foto
Blaco - archivio Asaps
(ASAPS)
– Sono nulle le multe che riportano solo l’importo della sanzione ridotta e
sono mancanti degli altri elementi necessari al trasgressore per effettuare il
pagamento in misura ridotta. A stabilirlo è stata la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23506, Seconda sezione civile, in cui si stabilisce
la nullità del verbale per infrazioni al Codice della Strada, che riporta solo
l’importo della sanzione minima da pagare entro i 60 giorni dal recapito
della multa a casa. Con questa sentenza gli “Ermellini” hanno dato torto al
Comune di Avellino in una causa contro una società privata. L’amministrazione
comunale aveva fatto ricorso contro la decisione con la quale il Giudice di
Pace di Avellino, il 2 dicembre 2002, aveva annullato il verbale di
accertamento recapitato a una società privata la cui autovettura aveva compiuto
infrazioni al Codice della Strada. Il titolare della società era ricorso al
primo giudice sostenendo la nullità del verbale di accertamento in quanto
conteneva l’indicazione solo l’importo minimo della multa e non gli
altri elementi necessari a consentirgli la definizione del verbale. Per il
giudice di pace ha ritenuto l’obiezione giusta ed ha accolto il ricorso. Senza successo il Comune campano, rappresentato dal
commissario prefettizio, ha presenteto ricorso in Cassazione
sostenendo che l’indicazione del “minimo edittale” è sufficiente. La Suprema
Corte ha giudicato “infondata” la tesi sottolineando che “nelle ipotesi in cui
è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore
deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento,
precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento,
l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato”.(ASAPS)
Leggi la sentenza...
|