1.
Modello di versamento F24.
1.1 Per il versamento dell’I.V.A. da assolvere in occasione della prima
cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto
intracomunitario a titolo oneroso, si approva, ai sensi dell’art. 1 comma 9 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, il nuovo modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" allegato
al presente provvedimento.
1.2 Nella compilazione del modello, per ciascun mezzo di trasporto devono
essere indicati il tipo veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA
versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli specifici codici
tributo.
Il versamento deve essere effettuato nel rispetto dei termini ordinari previsti
per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno
lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo.
1.3 Ai fini delle disposizioni di cui ai punti precedenti non e’ ammessa la
compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.4 I versamenti con il nuovo modello "F24 IVA immatricolazione auto
Ue" sono effettuati con modalita’ telematica, ai sensi dell’art. 37, comma
49 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
1.5 I soggetti che utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono
consultare l’esito del versamento tramite le ordinarie ricevute rese
disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e, in caso di
addebito perfezionato, mediante le quietanze prelevabili dal "Cassetto
fiscale" del predetto sito Internet. Le ricevute dei versamenti eseguiti
con i sistemi on line del sistema bancario, postale e degli agenti della
riscossione sono rese disponibili da questi ultimi soggetti.
1.6 Per i soggetti indicati nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30
del 29 settembre 2006, impossibilitati ad eseguire i versamenti con modalita’
telematica, il modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" in forma
cartacea e’ prelevabile dal sito dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
1.7 In caso di esito positivo dei controlli effettuati dall’Agenzia delle
entrate, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, le relative
informazioni sono trasmesse al Ministero dei trasporti - Direzione generale per
la motorizzazione secondo le specifiche tecniche e con le misure di sicurezza
descritte nel documento allegato al presente provvedimento.
Motivazioni.
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all’esigenza di
introdurre una severa misura di contrasto alle frodi IVA nel settore del
commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria. La presentazione della
documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi di versamento
dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente alla istanza di
immatricolazione del veicolo elimina l’elemento a base della frode all’IVA
intracomunitaria, rappresentato dal mancato versamento dell’imposta. Le nuove
disposizioni, che seguono quelle previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311
(finanziaria 2005) che stabilivano l’obbligo di comunicazione del numero di
telaio da parte degli acquirenti di auto comunitarie agli uffici della
Motorizzazione civile, introducono l’obbligo a carico dell’acquirente nazionale
di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, oggetto di
cessione intracomunitaria nel cosiddetto "mercato parallelo", di
effettuare i versamenti dell’IVA relativa alla prima vendita interna
utilizzando un apposito modello che assicuri il collegamento univoco tra l’IVA
versata e la relativa operazione di vendita; collegamento che viene garantito
dall’indicazione nel modello F24 del numero di telaio dell’autovettura oggetto
della cessione. Il versamento va eseguito utilizzando gli specifici codici
tributo. Tale indicazione rappresenta un’efficace misura dissuasiva nei
confronti della platea di soggetti attualmente coinvolti in attivita’ in frode
all’IVA comunitaria. Per rafforzare la specifica azione di contrasto, le
informazioni sull’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate tra
i numeri di telaio comunicati e quelli risultanti dai modelli F24 presentati
sono trasmesse al Ministero dei trasporti Direzione generale per la
Motorizzazione per consentire l’immatricolazione o la successiva voltura dei
veicoli. Al fine di agevolare il contribuente sara’ possibile procedere alla
contestuale compilazione di un solo modello di versamento F24 a fronte di una
molteplicita’ di cessioni, in quanto saranno previste piu’ righe contenenti
ciascuna, in corrispondenza del numero di telaio, la relativa IVA versata. Al
fine di non rendere senza effetti la norma istitutiva, resta esclusa, per tali
versamenti, l’utilizzazione della compensazione di cui all’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, analogamente a quanto gia’ previsto, ad
esempio, per i versamenti relativi ai provvedimenti di condono.
Riferimenti
normativi.
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68
comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001
(art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001
(art. 2, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
b) Disciplina normativa di riferimento: legge 30 dicembre 2004, n. 311;
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato: MOD. F24 IVA - Immatricolazione auto Ue
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