Giurisprudenza di legittimità L’art. 383 secondo comma dei D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in è ammesso
il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve
fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità dl pagamento, precisando
l’ammontare della somma da pagare, i termini di pagamento, l’ufficio o comando presso il
quale questo può essere effettuato ecc .... . **************** REPUBBLICA ITALIANA
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente Dott. Olindo SCHETTINO
- Consigliere
Dott. Ennio MALZONE
- Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI
- Rel.
Consigliere ha pronunciato la seguente S
E N T E N Z A sul ricorso proposto da: COMUNE AVELLINO, in persona del legale
rappresentante protempore Avv. Raffaele SBRESCIA Commissario
Prefettizio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAVIA 28, difeso dagli
avvocati BERARDINA MANGANIELL0, GABRIELLA
BRIGLIADORO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro - intimato -
avverso la sentenza n. 1602/03 del Giudice di
pace di AVELLINO, depositata il 17/07/03; udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/05/07 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI; udito l’Avvocato PORPORA Raffaele, con delega depositata
in udienza degli Avvocati MANGANIELLO Bernardina, BRIGLIADORO Gabriella,
difensori del ricorrente che hanno chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. In persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s. r. l. MI. BA. proponeva ai Giudice
di Pace di Avellino opposizione avverso il verbale con cui in data 2-12-2002
le era stata contestata la violazione dell’ art. 23 commi quarto e undici del d
codice della strada, denunciando la nullità del verbale di accertamento fra
l’altro per carenza degli elementi di cui all’art. 16 della legge n. 689 del
1981. Con sentenza dep. il 17 luglio 2003 il Giudice di
Pace accoglieva
il ricorso. Secondo il primo giudice la contestazione dell’
infrazione, determinando la decorrenza del termine per il pagamento in misura
ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire l’esercizio del diritto di
oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono
di pervenire all’entità della sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso
del verbale impugnato, l’indicazione della sanzione edittale. Avverso tale
decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Avellino sulla base di un
unico motivo illustrato da memoria. Non ha
svolto attività difensiva l’intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico articolato motivo il ricorrente,
lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 202 del codice della strada a
e 16 della legge n. 689 del 1981 nonché omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente era stato annullato il
verbale che conteneva l’indicazione del minimo edittale della sanzione
pecuniaria, atteso che, ai sensi dell’art. 202 comma 1 codice della strada, il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato
dalle singole norme. Il motivo è infondato.
L’art.
200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il
verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere,
rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del
regolamento di esecuzione. L’art. 383
secondo comma dei D. P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento
di esecuzione e di attuazione
del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in è ammesso il pagamento della sanzione
pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore
deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità dl pagamento, precisando
l’ammontare della somma da pagare, i termini di pagamento, l’ufficio o comando presso il
quale questo può essere effettuato ecc .... . Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni
necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della - sani.
ione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente,
come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del minimo della
sanzione edittale. Il ricorrente, che si è limitato
a dedurre la legittimità del verbale in cui era stata indicata il minimo della
sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non soltanto allegare che il verbale
conteneva le indicazioni prescritte di cui si è detto
ma anche, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, trascrivere
il verbale elevato all’opponente, in modo da consentire al giudice
di legittimità, che non può esaminare gli del processo, la verifica della
presenza dei requisiti di legge. Il ricorso va, pertanto, gettato. Non va
adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali non
avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del 29 maggio 2007. Depositata in Cancelleria il 12.11.2007 |
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