Domenica 30 Giugno 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 19/11/2007

Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006...

(S.O. 15/11/2007 n. 266)

1. Modello di versamento F24.
1.1 Per il versamento dell’I.V.A. da assolvere in occasione della prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, si approva, ai sensi dell’art. 1 comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il nuovo modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" allegato al presente provvedimento.
1.2 Nella compilazione del modello, per ciascun mezzo di trasporto devono essere indicati il tipo veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli specifici codici tributo.
Il versamento deve essere effettuato nel rispetto dei termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo.
1.3 Ai fini delle disposizioni di cui ai punti precedenti non e’ ammessa la compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.4 I versamenti con il nuovo modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" sono effettuati con modalita’ telematica, ai sensi dell’art. 37, comma 49 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
1.5 I soggetti che utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono consultare l’esito del versamento tramite le ordinarie ricevute rese disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e, in caso di addebito perfezionato, mediante le quietanze prelevabili dal "Cassetto fiscale" del predetto sito Internet. Le ricevute dei versamenti eseguiti con i sistemi on line del sistema bancario, postale e degli agenti della riscossione sono rese disponibili da questi ultimi soggetti.
1.6 Per i soggetti indicati nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 29 settembre 2006, impossibilitati ad eseguire i versamenti con modalita’ telematica, il modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" in forma cartacea e’ prelevabile dal sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
1.7 In caso di esito positivo dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, le relative informazioni sono trasmesse al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione secondo le specifiche tecniche e con le misure di sicurezza descritte nel documento allegato al presente provvedimento.

Motivazioni.
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all’esigenza di introdurre una severa misura di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria. La presentazione della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente alla istanza di immatricolazione del veicolo elimina l’elemento a base della frode all’IVA intracomunitaria, rappresentato dal mancato versamento dell’imposta. Le nuove disposizioni, che seguono quelle previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) che stabilivano l’obbligo di comunicazione del numero di telaio da parte degli acquirenti di auto comunitarie agli uffici della Motorizzazione civile, introducono l’obbligo a carico dell’acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, oggetto di cessione intracomunitaria nel cosiddetto "mercato parallelo", di effettuare i versamenti dell’IVA relativa alla prima vendita interna utilizzando un apposito modello che assicuri il collegamento univoco tra l’IVA versata e la relativa operazione di vendita; collegamento che viene garantito dall’indicazione nel modello F24 del numero di telaio dell’autovettura oggetto della cessione. Il versamento va eseguito utilizzando gli specifici codici tributo. Tale indicazione rappresenta un’efficace misura dissuasiva nei confronti della platea di soggetti attualmente coinvolti in attivita’ in frode all’IVA comunitaria. Per rafforzare la specifica azione di contrasto, le informazioni sull’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate tra i numeri di telaio comunicati e quelli risultanti dai modelli F24 presentati sono trasmesse al Ministero dei trasporti Direzione generale per la Motorizzazione per consentire l’immatricolazione o la successiva voltura dei veicoli. Al fine di agevolare il contribuente sara’ possibile procedere alla contestuale compilazione di un solo modello di versamento F24 a fronte di una molteplicita’ di cessioni, in quanto saranno previste piu’ righe contenenti ciascuna, in corrispondenza del numero di telaio, la relativa IVA versata. Al fine di non rendere senza effetti la norma istitutiva, resta esclusa, per tali versamenti, l’utilizzazione della compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, analogamente a quanto gia’ previsto, ad esempio, per i versamenti relativi ai provvedimenti di condono.

Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
b) Disciplina normativa di riferimento: legge 30 dicembre 2004, n. 311; decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato: MOD. F24 IVA - Immatricolazione auto Ue


© asaps.it
Lunedì, 19 Novembre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK