Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione –
Ingiunzione irrogante la sola sanzione accessoria della rimozione di impianto
pubblicitario e ripristino dello stato ei luoghi – Vizi inerenti all’atto di
accertamento – Deducibilità – Eclusione – Vizi del procedimento concluso con
l’applicazione della sanzione accessoria e del provvedimento
sanzionatorio - Deducibilità In tema di sanzioni amministrative irrogate per
violazione di norme al codice della strada, nel procedimento di opposizione
avverso l’ordinanza accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e
del ripristino dello stato dei luoghi non possono essere fatti valere vizi
inerenti al verbale di accertamento della infrazione – che è atto impugnabile
autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte
dell’autorità competente, dell’ordinanza-ingiunzione -, avuto riguardo al fatto
che l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria
comporta l’accettazione della sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte
del destinatario della stessa, della propria responsabilità: sicché gli unici
vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento
applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che
si conclude con l’applicazione di detta sanzione e del provvedimento
sanzionatorio. |
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