Massime di giurisorudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata
(Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre 2005, n. 19664)
In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla
materia della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata
della sanzione (prescritta dall’ art. 14 della legge n. 689 del 1981) anche
quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione
dell’obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento
sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla
notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina
esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accertamento
nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono
essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, data
l’impossibilità per l’interessato di far valere ragioni efficacemente
deducibili solo all’epoca della constatazione dell’infrazione.