficio interessato dell’ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalità fissate dal titolo autorizzativo".
2. Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.".

Art. 17.
Disposizioni riguardanti la disciplina degli interventi di pilotaggio

Dopo l’art. 16 è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico
1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell’art. 5. L’attività di segnalazione della presenza sulla strada o dell’imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità può essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.
3. Durante l’effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:
a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;
b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza della circolazione;
c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;
d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali o luminosi.

4. Durante l’effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbetto rifrangente di cui all’art. 9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attività di regolazione svolte dagli abilitati.

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell’imminente sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera b), ovvero con la paletta di cui all’art. 9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.

6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile per la marcia o per l’effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all’art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all’art. 9, comma 1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).

7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità è subordinato all’assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.

8. La paletta di segnalazione, di cui all’art. 9, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l’imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L’uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato. Nei casi indicati dall’art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all’art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all’art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).".


Art. 18. Modifiche all’art. 17
L’art. 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Disposizioni transitorie Le disposizioni di cui agli articoli precedenti riguardanti il possesso dell’abilitazione per effettuare i servizi di scorta tecnica, si applicano ai soggetti indicati all’art. 16, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre 2005.".

Art. 18.
Modifiche all’allegato B


Nell’allegato B, nell’elenco delle materie delle prove d’esame dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti: "n) responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa allo svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; o) modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica; p) modalità di effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.".

Art. 19.
Modifiche all’allegato C

Nell’allegato C, nel testo del modello dell’attestato di abilitazione, le parole "Tale abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovata" sono sostituite dalle seguenti: "Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata".

Art. 20.


Allegato E

Dopo l’allegato D è aggiunto l’allegato E, relativo alla figura della paletta di segnalazione indicata nell’art. 9, comma 1, lettera c):

Allegato E

PALETTA DI SEGNALAZIONE
Vedere figura a pag. 27 della G.U.


Caratteristiche:
- disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
- manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.

Art. 21.
Adeguamento delle imprese autorizzate

Le imprese già autorizzate ad esercitare l’attività di scorta tecnica alla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono provvedere agli adeguamenti richiesti dalle modifiche del disciplinare tecnico di cui agli articoli precedenti, relativi alle caratteristiche dei veicoli, alle dotazioni ed agli equipaggiamenti nonché ai requisiti soggettivi delle imprese stesse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.
Disposizioni finali


Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente decreto verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell’interno Pisanu


Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164


Martedì, 24 Maggio 2005
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