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DECRETO 11 marzo 2005

Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.(Cronotachigrafo digitate n.d.r) (GU n. 108 del 11-5-2005)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 11 marzo 2005
Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.(Cronotachigrafo digitate n.d.r)
(GU n. 108 del 11-5-2005)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva n. 88/599/CEE concernente l’applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85; Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali ed in particolare gli articoli 20 e 50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l’art. 29, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo alla facoltà, da parte del Ministero delle attività produttive, di avvalersi degli uffici delle camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l’altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna, per il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici e degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, ed in particolare l’art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l’individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l’art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell’ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d’Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Esperita la procedura di consultazione prevista dall’art. 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di omologazione dell’apparecchio di controllo e delle relative carte tachigrafiche nonché i requisiti che i centri tecnici devono possedere per il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni dei tachigrafi digitali.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "centri tecnici": i soggetti che hanno come scopo l’esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
b) "tachigrafo digitale": l’apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361;
c) "unità elettronica di bordo" il tachigrafo digitale di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;
d) "carta tachigrafica" una carta intelligente da impiegare con l’apparecchio di controllo;
e) "omologazione": la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l’apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;
f) "montaggio" l’installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;
g) "riparazione" ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l’interruzione dell’alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell’apparecchio di controllo, o l’apertura dello stesso;
h) "intervento tecnico": una qualsiasi delle operazioni di cui all’art. 12 e ai capitoli V e VI dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, incluse le riparazioni dell’impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell’unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale;
i) "controlli periodici": i controlli degli apparecchi montati sui veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni a partire dall’ultimo controllo; tali controlli prevedono anche la taratura;
l) "taratura": l’aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, da conservare nei dati memorizzati;
m) "Ministero": il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
n) "Unioncamere": l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3. Omologazioni

1. Le omologazioni di modello dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nel settore dei trasporti su strada, di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero, secondo le modalità di cui all’art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni del predetto regolamento CEE, come modificato ed integrato.
2. La richiesta di omologazione é presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo.
3. La scheda di omologazione per l’apparecchio di controllo o per la carta tachigrafica viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell’art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilità, di cui all’allegato I B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98, come sostituto dall’allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002.
4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell’esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all’appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.

 

Art. 4. Incompatibilità

1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

Art. 5. Centri tecnici autorizzati

1. Possono essere autorizzati, in qualità di centri tecnici, i seguenti soggetti:
a) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;
d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oltre a svolgere le attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli o delle carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.

Art. 6. Requisiti dei centri tecnici

1. I soggetti cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, che svolgono soltanto le attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come centri tecnici dal Ministero a condizione che, per tali attività, siano iscritti nel registro delle imprese.
2. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 e quelli di cui alle lettere a) e b), che richiedono di poter svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, sono autorizzati in qualità di centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell’allegato al presente decreto.
3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 5, che svolgono unicamente attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformità di produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 10 e ai punti 1 e 2 dell’allegato X della direttiva n. 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente 1’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, e le cui norme di recepimento nell’ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche sulle attività svolte.
4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono disporre di un sistema di garanzia della qualità, certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l’attività di taratura e prova di strumenti di misura.
5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive, effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.

Art. 7. Autorizzazione ai centri tecnici

1. L’autorizzazione ai centri tecnici é specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, nel rispetto dell’osservanza dei requisiti tecnici di cui al punto 1 dell’allegato al presente decreto, tenendo conto che possono coesistere, per uno stesso centro tecnico, più autorizzazioni relative a tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, che svolgono unicamente le attività di montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
3. L’autorizzazione ai centri tecnici viene rilasciata dal Ministero, previa richiesta del titolare del centro stesso alla Camera di commercio competente per territorio, la quale svolge l’esame istruttorio preventivo. Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto. L’autorizzazione ha durata di un anno ed é rinnovabile.
4. La Camera di commercio competente, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo dell’autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e all’Unioncamere.
5. I titolari dei centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5, al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi e relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali é effettuata richiesta, presentano idonea documentazione, proveniente dal fabbricante stesso, che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico.
6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, che svolgono anche le attività di controllo in sede di montaggio, di riparazione e di taratura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, ed esclusivamente per l’autorizzazione iniziale, i centri tecnici possono essere esentati dalla certificazione di conformità alla norma EN ISO 9001 in fase di primo rilascio dell’autorizzazione. Tuttavia, per il rinnovo dell’autorizzazione iniziale, il centro tecnico dovrà possedere i richiamati requisiti di conformità.
8. Le variazioni dei dati del centro tecnico, di cui al comma 2 dell’art. 8, sono comunicate al Ministero e all’Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota le anzidette variazioni in calce all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.
9. I documenti relativi all’osservanza dei requisiti stabiliti dall’art. 6, comma 4, devono essere riferibili ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.
10. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) che intendono estendere la propria attività ai controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e alle riparazioni, il titolare del centro tecnico presenterà alla Camera di commercio l’autorizzazione o il rinnovo della stessa nonché l’idonea documentazione prevista dall’art. 6, per il successivo inoltro al Ministero nonché per gli adempimenti previsti dal decreto di cui all’art. 3, comma 8 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Qualora i soggetti di cui lettere a) e b) dell’art. 5 limitino la propria attività al montaggio e all’attivazione del tachigrafo digitale, é necessario presentare soltanto l’autorizzazione o il rinnovo della stessa.

Art. 8. Codici ed elenco dei centri tecnici

1. Il Ministero, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7, assegna un codice identificativo al centro tecnico autorizzato, secondo le specifiche tecniche di cui al punto 3 dell’allegato al presente decreto.
2. Il Ministero comunica all’Unioncamere e alla Camera di commercio competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei dati contenuti nell’elenco, di cui al comma 3, entro i cinque giorni lavorativi seguenti.
3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l’Unioncamere forma l’elenco dei centri tecnici autorizzati, di cui al comma 5, dell’art. 3 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco é reso pubblico e contiene i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del centro tecnico autorizzato;
b) indirizzo completo del centro;
c) codice identificativo assegnato;
d) recapito telefonico e di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

4. L’elenco é liberamente consultabile dal pubblico. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto.

Art. 9. Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei centri tecnici

1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 nonché a quelli di cui alle lettere a) e b) che intendono estendere l’attività ai controlli periodici, compresa la determinazione degli errori e alle riparazioni, devono essere personalizzate con l’indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attività al montaggio e all’attivazione del tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell’officina verranno rilasciate col nome o la ragione sociale del titolare dell’autorizzazione.

2. Ciascuna carta tachigrafica può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale é stata personalizzata. Tuttavia, i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, che svolgono solo l’attività di montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, possono consentire l’utilizzo delle carte assegnate agli operatori scelti dal titolare, con procedure di lavoro da stabilirsi a tale scopo.

3. Il centro tecnico é responsabile dell’utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche.

4. Il centro tecnico deve impedire l’uso della carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale caso il centro tecnico deve restituire la carta tachigrafica alla Camera di commercio che l’ha rilasciata.

5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico é tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli é stato assegnato e ad informare tempestivamente il centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.

6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro stesso, salvi i casi eccezionali citati all’art. 11, comma 5, e sono a disposizione del Ministero e delle autorità di controllo.

7. I centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono state loro assegnate dalle Camere di commercio.

8. Il centro tecnico é responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti.

Art. 10. Registro degli interventi tecnici

1. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 e quelli di cui alle lettere a) e b) che hanno esteso la propria attività al controllo in sede di montaggio dei tachigrafi digitali ed alla taratura degli stessi, debbono custodire un registro, in conformità di quanto specificato all’allegato, punto 4, del presente decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro può essere realizzato con procedure informatiche.

2. Il centro tecnico deve inoltre custodire un registro nel quale vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.

Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici

1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell’osservanza di quanto stabilito dall’art. 12 e dall’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.

2. Le riparazioni, alle quali devono essere sottoposti sia il sensore di movimento che l’unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale, devono essere effettuate sotto il controllo diretto del fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di fabbricazione.

3. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui al punto 5 dell’allegato al presente decreto.

4. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1. I sigilli di protezione devono essere applicati nel rispetto di quanto specificato al punto 6 dell’allegato al presente decreto.

5. Tutti gli interventi tecnici, nonché l’applicazione dei sigilli di protezione, devono essere effettuati nei locali del centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, previa richiesta motivata da parte del titolare del centro tecnico.

6. Il titolare del centro tecnico é responsabile della conservazione degli strumenti per l’applicazione dei sigilli, nonché delle carte tachigrafiche dell’officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

7. Salvo il caso di montaggio o attivazione del tachigrafo digitale durante la fabbricazione del veicolo o della carrozzeria, é necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato al punto 7 dell’allegato.

8. Il centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e l’utilizzo dei dati registrati nella memoria delle carte tachigrafiche dell’officina, senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al presente decreto. Questi dati devono essere conservati per tre anni successivi al loro scaricamento.

Art. 12. Trasferimento dei dati dalla memoria dell’apparecchio di controllo

1. I centri tecnici dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di dati, contenuti nella memoria dell’apparecchio di controllo, al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in conformità all’art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il trasferimento dei dati, ai quali si riferisce il comma 1, deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell’unità elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato é necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere accertato che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità e integrità, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell’allegato al presente decreto.
3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell’allegato, per un anno dalla data del trasferimento; trascorso tale periodo devono essere distrutti.
4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui figuri:


a) la data di distruzione;
b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono stati trasferiti i dati;
c) il numero di identificazione del veicolo (VlN);
d) il numero di serie dell’unità elettronica di bordo;
e) il valore hash/ firma digitale del file informatico distrutto;
f) il metodo di distruzione;
g) la persona che ha effettuato la distruzione.

5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all’art. 10, con le stesse modalità previste per gli interventi tecnici.
6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l’intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti:


a) l’accesso all’apparecchiatura informatica utilizzata deve essere protetto da una chiave;
b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche l’accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave.

7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il centro tecnico comunica al proprietario del veicolo la disponibilità degli stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta scritta con una delle seguenti modalità, a scelta dell’impresa:

a) consegna nelle mani del responsabile dell’impresa ovvero di un suo delegato;
b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;
c) invio per posta raccomandata.

8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte dell’impresa di trasporti che ha effettuato l’ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta dell’autorità competente. L’invio dei dati trasferiti deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, il centro tecnico rilascerà, in duplice copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di cui al punto 8 dell’allegato al presente decreto, una delle quali verrà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.

9. Per ciascun invio di dati trasferiti, il centro tecnico conserverà un file con le seguenti informazioni:

a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti;
b) rapporto sui dati trasferiti;
c) dettagli della carta tachigrafica dell’impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell’impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la carta, periodo di validita);
d) data di invio;
e) tipo di invio;
f) conferma di ricevimento.

10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del centro tecnico, lo stesso centro rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità, secondo il modello di cui al punto 8 dell’allegato al presente decreto, una delle quali sarà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati emessi per un periodo di cinque anni.
11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa attività ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorità competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.

Art. 13. Sorveglianza

1. La sorveglianza sui centri tecnici é esercitata dalle camere di commercio ed é finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento a quelli relativi al mantenimento del sistema di garanzia della qualità. La stessa é effettuata sulla base dei rapporti inviati alle camere di commercio dall’organismo di certificazione nonché mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.
2. Il centro tecnico ha l’obbligo di consentire l’accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie nonché, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i verbali relativi al sistema di qualità, con specifico riguardo ai rapporti di ispezione dell’organismo di certificazione, indicato nel provvedimento di autorizzazione, nonché i dati relativi al montaggio e alle tarature effettuate.

3. Al centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia ditale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.

Art. 14. Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione é sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

a) non ottemperanza a quanto prescritto dall’organo di vigilanza ovvero dall’organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;

b) non rispetto delle condizioni alle quali é stata rilasciata l’autorizzazione;

c) mancata conformità o rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione.

2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l’ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al temine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l’autorizzazione viene revocata. L’autorizzazione viene altresi’ revocata ove si accerti la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione é adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le motivazioni della decisione adottata, nonché l’indicazione del termine e dell’organo cui deve essere presentato l’eventuale ricorso. La revoca viene comunicata all’Unioncamere e a tutte le camere di commercio.

4. Nel caso di ritiro dell’autorizzazione al centro tecnico o di sospensione dell’abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla camera di commercio che le ha rilasciate.

Art. 15. Aggiornamenti

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti tecnici dei centri, delle apparecchiature e delle modalità di intervento sono contenute nell’allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell’allegato si provvede con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico.

Art. 16. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 17. Norma transitoria

1. In applicazione di quanto disposto dall’art. 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto la sostituzione di apparecchi di controllo, costruiti in base all’allegato I del regolamento sopra citato, può avvenire, in conformità a quanto stabilito dalle norme del presente decreto, solo con apparecchi costruiti in base all’allegato I B del medesimo regolamento CEE.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi ad officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le autorizzazioni concesse alle officine, anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base all’allegato I del citato regolamento CEE n. 3821/85. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2005

Il Ministro: MarzanoRegistrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 368

Allegato

REQUISITI TECNICI PER L’AUTORIZZAZIONE


1. Requisiti tecnici generali, (art. 6, comma 2).
1.1. Il centro tecnico facente parte di un’organizzazione con funzioni ulteriori rispetto all’intervento tecnico su tachigrafi digitali, deve poter essere identificato all’interno di tale organizzazione.
1.2. Il centro tecnico deve essere in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi ai quali si riferisce il presente decreto e per i quali é autorizzato.
1.3. Il centro tecnico deve essere ubicato in luoghi di facile accesso, nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona.
1.4. Il centro tecnico deve disporre, per i propri interventi, di una zona recintata, ad accesso limitato al solo personale del centro tecnico.

La zona recintata, ad accesso limitato, deve disporre di:
a) un armadio o stanza, con serratura di sicurezza, dove si custodiscono, quando non utilizzati, le apparecchiature di taratura, il materiale di sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio;
b) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, per l’archivio di tutti i documenti concernenti l’attività, il personale e le apparecchiature, nonché gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici;
c) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, nel caso di soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 del presente decreto, per tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza concernenti il trasferimento di dati;
d) una procedura documentata per la regolamentazione dell’ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l’utilizzo delle serrature degli armadi o delle casseforti di sicurezza.

1.5. Il centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati.
1.6. Il centro tecnico deve rendere disponibili le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti:
a) copia del documento di autorizzazione;
b) nome del responsabile o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi;
c) copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale;
d) codice di identificazione assegnato;
e) orari di lavoro;
f) tariffe applicate;
g) eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli da sottoporre ad interventi tecnici.

1.7. Il centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere rese a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni.

1.8. Il centro tecnico può prestare servizi d’intervento su tachigrafi digitali, per i quali abbia ottenuto l’autorizzazione.

1.9. Il centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del personale, per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell’intervento tecnico sui tachigrafi digitali.

1.10. Il centro tecnico deve disporre di un organico di almeno due persone: un responsabile tecnico e un tecnico, i cui nomi nonché la qualifica ed i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti devono essere comunicati al Ministero e alla Camera di commercio competente. Allo stesso modo il centro tecnico comunicherà eventuali assunzioni, dimissioni e variazioni.

1.11. Il centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevenendo la sospensione dell’abilitazione per coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto.

1.12. I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile tecnico comprendono l’applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell’apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di montaggio e la loro parametrizzazione e sigillatura. I fabbricanti devono comunicare al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all’art. 7, comma 5 del presente decreto e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del Centro tecnico di cui fanno parte.

2. Requisiti delle apparecchiature di intervento tecnico, (art. 6, comma 2).
2.1. Il centro tecnico deve disporre di mezzi e apparecchiature idonee e adeguate a compiere tutte le attività di intervento tecnico. Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi.
2.2. Le apparecchiature utilizzate per gli interventi tecnici devono essere identificate e provviste di documentazione.
2.3. Le apparecchiature di misurazione utilizzate per il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni non devono essere affette da un errore superiore ad 1/3 dell’errore massimo consentito per la grandezza che si sta misurando e l’incertezza con cui é stato determinato l’errore dello strumento non deve superare 1/3 dell’errore misurato.
2.4. Il centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l’idoneità permanente per l’uso al quale sono destinate.
2.5. Le apparecchiature di intervento tecnico devono essere protette da possibili manipolazioni.
2.6. Il centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature difettose o fuori dall’errore massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio, separate dalle altre e contrassegnate con etichette o marchi visibili.
2.7. Qualora si rilevi l’impiego di apparecchiature difetto se, il centro tecnico deve valutare gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature, informando il Ministero di tale eventualità.
2.8. Gli strumenti di misura utilizzati nel centro tecnico devono essere approvati secondo la normativa nazionale o comunitaria e successivamente sottoposti ai controlli metrologici legali. Le approvazioni nazionali sono rilasciate dal Ministero, secondo le modalità di cui all’art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche. Le apparecchiature di intervento utilizzate nei centri tecnici devono inoltre essere sottoposte a controlli interni per garantire il loro corretto funzionamento, secondo un programma definito con la seguente periodicità:

a) banco di prova a rulli: mensile;
b) manometri per la misurazione della pressione pneumatici: mensile;
c) apparecchiature di taratura: settimanale.

2.9. Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico, si deve garantire la compatibilità dei programmi con i tachigrafi digitali per i quali si é ottenuta l’autorizzazione.

2.10. Per la taratura delle apparecchiature di misurazione, il centro tecnico deve rivolgersi ad un organismo accreditato EA (European Co-operation for Accreditation) in grado di garantire la riferibilità ai campioni di misura nazionali o internazionali.

2.11. Le procedure per la taratura degli strumenti devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di accettazione e le eventuali correzioni, qualora risultino inadeguate.

2.12. Fatto salvo quanto stabilito dalla regolamentazione specifica sui controlli metrologici legali, le apparecchiature di misurazione sono tarate prima del loro utilizzo e almeno con la seguente periodicità durante il loro impiego:

a) banco di prova a rulli: annuale;

b) manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici: annuale;

c) apparecchiature di taratura: annuale.

2.13. I campioni di lavoro possono essere tarati dal centro tecnico, con riferibilità ai campioni di riferimento (prima linea), purché lo stesso centro disponga di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura.

2.14. Se il centro tecnico dispone di campioni di lavoro, i campioni di riferimento sono utilizzati solo per la taratura dei campioni di lavoro. É escluso qualsiasi altro impiego.

2.15. Sulle apparecchiature deve essere indicato, in modo chiaro e tramite etichette, la data in cui é stata effettuata la taratura e quella dell’intervento successivo.

2.16. Il centro tecnico deve custodire i registri dei controlli e delle tarature eseguite.

2.17. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualità.

2.18. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature, utilizzate durante gli interventi tecnici, siano descritte in modo chiaro e completo nella documentazione del fabbricante che accompagna la bolla di consegna, includendo:
a) tipo, classe e identificazione;
b) specifiche tecniche;
c) norme, se del caso, da rispettare.

2.19. Il centro tecnico deve garantire che al momento del ricevimento delle apparecchiature utilizzate durante gli interventi tecnici, esse siano conformi ai requisiti richiesti.

2.20. All’atto del ricevimento delle apparecchiature si deve controllare:
a) la loro conformità ai requisiti richiesti;
b) il numero di identificazione dei materiali;
c) l’assenza di difetti o malfunzionamenti;
d) la documentazione tecnica di accompagnamento.

3. Codice del centro tecnico (art. 8, comma 1).

3.1. Il codice é composto come segue:
I 3 xxyyyzzz


3.2. "xx" rappresenta una sigla alfabetica indicante il fabbricante di tachigrafi digitali per i quali si é ottenuta l’autorizzazione, secondo la seguente progressione letterale:
AA
AB
AC

3.3. I centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 del presente decreto, qualora limitino la propria attività al montaggio e all’attivazione dei tachigrafi digitali, sono contraddistinti dalla sigla alfabetica XX, indipendentemente dal fabbricante dello strumento montato.

3.4. "yyy" rappresenta il numero di codifica delle province, in base all’ubicazione del Centro tecnico, secondo il seguente elenco:

Agrigento-029
Alessandria-019
Ancona-084
Aosta-072
Arezzo-051
Ascoli Piceno-036
Asti-039
Avellino-040
Bari-085
Belluno-049
Benevento-070
Bergamo-047
Biella-096
Bologna-035
Bolzano-034
Brescia-091
Brindisi-044
Cagliari-017
Caltanissetta-026
Campobasso-008
Caserta-020
Catania-068
Catanzaro-030
Chieti-075
Como-005
Cosenza-052
Cremona-031
Crotone-097
Cuneo-012
Enna-043
Ferrara-063
Firenze-089
Foggia-050
Forli’ Cesena-041
Frosinone-059
Genova-046
Gorizia-073
Grosseto-002
Imperia-007
Isernia-094
L’Aquila-057
La Spezia-025
Latina-082
Lecce-010
Lecco-098
Livorno-013
Lodi-099
Lucca-080
Macerata-066
Mantova-067
Massa Carrara-062
Matera-074
Messina-064
Milano-081
Modena-087
Napoli-045
Novara-079
Nuoro-054
Oristano-055
Padova-037
Palermo-014
Parma-032
Pavia-021
Perugina-086
Pesaro e Urbino-055
Pescara-071
Piacenza-076
Pisa-069
Pistoia-001
Pordenone-093
Potenza-009
Prato-100
Ragusa-088
Ravenna-054
Reggio Calabria-078
Reggio Emilia-077
Rieti-027
Rimini-101
Roma-033
Rovigo-060
Salerno-004
Sassari-076
Savona-023
Siena-083
Siracusa-018
Sondrio-104
Taranto-003
Teramo-053
Terni-065
Torino-048
Trapani-017
Trento-024
Treviso-038
Trieste-092
Udine-011
Varese-006
Venezia-058
Verbano Cusio Ossola-102
Vercelli-042
Verona-056
Vibo Valentia-103
Vicenza-090
Viterbo-028
Monza e Brianza-104
Fermo-105
Barletta-Andria-Trani-106


"zzz" rappresenta il numero d’ordine corrispondente nel registro.
4. Registro degli interventi tecnici (art. 10, comma 1).
4.1. Il registro degli interventi tecnici deve riportare i
seguenti dati:
il nome del centro tecnico;
il codice assegnato.
4.2. Per ciascun intervento tecnico effettuato, si deve
registrare:
a) il numero d’ordine;
b) la datata;
c) la marca del tachigrafo digitale;
d) il contrassegno di omologazione del tachigrafo digitale;
e) il numero di fabbricazione del tachigrafo digitale;
f) la lettura dell’odometro;
g) il numero di immatricolazione del veicolo;
h) la categoria del veicolo;
i) la marca del veicolo;
j) la circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con "1 = ......... mm";
k) la dimensione dei pneumatici montati;
l) il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con "w = ........ imp/km";
m) la costante del tachigrafo digitale, espressa con "k = ........ imp/km";
n) il valore di regolazione del limitatore

Venerdì, 13 Maggio 2005
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