IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360;
Visto l’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche
ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità
la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione
del traffico, di cui all’art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della strada così come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n. 3806, così come
modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998 e dal decreto ministeriale
24 aprile 2003 che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;
Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo Codice della strada stabilisce che, se nel
provvedimento di autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali
e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è prescritta
la scorta a cura degli organi di polizia stradale questi, ai sensi dell’art.
10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno,
se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l’impresa che effettua il
trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di
una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all’art. 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero
impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti
indicati al medesimo art. 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le
modalità di intervento;
Ritenuto che è necessario adeguare le disposizioni del disciplinare
per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni
di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio
1997, n. 3806, e successive modifiche, alle innovazioni introdotte dalle
norme citate, allo scopo di consentire al personale che effettua le
scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni
di eccezionalità di svolgere le nuove funzioni conferite dall’art.
12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Decreta:
Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai
trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto
ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
Art. 1.
Modifiche all’art. 2
Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g)
sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di
capacità finanziaria e idoneità professionale: g1) referenza
di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo
pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo
da adibire ai servizi di scorta;
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile
verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività di scorta
tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;
g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate
all’art. 7 intestati a nome dell’impresa o del suo titolare ovvero in
usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati
a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente,
di cui all’art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g4) disponibilità di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori
non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad
un anno abilitati all’effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai
sensi dell’art. 5".
Art. 2.
Modifiche all’art. 3
Al comma 2, le parole: "almeno tre autoveicoli" sono sostituite
dalle seguenti: "almeno tre veicoli".
Art. 3.
Modifiche all’art. 4
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
"5. L’autorizzazione è sospesa dal prefetto che l’ha rilasciata
per un periodo da uno a sei mesi quando, nell’esercizio del servizio
di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non
siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente
titolo o le disposizioni dell’art. 10 relative al numero dei veicoli
e delle persone da impiegare durante l’effettuazione di una scorta tecnica.
L’autorizzazione è inoltre sospesa dal prefetto che l’ha rilasciata
per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell’esecuzione
dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall’impresa
autorizzata sia incorso per almeno quattro volte in un biennio nella
violazione di cui all’art. 10, comma 25-ter, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche".
Art. 4.
Modifiche all’art. 5
Il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. La commissione d’esame di cui al comma 1 è composta
da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di
presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui
viene svolto l’esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in
servizio presso la specialità Polizia stradale della Polizia
di Stato".
Art.
5.
Modifiche all’art. 6
Nel comma 1, le parole: "con cadenza trimestrale" sono sostituite
dalle seguenti: "con cadenza almeno trimestrale".
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un
colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell’allegato
B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella
simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico,
effettuata anche con l’ausilio di supporti audiovisivi, multimediali
o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che
abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta.
Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla
guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni
di eccezionalità per un periodo di almeno cinque anni l’esame
consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente
pratico. L’esperienza dovrà essere comprovata con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese
presso cui il richiedente ha prestato attività lavorativa, dalle
quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell’impresa".
3. Nel comma 6 le parole: "all’esito favorevole di un colloquio
orale" sono sostituite dalle seguenti: "all’esito favorevole
di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico".
Art.
6. Modifiche all’art. 7
L’art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche
1. Per lo svolgimento dell’attività di scorta tecnica possono
essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilità
dell’impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati
nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere altresì utilizzati motocicli che sono immatricolati
nella categoria L3, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.
3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza
e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta
e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate
nell’art. 8.".
Art.
7.
Modifiche all’art. 8
L’art. 8 è sostituito dal seguente:" Art. 8. Attrezzature
e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli
autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche.
1. Gli autoveicoli di cui all’art. 7, comma 1 devono essere dotati delle
seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto
dell’autoveicolo ad un’altezza minima di m 2, misurata alla base del
dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale
da garantire, in ogni condizione d’impiego, angoli di visibilità
uguali a quelli previsti dall’art. 266 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1
dell’allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta "trasporto
eccezionale" di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola
retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 imes
0,25, da apporre sul tetto ad un’altezza minima di m 2, in posizione
verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente
che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi
luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a)
e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul lato
sinistro di ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50 imes 50;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado
di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con
il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in
condizioni di eccezionalità.
2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale,
in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, deve
essere installato nella parte posteriore dell’autoveicolo un cartello
composito (fig. 2 dell’allegato D) costituito da un pannello con la
scritta "trasporto eccezionale", di colore nero su fondo giallo,
e dal segnale "passaggio obbligatorio per veicoli operativi",
realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni
pari a m 0,90 imes 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti,
facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in
servizio di scorta.
3. Gli autoveicoli di cui all’art. 7, comma 1, impiegati per servizi
di scorta tecnica, durante l’effettuazione del servizio, devono essere
altresì equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) un telefono cellulare o radiomobile;
b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali
ed elementi:
b1) un segnale "ALTRI PERICOLI" di cui alla fig. II 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con
colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo
modello II 6/b "INCIDENTE";
b2) due segnali "DIREZIONE OBBLIGATORIA" o "PASSAGGIO
OBBLIGATORIO" di cui all’art. 122 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con simbolo della freccia orientabile
secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
b3) due "BARRIERE NORMALI" di cui alla fig. II 392 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il bordo
superiore ad un’altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come
prevista all’art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui
alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di
colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2,
di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b8) un dispositivo per la misura dell’altezza ed uno per la misura della
lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del
suo carico e di eventuali manufatti stradali.
4. I veicoli di cui all’art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del
servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo,
con sporgenza entro i limiti previsti dall’art. 170 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50 imes 50;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con
il veicolo che segue o precede nella scorta nonché con il conducente
del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di
eccezionalità;
c) un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando
che consentano il libero utilizzo delle mani;
d) un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU
recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre
nella parte posteriore del veicolo, dietro al conducente, ad un’altezza
minima di m 1 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione
d’impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall’art.
266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modifiche;
e) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n. 65 e successive
modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione più
esterna rispetto ai dispostivi di illuminazione di cui il veicolo è
dotato, ad un’altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.
5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli
di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
6. Negli autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta
i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi,
oscurati ovvero resi comunque non visibili.
7. Nei casi previsti dall’art. 10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione
di cui ai commi precedenti, in almeno un veicolo impiegato nel servizio
di scorta, deve essere disponibile un apparecchio radio-ricetrasmittente
di tipo portatile da consegnare al personale degli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che effettuano la scorta insieme al personale della scorta tecnica
e che consenta il collegamento radio con questi ultimi.".
Art.
8.
Modifiche all’art. 9
L’art. 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in
servizio di scorta tecnica
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante
l’effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti
attrezzature:
a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente
le caratteristiche e dimensioni previste dall’art. 42, comma 3, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495;
c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell’allegato
E;
d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente
le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
9 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore,
sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli
di altezza non inferiore a cm 8.
2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica
con i veicoli di cui all’art. 7, comma 2, durante l’effettuazione del
servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere
equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato,
sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA"
con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere
collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.
3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere,
oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i
segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al
comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente dal personale
abilitato ai sensi dell’art. 5 durante lo svolgimento di un servizio
di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.".
Art.
9.
Modifiche all’art. 10
L’art. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi
di scorta
1. Salvo il caso in cui l’autorizzazione alla circolazione o quella
della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un
convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità,
ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da almeno:
a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione
ai sensi dell’art. 5:
a1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità
che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore
a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purché la larghezza
sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 che circolano sulle autostrade o sulle strade
extraurbane principali;
a2) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità
che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a
m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purché la larghezza
sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché
la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade, diverse
da quelle di cui al punto a1), a senso unico di marcia, ovvero a doppio
senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;
a3) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità
che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non superiore
a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore
a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza
sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso
di circolazione con un corsia per senso di marcia;
b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione
ai sensi dell’art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera
a) che circolano:
b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle
altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per
senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di
eccezionalità di larghezza fino a m 4,50 o di lunghezza fino
a m 38;
b2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate
al punto b1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità
di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza
non superiore a m 35 purché la larghezza sia compresa entro i
limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
c) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti, ciascuno dei quali aventi a bordo, oltre
al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art.
5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
che superano le dimensioni indicate alle lettere a) e b).
2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo
eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità circola
su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, in
alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito
con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli
articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione
ai sensi dell’art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati dalla
lettera c) del comma 1, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati
può essere sostituito con due motocicli aventi le dotazioni e
le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, alla guida di
ciascuno dei quali deve trovarsi una persona munita di abilitazione
ai sensi dell’art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone,
la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente
può anche non essere abilitato ai sensi dell’art. 5. In tale
caso, tuttavia, le dotazioni individuali di cui all’art. 9, comma 1,
lettera d), e comma 2 dello stesso articolo, durante la scorta, devono
essere utilizzate anche dal conducente non abilitato. 3. Ferme restando
le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi
della facoltà prevista dall’art. 10, comma 9, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, può imporre che,
in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali
o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche
o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli
aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti."
Art.
10.
Disposizioni riguardanti la scorta mista Dopo l’art. 10 è aggiunto
il seguente:
"Art. 10-bis Servizi di scorta mista"
1. Quando, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è imposto che la scorta
sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui all’art.
12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la scorta
stessa e sempre integrata da personale e mezzi di scorta tecnica; il
numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato
con provvedimento del responsabile dell’ufficio da cui gli organi di
polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi
di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della
strada per tratti aventi lunghezza superiore a km 2, ovvero che sia
prevista la formazione di un convoglio di più di 2 veicoli o
trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati nonché
del restante personale della scorta tecnica che integra quella svolta
dagli organi di polizia stradale, non può essere superiore a
quello indicato all’art. 10, comma 1, lettera c), ovvero comma 2, secondo
periodo.
2. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma
1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella svolta
dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è determinata dal caposcorta
le cui funzioni, ai sensi dell’art. 13, sono assunte dal soggetto nominato
dal responsabile dell’ufficio da cui gli organi di polizia stradale
dipendono.
Art.
11.
Modifiche all’art. 11
1.
Al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente
con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui
sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà
il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una
distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 500, mentre nel caso
in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di
scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità
ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a km 1, mentre
il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e
non superiore a m 80.".
2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Quando ai
sensi del comma 2, art. 10, è consentito l’impiego di motocicli
di scorta tecnica in sostituzione di un autoveicolo, ferme restando
le distanze di cui al comma 2, i motocicli possono essere utilizzati
solo per sostituire l’autoveicolo che precede il veicolo eccezionale
o il trasporto in condizioni di eccezionalità, ovvero il primo
autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto
in condizioni di eccezionalità. 2-ter. Le disposizioni del comma
2 non si applicano quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche,
del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata,
occorra istituire sulla strada o su un tratto di essa, un senso unico
alternato regolato dal personale abilitato ai sensi dell’art. 5, ovvero
quando siano necessari interventi di segnalazione o di regolazione del
traffico su strade che si immettono su quella in cui circola il veicolo
o trasporto eccezionale. In questi casi, la posizione dei veicoli attrezzati
e delle persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.".
Art.
12. Modifiche all’art. 12
1. Al comma 1, le parole: "l’uso ai sensi dell’art. 152" sono
sostituite dalle seguenti: "l’uso ai sensi degli articoli 152 e
153".
Art. 13. Modifiche all’art. 13
Il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di
organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell’art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
svolto sotto la responsabilità del caposcorta indicato dall’impresa
autorizzata ad effettuare l’attività di scorta.".
Art.
14. Modifiche all’art. 14
1. Il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il caposcorta
deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del
veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si
trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività
di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione,
di pilotaggio o di regolazione del traffico nel tratto di strada interessato
dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di
eccezionalita".
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il caposcorta
non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato
che:
a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui agli
articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati
e perfettamente funzionanti e che tutto il personale impegnato nella
scorta tecnica abbia con sè la patente di guida in corso di validità
e l’abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;
b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale
o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano
non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è
effettuata unicamente su base documentale;
c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti,
i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello
minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione
visiva previsti dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati
correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni
siano rispettate; in particolare, se richiesto dal titolo autorizzativo,
sia stata data comunicazione della data d’inizio del viaggio o del trasporto
all’ufficio competente dell’ente proprietario o concessionario della
strada;
e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto
in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;
f) il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni
di eccezionalità sia in regola con la prescritta revisione periodica
e a bordo dello stesso si trovino tutti i documenti richiesti dall’art.
180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.".
Art.
15.
Modifiche all’art. 15
Dopo il comma 1,è aggiunto il seguente: "1-bis. Durante
un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di
polizia stradale di cui al comma 1, dell’art. 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, il caposcorta è
altresì responsabile di tutte le attività di regolazione
del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell’art.
5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione
del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della
circolazione e la fluidità del traffico".
Art.
16.
Modifiche all’art. 16
1. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Se non è
possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini
la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare
la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di
polizia stradale di cui al comma 1, dell’art. 12, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l’incolonnamento
si determina su un’autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata
al competente Centro operativo autostradale della specialità
Polizia stradale della Polizia di Stato o al più vicino comando
della stessa. 1-ter. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui,
per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza
di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio
libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m
3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore
del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono. 1-quater.
Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione
delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano
svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi
previsti dall’art. 16-bis per rendere sicure le manovre; il caposcorta,
prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all’ufficio interessato
dell’ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo
le modalità fissate dal titolo autorizzativo".
2. Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "In
questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta
deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio
o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell’art.
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.".
Art.
17.
Disposizioni riguardanti la disciplina degli interventi di pilotaggio
Dopo
l’art. 16 è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione
del traffico
1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel
tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o
del trasporto in condizioni di eccezionalità ovvero lungo le
strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale
di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità
rilasciata ai sensi dell’art. 5. L’attività di segnalazione della
presenza sulla strada o dell’imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale
o del trasporto in condizioni di eccezionalità può essere
realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione,
secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo
di una persona abilitata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente
con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.
3. Durante l’effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione,
di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati
nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica,
dei seguenti criteri operativi:
a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo
rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto
in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della
velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli
che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito,
abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite
dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;
b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito
del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità,
tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza
della circolazione;
c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni
manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o
si immettono sul tratto di strada interessato;
d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali
o luminosi.
4. Durante l’effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato
deve sempre indossare il giubbetto rifrangente di cui all’art. 9, comma
1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo
stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui
veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato
per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle
attività di regolazione svolte dagli abilitati.
5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada
interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in
condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell’imminente
sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato
al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti
stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo
loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando
la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista
dall’art. 9, comma 1, lettera b), ovvero con la paletta di cui all’art.
9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni
di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta
alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni
luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1,
lettera a). Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente
fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione
prevista dall’art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non
abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi
di pilotaggio o di regolazione del traffico.
6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto
in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile
per la marcia o per l’effettuazione di manovre della circolazione del
veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di
scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono
la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale
o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare e a sospendere
temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate
con la paletta di cui all’art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni
devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte
sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata
dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di
eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale
o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte,
ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa,
in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all’art. 9, comma
1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce
rossa con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).
7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni
di eccezionalità è subordinato all’assenza di altri veicoli
sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica,
prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi
che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali
o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.
8. La paletta di segnalazione, di cui all’art. 9, comma 1, lettera c),
deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette
a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada
in movimento l’imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale.
L’uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è
vietato. Nei casi indicati dall’art. 16, comma 2, quando sia istituito
un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati
i dispositivi di cui all’art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria,
di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi
causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all’art. 8, comma 3,
lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce
gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera
a).".
Art. 18. Modifiche all’art. 17
L’art. 17 è sostituito dal seguente:
"Art.
17. Disposizioni transitorie Le disposizioni di cui agli articoli precedenti
riguardanti il possesso dell’abilitazione per effettuare i servizi di
scorta tecnica, si applicano ai soggetti indicati all’art. 16, comma
6-bis, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, a decorrere dal 30
settembre 2005.".
Art.
18.
Modifiche all’allegato B
Nell’allegato B, nell’elenco delle materie delle prove d’esame dopo
la lettera m) sono aggiunte le seguenti: "n) responsabilità
civile, penale ed amministrativa connessa allo svolgimento delle funzioni
di scorta tecnica ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285; o) modalità di svolgimento dei servizi
di scorta tecnica; p) modalità di effettuazione degli interventi
di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.".
Art.
19.
Modifiche all’allegato C
Nell’allegato
C, nel testo del modello dell’attestato di abilitazione, le parole "Tale
abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovata"
sono sostituite dalle seguenti: "Tale abilitazione ha validità
per cinque anni e può essere rinnovata".
Art.
20.
Allegato E
Dopo l’allegato D è aggiunto l’allegato E, relativo alla figura
della paletta di segnalazione indicata nell’art. 9, comma 1, lettera
c):
Allegato E
PALETTA DI SEGNALAZIONE
Vedere figura a pag. 27 della G.U.
Caratteristiche:
- disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola
rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
- manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.
Art.
21.
Adeguamento delle imprese autorizzate
Le
imprese già autorizzate ad esercitare l’attività di scorta
tecnica alla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono
provvedere agli adeguamenti richiesti dalle modifiche del disciplinare
tecnico di cui agli articoli precedenti, relativi alle caratteristiche
dei veicoli, alle dotazioni ed agli equipaggiamenti nonché ai
requisiti soggettivi delle imprese stesse entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
22.
Disposizioni finali
Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente
decreto verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Roma, 18 marzo 2005
Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell’interno Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 164