Ministero dei trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma Divisione 6 Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275 Roma, 18 settembre 2007 Prot. n. 85582 Allegati: 1 Indirizzi …….. omessi OGGETTO: Istruzioni operative per l’esercizio delle funzioni di controllo sulle attività svolte dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati. A) PREMESSA Con la presente circolare si intendono impartire le istruzioni operative necessarie per consentire agli UMC di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli Studi di consulenza automobilistica, finalizzate alla verifica del corretto svolgimento: Al riguardo, si evidenzia che dette funzioni di controllo sono espressamente previste dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000, per quanto concerne gli STA, e dall’art. 8, comma 12, del decreto dirigenziale 15 maggio 2006, in materia di rilascio dei documenti di circolazione dei ciclomotori. B) DEFINIZIONI Nell’intento di rendere più agevole la lettura delle istruzioni che di seguito si illustrano, ai fini della presente circolare si intendono per: C) PRINCIPI GENERALI Si richiama l’attenzione sulle seguenti indicazioni di carattere generale, cui gli UMC debbono scrupolosamente attenersi nell’esercizio delle attività di controllo: D) SOPRALLUOGHI I controlli debbono essere svolti mediante sopralluogo presso le sedi degli Studi di consulenza abilitati allo svolgimento delle procedure STA, delle procedure ciclomotori e delle procedure circolazione di prova. E) COMMISSIONE DI CONTROLLO I sopralluoghi debbono essere svolti da una Commissione composta, su incarico del Direttore del competente UMC, da almeno due membri. F) VERBALE DI SOPRALLUOGO A conclusione del sopralluogo, la Commissione di controllo redige un verbale in duplice copia, conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (All. 1). Entrambe le copie debbono essere sottoscritte dai funzionari che hanno espletato l’accertamento e dal soggetto cui compete la responsabilità professionale dell’attività di consulenza, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 264/1991, se il sopralluogo è avvenuto alla sua presenza. La prima copia è destinata agli atti dell’Ufficio; la seconda è consegnata, a conclusione della visita di accertamento, al responsabile dello Studio di consulenza che lo ha sottoscritto. In assenza del responsabile professionale, il verbale è sottoscritto dal dipendente o da altro soggetto alla presenza del quale si è svolto l’accertamento, cui viene consegnata fotocopia del verbale stesso; viceversa, la copia del verbale destinata allo Studio di consulenza viene trattenuta dalla Commissione e notificata il giorno lavorativo successivo, a cura dell’UMC, al titolare dello Studio stesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel verbale, in particolare, debbono essere annotati: 1. gli eventuali impedimenti all’accesso della Commissione ai locali dello Studio di consulenza; 2. tutte le verifiche effettuate ed il loro esito; 3. l’eventuale rifiuto di esibizione di quanto richiesto dalla Commissione; 4. l’eventuale proposta di sospensione o di cessazione dei collegamenti telematici; 5. le eventuali dichiarazioni rese dal responsabile professionale (o da altro soggetto) dello Studio di consulenza che sottoscrive il verbale; 6. l’eventuale rifiuto a sottoscrivere il verbale; 7. la menzione che il verbale stesso costituisce, ove ne sussistano i presupposti, comunicazione di avvio, a seconda dei casi, del procedimento di sospensione o di cessazione dell’operatività dei collegamenti telematici; 8. l’assegnazione del termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi, entro il quale far pervenire al Direttore del competente UMC eventuali documenti e scritti difensivi. G) OGGETTO DEI CONTROLLI Per tutte le procedure semplificate, le attività di controllo hanno ad oggetto esclusivamente la verifica: 1. del possesso delle prescritte strumentazioni informatiche per la stampa dei documenti e, se ricorre il caso, delle prescritte apparecchiature omologate per la produzione delle targhe di prova; 2. dell’adozione di misure di sicurezza per la tenuta dei materiali in custodia (targhe, carte di circolazione, certificati di circolazione, tagliandi autoadesivi, ecc.); al riguardo, si sottolinea che ogni valutazione circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate è di esclusiva pertinenza del titolare dello Studio di consulenza, il quale si assume ogni responsabilità amministrativa, civile e penale derivante dalla custodia di beni dello Stato aventi natura di carte-valori e di materiali a stretta rendicontazione; 3. della ordinata tenuta dei materiali in custodia (targhe, carte di circolazione, certificati di circolazione, tagliandi autoadesivi, ecc.), al riparo da possibili danneggiamenti ed in modo inaccessibile per la clientela durante l’orario di apertura al pubblico dei locali dello Studio di consulenza; 4. della corretta tenuta dei registri di contabilizzazione dei materiali in custodia, che debbono essere necessariamente aggiornati alla movimentazione dei materiali stessi effettuata nel giorno lavorativo precedente al sopralluogo; 5. della completezza della documentazione relativa alle operazioni effettuate in giornata, avendo cura, in particolare, di accertare che siano presenti tutti i documenti richiesti, in base alle disposizioni vigenti, in originale ovvero in fotocopia semplice od in copia conforme; 6. dell’eventuale indebito rilascio di ricevute sostitutive di documenti di circolazione o di altra documentazione ai fini della circolazione; 7. della esposizione al pubblico delle tariffe applicate; 8. della esposizione dell’apposito logo che identifica lo Studio di consulenza quale soggetto abilitato alle procedure semplificate, ovvero di loghi difformi da quelli prescritti o relativi a procedure semplificate per le quali non si è ottenuta l’abilitazione. H) ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITA’ Quanto alle conseguenze amministrative derivanti dall’accertamento di irregolarità, le norme che disciplinano le procedure semplificate non offrono indicazioni univoche; infatti: · per le procedure circolazione di prova, il d.P.R. n. 474/2001 nulla prevede al riguardo, non essendo nemmeno disciplinate espressamente le attività di controllo sugli Studi di consulenza abilitati in questo settore; · per le procedure STA, il d.P.R. n. 358/2000 si limita a prevedere le sole attività di controllo sul corretto funzionamento degli sportelli; · per le procedure ciclomotori, l’art. 8, comma 12, del decreto dirigenziale 15 maggio 2006, dopo aver prescritto l’accertamento, da parte degli UMC, del corretto svolgimento delle attività affidate agli Studi di consulenza, espressamente rinvia, in caso di accertate irregolarità, all’applicazione degli stessi periodi di sospensione dell’operatività dei collegamenti con il CED della Motorizzazione previsti dal comma 11 in caso di rilascio di documenti irregolari, secondo le modalità stabilite con apposita circolare. Questa disomogeneità di previsioni induce, pertanto, la necessità di evidenziare alcune precisazioni. Il rapporto che intercorre tra l’UMC e lo Studio di consulenza abilitato alle procedure semplificate si fonda essenzialmente su di una positiva valutazione in ordine alla affidabilità dell’impresa di consulenza ad operare per conto dell’Amministrazione, mettendo a disposizione dell’utenza interessata un servizio cui sono connessi rilevanti interessi pubblici e la cui tutela forma oggetto dei compiti istituzionali propri dell’Amministrazione stessa. Non v’è dubbio quindi che, in via cautelare e secondo i principi generali sanciti dalla legge n. 241/1990, gli UMC possano disporre la sospensione o la cessazione dei collegamenti, sulla base di un rinnovato e documentato giudizio in ordine alla affidabilità del soggetto abilitato alla procedura semplificata. Si ritiene pertanto che, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla legge n. 241/1990, possano essere estese anche alle procedure STA ed alle procedure circolazione di prova le ipotesi di sospensione e revoca dei collegamenti previste espressamente dall’art. 8, comma 11, del citato decreto dirigenziale 15 maggio 2006 per le procedure ciclomotori. Ciò in quanto si tratta di misure che non possiedono carattere sanzionatorio bensì, lo si ribadisce, perseguono unicamente finalità cautelari. H1) Sospensione dei collegamenti La sospensione dei collegamenti è disposta se ricorre almeno una delle seguenti irregolarità: 1. l’inesistenza di misure di sicurezza per la tenuta dei materiali in custodia; 2. la reiterata tenuta non ordinata dei materiali in custodia con esposizione degli stessi a possibili danneggiamenti o in modo facilmente accessibile per la clientela durante l’orario di apertura al pubblico dei locali dello Studio di consulenza; 3. la reiterata irregolare tenuta dei registri di contabilizzazione dei materiali in custodia; 4. l’incompletezza della documentazione relativa alle operazioni effettuate in giornata, la presenza di fotocopie di documenti (es. COC) in luogo degli originali richiesti; 5. l’indebito rilascio di ricevute sostitutive di documenti di circolazione o di o di altra documentazione ai fini della circolazione; 6. rifiuto od altro impedimento ingiustificato all’accesso della Commissione di controllo ai locali dello Studio di consulenza, ovvero rifiuto ingiustificato di esibire quanto richiesto dalla Commissione di controllo; La sospensione dei collegamenti è disposta, per la prima volta, per un periodo pari a 30 giorni naturali e consecutivi; per la seconda volta, la sospensione è disposta per un periodo pari a 90 giorni naturali e consecutivi, indipendentemente dalla fatto che siano state accertate le medesime irregolarità ovvero irregolarità diverse. La sospensione dei collegamenti inibisce allo Studio di consulenza la possibilità, per il tempo prescritto, di compiere le attività relative alle procedure semplificate rispetto alle quali sono state le irregolarità. Preso atto delle risultanze del verbale di sopralluogo, il Direttore dell’UMC: · valuta gli eventuali documenti e scritti difensivi fatti pervenire dall’interessato entro il termine prescritto; · dispone, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione dei collegamenti con provvedimento scritto e motivato, notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale è indicata la data a decorrere dalla quale diviene operativa la sospensione dei collegamenti. Nel provvedimento deve essere chiaramente indicato che, avverso lo stesso, è possibile proporre ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla notifica, presso il competente SIIT – Settore Trasporti. In caso di omessa esposizione al pubblico delle tariffe applicate dallo Studio di consulenza, l’UMC si limita a darne notizia alla competente Ufficio dell’Amministrazione Provinciale, al fine della adozione delle previste sanzioni. Viceversa, in caso di irregolarità che concernono l’esposizione dei loghi, il Direttore dell’UMC assegna il termine perentorio di 7 giorni, naturali e consecutivi, entro i quali lo Studio di consulenza è tenuto a rimuovere le irregolarità riscontrate, con l’avvertenza che, permanendo l’omissione, si procederà all’applicazione dei prescritti periodi di sospensione. H2) Cessazione dei collegamenti La cessazione dell’operatività dei collegamenti telematici è disposta, e le abilitazioni ai collegamenti stessi decadono, se: Nell’ipotesi di cui al precedente punto 2), la cessazione dei collegamenti viene disposta indipendentemente dalla sussistenza di eventuali recidive, avendo lo Studio di consulenza posto in essere comportamenti irregolari di tale rilievo da ritenere venuto meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione. H3) Comunicazioni alla Provincia e al P.R.A. L’irregolare svolgimento delle procedure semplificate è oggetto di valutazione non solo sotto l’aspetto della opportunità o meno di mantenere attivi i collegamenti, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto del corretto esercizio dell’attività di consulenza. Ciò al fine di consentire alle Province non solo di avere conoscenza delle attività di controllo svolte dagli UMC ma, soprattutto, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 della legge n. 264/1991. ********** Si richiama la necessità che ciascun Ufficio in indirizzo provveda ad estendere copia della presente circolare all’Ufficio della locale Amministrazione Provinciale di riferimento, competente alla vigilanza sugli Studi di consulenza automobilistica, affinché possa prenderne opportuna conoscenza. IL CAPO DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Amedeo Fumero) MN ******************************* ALLEGATO 1 (Carta Intestata dell’UMC) VERBALE DI SOPRALLUOGO - Commissione di controllo composta da (1): …………………………………………………………………………………………………………… - Attività di controllo svolta con sopralluogo nei locali di (2): …………………………………………………………………………………………………………… abilitato al collegamento telematico con il CED Motorizzazione per le seguenti procedure(3): q Sportello Telematico dell’Automobilista (d.P.R. n. 358/2000) q Rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori (art. 97 c.d.s.) q Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, produzione e distribuzione delle relative targhe (d.P.R. n. 474/2001) - Accesso ai locali consentito (4): q SI q NO per le seguenti ragioni………………………………………………………………….................. …………………………………………………………………………………………………………… - Data ed orario di inizio del sopralluogo: …………………………………………………………………………………………………………… - Sopralluogo effettuato alla presenza di (5): …………………………………………………………………………………………………………… - Controlli effettuati e relativo esito (6): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Rifiuto di esibizione (7): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Esito del sopralluogo (8): q Regolare q Irregolare - Proposta della Commissione di controllo (9): q Nulla osta alla prosecuzione dell’operatività dei collegamenti q Sospensione dell’operatività dei collegamenti per 30 giorni; q Sospensione dell’operatività dei collegamenti per 90 giorni; q Cessazione dell’operatività dei collegamenti Il presente verbale, in caso di proposta di sospensione o di cessazione dell’operatività dei collegamenti, costituisce comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990. All’interessato è assegnato il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del presente verbale ovvero dalla data di notifica dello stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il quale far pervenire eventuali documenti e scritti difensivi al Direttore dell’UMC di …………….. al seguente indirizzo: …………………………………………………………………………………........................ - Dichiarazioni (10): …………………………………………………………………………………………………………… - Orario di conclusione del sopralluogo: …………………………………………………………............... Letto, confermato e sottoscritto. La Commissione di controllo (11): ……………………………….... ………………………………… Per lo Studio di consulenza (12): …………………………………. NOTE (1) Indicare le generalità e la qualifica dei componenti la Commissione di controllo; (2) Indicare la denominazione dello Studio di consulenza e l’indirizzo completo dei locali presso i quali è svolto il sopralluogo; (3) Barrare le voci che interessano; (4) Barrare la voce che interessa; in caso di impossibilità di accesso, indicarne le ragioni (es., locali chiusi, espresso rifiuto di consentire l’ingresso, ecc.); (5) Indicare le generalità della persona in presenza della quale viene svolto il sopralluogo e la relativa qualità (es. titolare, socio, dipendente, ecc.); (6) Indicare dettagliatamente i controlli effettuati ed il relativo esito, specificando in particolare le irregolarità riscontrate; (7) Indicare dettagliatamente cosa sia stato rifiutato di esibire alla Commissione di controllo; (8) In base alle risultanze dei controlli effettuati, barrare la voce che interessa; (9) In base alle risultanze dei controlli effettuati, barrare la voce che interessa; (10) La persona in presenza della quale è stato svolto il sopralluogo può apporre, di proprio pugno, le dichiarazioni ritenute opportune alla luce delle modalità di conduzione del sopralluogo e dell’esito dei controlli effettuati; (11) Firma leggibile e per esteso dei componenti la Commissione di controllo; (12) Firma leggibile e per esteso della persona in presenza della quale è stato svolto il sopralluogo. |
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