OGGETTO: Scadenza della validità delle
omologazioni delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme
antecedenti il D.M. 21.06.2004. Come noto, per effetto
dello scorporo dell’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato
previsto il passaggio di alcune competenze tra i due settori. Fra queste vi è quella
relativa all’omologazione dei dispositivi di ritenuta di cui è stato previsto
il trasferimento dal settore Infrastrutture al settore Trasporti. Al momento, il
passaggio di consegne tra i due dicasteri non è ancora stato perfezionato in
attesa della definizione di alcune problematiche di natura tecnico –
organizzativa. In pendenza, è stato tuttavia svolto un primo esame generale
della situazione e delle questioni più pressanti da affrontare. Da tale esame è
emersa l’urgente esigenza del settore di disporre di precisazioni relativamente
ad alcuni aspetti concernenti l’oggetto. Ciò ha indotto, acquisite anche le
indicazioni della Direzione Generale Strade e Autostrade del Ministero delle
Infrastrutture, all’inoltro della presente nota sia pur nelle more della
definizione del trasferimento di competenze. E’ noto a tutti i
Soggetti interessati al settore delle barriere di sicurezza stradale,che le
disposizioni transitorie di cui al comma 3, art. 3, del D.M. 21.06.2004,
pubblicato in G.U. n. 182, del 05.08.2004, hanno previsto un termine di tre
anni, a decorrere dall’entrata in vigore di detto decreto, per la validità
delle omologazioni rilasciate ai sensi delle previgenti normative. Con la presente nota
esplicativa si chiariscono gli aspetti conseguenti tale disposizione, ovvero
che le omologazioni dei dispositivi di sicurezza stradale, rilasciate ai sensi
della normativa antecedente il D.M. 21.06.2004, hanno mantenuto la loro
validità fino al 20.08.2007. Pertanto le circolari
emanate ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 223 del 18.02.1992, che avevano reso
pubblica l’avvenuta omologazione di almeno due barriere per ciascuna
destinazione e classe, e conseguentemente resa obbligatoria, trascorsi sei mesi
dalla pubblicazione, l’installazione di dispositivi omologati , hanno perso la
loro efficacia operativa. Dalla data del
20.08.2007, sono applicabili le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 3 del
D.M. 21.06.2004. Pertanto gli enti appaltanti, per le opere le cui procedure di
affidamento (bando di gara) non hanno avuto inizio alla data del 20.08.2007,
devono richiedere dispostivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3
e 4, acquisendo ai fini della verifica di rispondenza alle suddette norme,
rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione
secondo le norme ISO EN 17025. Si richiama
l’attenzione sull’importanza di tale verifica di rispondenza, che non si deve
tradurre in un mero riscontro formale dell’esistenza di rapporti di crash test
redatti secondo le EN 1317, ma deve consistere in un esame tecnico dei loro
contenuti congiunto alla valutazione dei relativi eventuali certificati di
omologazione rilasciati ai sensi della previgente normativa, ed in particolare
alle indicazioni, prescrizioni e limitazioni in essi contenute. Si precisa che dal
20.08.2007 l’installazione di dispositivi omologati unicamente ai sensi delle
precedenti normative può essere effettuata nel solo caso in cui le relative
procedure di affidamento avevano già avuto inizio prima di tale termine. Si ricorda che, a
titolo informativo, l’elenco aggiornato delle barriere omologate ai sensi del
D.M. 21.06.2004 è disponibile sul sito internet dell’ex Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it), nelle more del
trasferimento sul sito del Ministero dei Trasporti.
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