La
condotta sanzionata dall’art. 21, primo comma, c.s., che vieta di eseguire,
senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze,
consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell’opera, con conseguente
mantenimento sulla strada e sulle pertinenze di un cantiere con impiego di
operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicchè la
sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell’opera. |
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