IL
MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio
relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti
su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio
di controllo nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva n.
88/599/CEE concernente l’applicazione del regolamento (CEE) n.
3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85; Visto il regolamento (CE)
n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la
settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85
relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti
su strada;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali ed in particolare gli articoli 20 e 50,
relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione
del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e le successive modificazioni ed in particolare l’art. 29,
comma 2, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 34, relativo alla facoltà, da parte del Ministero delle
attività produttive, di avvalersi degli uffici delle camere
di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle
funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernente, tra l’altro, il trasferimento alle camere di commercio
delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente
il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti
degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio
2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle
d’Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e
delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites
liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna, per il
trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti
degli uffici provinciali metrici e degli uffici provinciali dell’industria,
del commercio e dell’artigianato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice
in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente
disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio
del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada, ed in particolare l’art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l’individuazione dei beni e delle risorse degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio,
a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l’art.
5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell’ufficio
metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d’Aosta, ai sensi
del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre
1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Esperita la procedura di consultazione prevista dall’art. 19
del regolamento (CEE) n. 3821/85; Sentito il Garante per la protezione
dei dati personali;
A
d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di omologazione
dell’apparecchio di controllo e delle relative carte tachigrafiche
nonché i requisiti che i centri tecnici devono possedere per
il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni dei tachigrafi
digitali.
Art.
2. Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende
per:
a) "centri tecnici": i soggetti che hanno come scopo l’esecuzione
materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui
tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo
nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal
regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
b) "tachigrafo digitale": l’apparecchio di controllo
conforme ai requisiti di cui all’allegato I B del regolamento
(CEE) n. 3821/85 come definito all’art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto 31 ottobre 2003, n. 361;
c) "unità elettronica di bordo" il tachigrafo digitale
di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi
cavi di collegamento;
d) "carta tachigrafica" una carta intelligente da impiegare
con l’apparecchio di controllo;
e) "omologazione": la procedura in base alla quale il Ministero
certifica che l’apparecchio di controllo (o un suo componente)
o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di cui al
regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;
f) "montaggio" l’installazione di un apparecchio di
controllo su veicolo stradale;
g) "riparazione" ogni riparazione di un sensore di movimento
o di una unità elettronica di bordo che comporta l’interruzione
dell’alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti
dell’apparecchio di controllo, o l’apertura dello stesso;
h) "intervento tecnico": una qualsiasi delle operazioni
di cui all’art. 12 e ai capitoli V e VI dell’allegato I
B del regolamento (CEE) n. 3821/85, incluse le riparazioni dell’impianto,
escluse le riparazioni del sensore e dell’unità elettronica
di bordo del tachigrafo digitale;
i) "controlli periodici": i controlli degli apparecchi montati
sui veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni
a partire dall’ultimo controllo; tali controlli prevedono anche
la taratura;
l) "taratura": l’aggiornamento o la conferma dei parametri
del veicolo, da conservare nei dati memorizzati;
m) "Ministero": il Ministero delle attività produttive,
Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela
dei consumatori;
n) "Unioncamere": l’Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art.
3. Omologazioni
1. Le omologazioni di modello dell’apparecchio di controllo e
delle carte tachigrafiche nel settore dei trasporti su strada, di
cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni,
sono concesse dal Ministero, secondo le modalità di cui all’art.
7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli
strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo accertamento della
loro conformità alle disposizioni del predetto regolamento
CEE, come modificato ed integrato.
2. La richiesta di omologazione é presentata dal fabbricante
al Ministero. Essa deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante
e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l’indirizzo di quest’ultimo.
3. La scheda di omologazione per l’apparecchio di controllo o
per la carta tachigrafica viene rilasciata dal Ministero, secondo
le disposizioni dell’art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85,
a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato
funzionale e di un certificato di interoperabilità, di cui
all’allegato I B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98,
come sostituto dall’allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002.
4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante
a seguito dell’esecuzione, con esito positivo, delle prove previste
all’appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.
Art.
4. Incompatibilità
1.
I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono
partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su
strada.
Art.
5. Centri tecnici autorizzati
1. Possono essere autorizzati, in qualità di centri tecnici,
i seguenti soggetti:
a) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari
di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono
montati tachigrafi digitali;
b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui
carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari
di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;
d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oltre a svolgere
le attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali,
installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli o delle
carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici,
inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.
Art.
6. Requisiti dei centri tecnici
1.
I soggetti cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, che svolgono
soltanto le attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali, sono autorizzati come centri tecnici dal Ministero a condizione
che, per tali attività, siano iscritti nel registro delle imprese.
2. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 e quelli
di cui alle lettere a) e b), che richiedono di poter svolgere i controlli
periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni,
sono autorizzati in qualità di centri tecnici quando, oltre
ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti
tecnici di cui al punto 1 e 2 dell’allegato al presente decreto.
3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 5, che
svolgono unicamente attività di montaggio e di attivazione
dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformità
di produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi
1 e 2 dell’art. 10 e ai punti 1 e 2 dell’allegato X della
direttiva n. 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente 1’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni,
e le cui norme di recepimento nell’ordinamento nazionale sono
contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
il nuovo codice della strada. Le amministrazioni competenti possono
avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche sulle attività
svolte.
4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli
periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni,
devono disporre di un sistema di garanzia della qualità, certificato
da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base
alla norma EN 45012, nella quale sia presente l’attività
di taratura e prova di strumenti di misura.
5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro
trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive, effettuate
in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al
Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.
Art.
7. Autorizzazione ai centri tecnici
1. L’autorizzazione ai centri tecnici é specifica per
i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, nel rispetto dell’osservanza
dei requisiti tecnici di cui al punto 1 dell’allegato al presente
decreto, tenendo conto che possono coesistere, per uno stesso centro
tecnico, più autorizzazioni relative a tachigrafi prodotti
da fabbricanti diversi.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, che svolgono
unicamente le attività di montaggio e attivazione dei tachigrafi
digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1.
3. L’autorizzazione ai centri tecnici viene rilasciata dal Ministero,
previa richiesta del titolare del centro stesso alla Camera di commercio
competente per territorio, la quale svolge l’esame istruttorio
preventivo. Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo l’accertamento
del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto. L’autorizzazione
ha durata di un anno ed é rinnovabile.
4. La Camera di commercio competente, previa verifica della permanenza
dei requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo dell’autorizzazione,
dandone la relativa comunicazione al Ministero e all’Unioncamere.
5. I titolari dei centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell’art.
5, al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi e relativamente
ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali é
effettuata richiesta, presentano idonea documentazione, proveniente
dal fabbricante stesso, che attesti il possesso dei necessari requisiti
di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun
tecnico.
6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, che svolgono
anche le attività di controllo in sede di montaggio, di riparazione
e di taratura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, ed
esclusivamente per l’autorizzazione iniziale, i centri tecnici
possono essere esentati dalla certificazione di conformità
alla norma EN ISO 9001 in fase di primo rilascio dell’autorizzazione.
Tuttavia, per il rinnovo dell’autorizzazione iniziale, il centro
tecnico dovrà possedere i richiamati requisiti di conformità.
8. Le variazioni dei dati del centro tecnico, di cui al comma 2 dell’art.
8, sono comunicate al Ministero e all’Unioncamere tramite la
Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota
le anzidette variazioni in calce all’autorizzazione già
concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate,
invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.
9. I documenti relativi all’osservanza dei requisiti stabiliti
dall’art. 6, comma 4, devono essere riferibili ad una situazione
non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione.
10. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione,
venga nominato un nuovo responsabile tecnico del centro o un nuovo
tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art.
5, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) che intendono
estendere la propria attività ai controlli periodici, inclusa
la determinazione degli errori e alle riparazioni, il titolare del
centro tecnico presenterà alla Camera di commercio l’autorizzazione
o il rinnovo della stessa nonché l’idonea documentazione
prevista dall’art. 6, per il successivo inoltro al Ministero
nonché per gli adempimenti previsti dal decreto di cui all’art.
3, comma 8 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Qualora i soggetti
di cui lettere a) e b) dell’art. 5 limitino la propria attività
al montaggio e all’attivazione del tachigrafo digitale, é
necessario presentare soltanto l’autorizzazione o il rinnovo
della stessa.
Art.
8. Codici ed elenco dei centri tecnici
1.
Il Ministero, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione
di cui all’art. 7, assegna un codice identificativo al centro
tecnico autorizzato, secondo le specifiche tecniche di cui al punto
3 dell’allegato al presente decreto.
2. Il Ministero comunica all’Unioncamere e alla Camera di commercio
competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei
dati contenuti nell’elenco, di cui al comma 3, entro i cinque
giorni lavorativi seguenti.
3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l’Unioncamere
forma l’elenco dei centri tecnici autorizzati, di cui al comma
5, dell’art. 3 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco
é reso pubblico e contiene i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del centro tecnico
autorizzato;
b) indirizzo completo del centro;
c) codice identificativo assegnato;
d) recapito telefonico e di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.
4. L’elenco é liberamente consultabile dal pubblico. I
dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell’applicazione
della disciplina di cui al presente decreto.
Art.
9. Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei centri tecnici
1.
Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere
c) e d) dell’art. 5 nonché a quelli di cui alle lettere
a) e b) che intendono estendere l’attività ai controlli
periodici, compresa la determinazione degli errori e alle riparazioni,
devono essere personalizzate con l’indicazione del nominativo
del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti
di cui alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attività
al montaggio e all’attivazione del tachigrafo digitale, le carte
tachigrafiche dell’officina verranno rilasciate col nome o la
ragione sociale del titolare dell’autorizzazione.
2. Ciascuna carta tachigrafica può essere utilizzata unicamente
dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale é
stata personalizzata. Tuttavia, i soggetti di cui alle lettere a)
e b) dell’art. 5, che svolgono solo l’attività di
montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, possono consentire
l’utilizzo delle carte assegnate agli operatori scelti dal titolare,
con procedure di lavoro da stabilirsi a tale scopo.
3. Il centro tecnico é responsabile dell’utilizzo e della
conservazione delle carte tachigrafiche.
4. Il centro tecnico deve impedire l’uso della carta tachigrafica
al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale
caso il centro tecnico deve restituire la carta tachigrafica alla
Camera di commercio che l’ha rilasciata.
5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico é tenuto a firmare
i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando
le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a
non divulgare il codice PIN che gli é stato assegnato e ad
informare tempestivamente il centro tecnico in caso di funzionamento
non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.
6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al centro tecnico, debbono
essere custodite presso il centro stesso, salvi i casi eccezionali
citati all’art. 11, comma 5, e sono a disposizione del Ministero
e delle autorità di controllo.
7. I centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono state
loro assegnate dalle Camere di commercio.
8. Il centro tecnico é responsabile della richiesta di nuove
carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente
funzionanti.
Art.
10. Registro degli interventi tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 e quelli
di cui alle lettere a) e b) che hanno esteso la propria attività
al controllo in sede di montaggio dei tachigrafi digitali ed alla
taratura degli stessi, debbono custodire un registro, in conformità
di quanto specificato all’allegato, punto 4, del presente decreto,
con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro può
essere realizzato con procedure informatiche.
2. Il centro tecnico deve inoltre custodire un registro nel quale
vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonché le comunicazioni
e le eventuali denunce presentate.
Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici
1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell’osservanza
di quanto stabilito dall’art. 12 e dall’allegato I B del
regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni
o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante
del veicolo o del tachigrafo digitale.
2. Le riparazioni, alle quali devono essere sottoposti sia il sensore
di movimento che l’unità elettronica di bordo del tachigrafo
digitale, devono essere effettuate sotto il controllo diretto del
fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza di fabbricazione.
3. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi
tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui al punto
5 dell’allegato al presente decreto.
4. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati
e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento
di cui al comma 1. I sigilli di protezione devono essere applicati
nel rispetto di quanto specificato al punto 6 dell’allegato al
presente decreto.
5. Tutti gli interventi tecnici, nonché l’applicazione
dei sigilli di protezione, devono essere effettuati nei locali del
centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali
esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, previa richiesta
motivata da parte del titolare del centro tecnico.
6. Il titolare del centro tecnico é responsabile della conservazione
degli strumenti per l’applicazione dei sigilli, nonché
delle carte tachigrafiche dell’officina, necessarie per gli interventi
tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente
comunicato, da parte del responsabile del centro tecnico, al Ministero
ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di
furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorità di pubblica
sicurezza.
7. Salvo il caso di montaggio o attivazione del tachigrafo digitale
durante la fabbricazione del veicolo o della carrozzeria, é
necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato.
Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato al punto 7
dell’allegato.
8. Il centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati,
la creazione di una copia di sicurezza e l’utilizzo dei dati
registrati nella memoria delle carte tachigrafiche dell’officina,
senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al presente
decreto. Questi dati devono essere conservati per tre anni successivi
al loro scaricamento.
Art.
12. Trasferimento dei dati dalla memoria dell’apparecchio di
controllo
1. I centri tecnici dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art.
5, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono
poter eseguire i trasferimenti di dati, contenuti nella memoria dell’apparecchio
di controllo, al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti
cui sono destinati, in conformità all’art. 11, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il trasferimento dei dati, ai quali si riferisce il comma 1, deve
essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell’unità
elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato
su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato é necessario
effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto
il trasferimento, deve essere accertato che i dati trasferiti contengano
tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità
e integrità, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell’allegato
al presente decreto.
3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza
debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al punto
8 dell’allegato, per un anno dalla data del trasferimento; trascorso
tale periodo devono essere distrutti.
4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui
figuri:
a) la data di distruzione;
b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono stati
trasferiti i dati;
c) il numero di identificazione del veicolo (VlN);
d) il numero di serie dell’unità elettronica di bordo;
e) il valore hash/ firma digitale del file informatico distrutto;
f) il metodo di distruzione;
g) la persona che ha effettuato la distruzione.
5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non
portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all’art.
10, con le stesse modalità previste per gli interventi tecnici.
6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati devono
essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l’intervento.
Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti:
a) l’accesso all’apparecchiatura informatica utilizzata
deve essere protetto da una chiave;
b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche l’accesso
a questo ultimo deve essere protetto da una chiave.
7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il centro tecnico
comunica al proprietario del veicolo la disponibilità degli
stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta
scritta con una delle seguenti modalità, a scelta dell’impresa:
a) consegna nelle mani del responsabile dell’impresa ovvero di
un suo delegato;
b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;
c) invio per posta raccomandata.
8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte dell’impresa
di trasporti che ha effettuato l’ultimo blocco di dati o di qualsiasi
altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta
dell’autorità competente. L’invio dei dati trasferiti
deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle informazioni.
Inoltre, il centro tecnico rilascerà, in duplice copia, un
rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di cui al punto
8 dell’allegato al presente decreto, una delle quali verrà
spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.
9. Per ciascun invio di dati trasferiti, il centro tecnico conserverà
un file con le seguenti informazioni:
a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti;
b) rapporto sui dati trasferiti;
c) dettagli della carta tachigrafica dell’impresa di trasporti
alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica,
nome dell’impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato
la carta, periodo di validita);
d) data di invio;
e) tipo di invio;
f) conferma di ricevimento.
10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi
a disposizione del centro tecnico, lo stesso centro rilascerà
in duplice copia un certificato di intrasferibilità, secondo
il modello di cui al punto 8 dell’allegato al presente decreto,
una delle quali sarà spedita con raccomandata alla ditta di
trasporti. Il centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati
emessi per un periodo di cinque anni.
11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa attività
ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorità
competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.
Art.
13. Sorveglianza
1. La sorveglianza sui centri tecnici é esercitata dalle camere
di commercio ed é finalizzata a verificare che siano adempiuti
gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione, con particolare
riferimento a quelli relativi al mantenimento del sistema di garanzia
della qualità. La stessa é effettuata sulla base dei
rapporti inviati alle camere di commercio dall’organismo di certificazione
nonché mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.
2. Il centro tecnico ha l’obbligo di consentire l’accesso,
ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione
e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie nonché,
in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i verbali relativi al sistema di qualità, con specifico
riguardo ai rapporti di ispezione dell’organismo di certificazione,
indicato nel provvedimento di autorizzazione, nonché i dati
relativi al montaggio e alle tarature effettuate.
3. Al centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite
effettuate. Copia ditale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.
Art.
14. Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione é sospesa qualora siano accertate
una o più delle seguenti violazioni:
a) non ottemperanza a quanto prescritto dall’organo di vigilanza
ovvero dall’organismo di certificazione o dal Ministero, in sede
di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;
b) non rispetto delle condizioni alle quali é stata rilasciata
l’autorizzazione;
c) mancata conformità o rispondenza di iscrizioni, marcature
e sigilli di protezione.
2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l’ha
determinata, e comunque non oltre sei mesi, al temine dei quali, qualora
non ne sia cessata la causa, l’autorizzazione viene revocata.
L’autorizzazione viene altresi’ revocata ove si accerti
la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione
é adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene
le motivazioni della decisione adottata, nonché l’indicazione
del termine e dell’organo cui deve essere presentato l’eventuale
ricorso. La revoca viene comunicata all’Unioncamere e a tutte
le camere di commercio.
4. Nel caso di ritiro dell’autorizzazione al centro tecnico o
di sospensione dell’abilitazione del responsabile tecnico o del
tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla camera
di commercio che le ha rilasciate.
Art.
15. Aggiornamenti
1. Le disposizioni riguardanti i requisiti tecnici dei centri, delle
apparecchiature e delle modalità di intervento sono contenute
nell’allegato che forma parte integrante del presente decreto.
2. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell’allegato
si provvede con decreto del Ministro delle attività produttive,
sentito il Comitato centrale metrico.
Art.
16. Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente
decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in
materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali".
Art.
17. Norma transitoria
1. In applicazione di quanto disposto dall’art. 8, paragrafo
1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e successive
modificazioni e integrazioni, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la sostituzione di apparecchi di controllo, costruiti
in base all’allegato I del regolamento sopra citato, può
avvenire, in conformità a quanto stabilito dalle norme del
presente decreto, solo con apparecchi costruiti in base all’allegato
I B del medesimo regolamento CEE.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
essere più concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio
e riparazione di tachigrafi ad officine sprovviste dei requisiti richiesti
per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le autorizzazioni
concesse alle officine, anteriormente all’entrata in vigore del
presente decreto, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni
di tachigrafi costruiti in base all’allegato I del citato regolamento
CEE n. 3821/85. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2005
Il Ministro: MarzanoRegistrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 368
Allegato
REQUISITI TECNICI PER L’AUTORIZZAZIONE
1. Requisiti tecnici generali, (art. 6, comma 2).
1.1. Il centro tecnico facente parte di un’organizzazione con
funzioni ulteriori rispetto all’intervento tecnico su tachigrafi
digitali, deve poter essere identificato all’interno di tale
organizzazione.
1.2. Il centro tecnico deve essere in grado di effettuare, con i propri
mezzi, tutti gli interventi ai quali si riferisce il presente decreto
e per i quali é autorizzato.
1.3. Il centro tecnico deve essere ubicato in luoghi di facile accesso,
nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella
zona.
1.4. Il centro tecnico deve disporre, per i propri interventi, di
una zona recintata, ad accesso limitato al solo personale del centro
tecnico.
La zona recintata, ad accesso limitato, deve disporre di:
a) un armadio o stanza, con serratura di sicurezza, dove si custodiscono,
quando non utilizzati, le apparecchiature di taratura, il materiale
di sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio;
b) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, per l’archivio
di tutti i documenti concernenti l’attività, il personale
e le apparecchiature, nonché gli stampati da utilizzarsi dopo
gli interventi tecnici;
c) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, nel caso di
soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 del presente
decreto, per tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza
concernenti il trasferimento di dati;
d) una procedura documentata per la regolamentazione dell’ingresso
alla zona recintata ad accesso limitato e l’utilizzo delle serrature
degli armadi o delle casseforti di sicurezza.
1.5. Il centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la
trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati.
1.6. Il centro tecnico deve rendere disponibili le seguenti informazioni
per la consultazione da parte degli utenti:
a) copia del documento di autorizzazione;
b) nome del responsabile o dei responsabili tecnici e dei tecnici
abilitati per gli interventi;
c) copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti
di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale;
d) codice di identificazione assegnato;
e) orari di lavoro;
f) tariffe applicate;
g) eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i
veicoli da sottoporre ad interventi tecnici.
1.7. Il centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne
le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere rese a tutti
coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle
stesse condizioni.
1.8. Il centro tecnico può prestare servizi d’intervento
su tachigrafi digitali, per i quali abbia ottenuto l’autorizzazione.
1.9. Il centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del personale,
per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso
dell’intervento tecnico sui tachigrafi digitali.
1.10. Il centro tecnico deve disporre di un organico di almeno due
persone: un responsabile tecnico e un tecnico, i cui nomi nonché
la qualifica ed i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti
devono essere comunicati al Ministero e alla Camera di commercio competente.
Allo stesso modo il centro tecnico comunicherà eventuali assunzioni,
dimissioni e variazioni.
1.11. Il centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità
le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio
personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici,
prevenendo la sospensione dell’abilitazione per coloro che si
dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo
non corretto.
1.12. I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile
tecnico comprendono l’applicazione della regolamentazione vigente,
le specifiche tecniche aggiornate dell’apparecchio di controllo,
il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione
degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle
apparecchiature di montaggio e la loro parametrizzazione e sigillatura.
I fabbricanti devono comunicare al Ministero i nominativi delle persone
in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all’art.
7, comma 5 del presente decreto e tengono un registro con detti nominativi
e la ragione sociale del Centro tecnico di cui fanno parte.
2. Requisiti delle apparecchiature di intervento tecnico, (art. 6,
comma 2).
2.1. Il centro tecnico deve disporre di mezzi e apparecchiature idonee
e adeguate a compiere tutte le attività di intervento tecnico.
Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i tachigrafi
digitali su cui si effettuano gli interventi.
2.2. Le apparecchiature utilizzate per gli interventi tecnici devono
essere identificate e provviste di documentazione.
2.3. Le apparecchiature di misurazione utilizzate per il montaggio,
le verifiche, i controlli e le riparazioni non devono essere affette
da un errore superiore ad 1/3 dell’errore massimo consentito
per la grandezza che si sta misurando e l’incertezza con cui
é stato determinato l’errore dello strumento non deve
superare 1/3 dell’errore misurato.
2.4. Il centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di intervento
tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne
l’idoneità permanente per l’uso al quale sono destinate.
2.5. Le apparecchiature di intervento tecnico devono essere protette
da possibili manipolazioni.
2.6. Il centro tecnico deve disporre di procedure documentate per
il trattamento di apparecchiature difettose o fuori dall’errore
massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio,
separate dalle altre e contrassegnate con etichette o marchi visibili.
2.7. Qualora si rilevi l’impiego di apparecchiature difetto se,
il centro tecnico deve valutare gli effetti sugli interventi realizzati
in precedenza con queste apparecchiature, informando il Ministero
di tale eventualità.
2.8. Gli strumenti di misura utilizzati nel centro tecnico devono
essere approvati secondo la normativa nazionale o comunitaria e successivamente
sottoposti ai controlli metrologici legali. Le approvazioni nazionali
sono rilasciate dal Ministero, secondo le modalità di cui all’art.
7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli
strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno
1902, n. 226 e successive modifiche. Le apparecchiature di intervento
utilizzate nei centri tecnici devono inoltre essere sottoposte a controlli
interni per garantire il loro corretto funzionamento, secondo un programma
definito con la seguente periodicità:
a) banco di prova a rulli: mensile;
b) manometri per la misurazione della pressione pneumatici: mensile;
c) apparecchiature di taratura: settimanale.
2.9. Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il
processo di intervento tecnico, si deve garantire la compatibilità
dei programmi con i tachigrafi digitali per i quali si é ottenuta
l’autorizzazione.
2.10. Per la taratura delle apparecchiature di misurazione, il centro
tecnico deve rivolgersi ad un organismo accreditato EA (European Co-operation
for Accreditation) in grado di garantire la riferibilità ai
campioni di misura nazionali o internazionali.
2.11. Le procedure per la taratura degli strumenti devono essere definite
ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità,
i criteri di accettazione e le eventuali correzioni, qualora risultino
inadeguate.
2.12. Fatto salvo quanto stabilito dalla regolamentazione specifica
sui controlli metrologici legali, le apparecchiature di misurazione
sono tarate prima del loro utilizzo e almeno con la seguente periodicità
durante il loro impiego:
a) banco di prova a rulli: annuale;
b) manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici: annuale;
c) apparecchiature di taratura: annuale.
2.13. I campioni di lavoro possono essere tarati dal centro tecnico,
con riferibilità ai campioni di riferimento (prima linea),
purché lo stesso centro disponga di procedure idonee alla stima
delle incertezze di taratura.
2.14. Se il centro tecnico dispone di campioni di lavoro, i campioni
di riferimento sono utilizzati solo per la taratura dei campioni di
lavoro. É escluso qualsiasi altro impiego.
2.15. Sulle apparecchiature deve essere indicato, in modo chiaro e
tramite etichette, la data in cui é stata effettuata la taratura
e quella dell’intervento successivo.
2.16. Il centro tecnico deve custodire i registri dei controlli e
delle tarature eseguite.
2.17. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature
utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente
alle procedure stabilite dal sistema di qualità.
2.18. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature,
utilizzate durante gli interventi tecnici, siano descritte in modo
chiaro e completo nella documentazione del fabbricante che accompagna
la bolla di consegna, includendo:
a) tipo, classe e identificazione;
b) specifiche tecniche;
c) norme, se del caso, da rispettare.
2.19. Il centro tecnico deve garantire che al momento del ricevimento
delle apparecchiature utilizzate durante gli interventi tecnici, esse
siano conformi ai requisiti richiesti.
2.20. All’atto del ricevimento delle apparecchiature si deve
controllare:
a) la loro conformità ai requisiti richiesti;
b) il numero di identificazione dei materiali;
c) l’assenza di difetti o malfunzionamenti;
d) la documentazione tecnica di accompagnamento.
3. Codice del centro tecnico (art. 8, comma 1).
3.1. Il codice é composto come segue:
I 3 xxyyyzzz
3.2. "xx" rappresenta una sigla alfabetica indicante il
fabbricante di tachigrafi digitali per i quali si é ottenuta
l’autorizzazione, secondo la seguente progressione letterale:
AA
AB
AC
3.3. I centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5
del presente decreto, qualora limitino la propria attività
al montaggio e all’attivazione dei tachigrafi digitali, sono
contraddistinti dalla sigla alfabetica XX, indipendentemente dal fabbricante
dello strumento montato.
3.4. "yyy" rappresenta il numero di codifica delle province,
in base all’ubicazione del Centro tecnico, secondo il seguente
elenco: