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Massime di giurisorudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata

(Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre 2005, n. 19664)

In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancanza della con­testazione immediata della sanzione (prescritta dall’ art. 14 della legge n. 689 del 1981) anche quando ne sussista la pos­sibilità non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del proce­dimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di ac­certamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accerta­mento nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte - se del caso - ad un sin­dacato più approfondito, data l’impossibilità per l’interessa­to di far valere ragioni efficacemente deducibili solo all’epoca della constatazione dell’infrazione.

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Sabato, 17 Novembre 2007
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