Assicurazione obbligatoria – Accertamento delle violazioni
amministrative – Contestazioni – Verbale – Depenalizzazione – Cartella
esattoriale o avviso di mora – Opposizione – Azione conseguenti – Opposizione
all’atto sanzionatorio ex L. n. 689/1981 – Opposizione all’esecuzione -
Opposizione agli atti esecutivi _ Presupposti rispettivi e regime di
impugnazione delle relative decisioni – Fattispecie relativa ad opposizione
avverso avviso di mora In relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di
mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le
seguenti azioni: 1) l’opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n.
689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante
preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del
verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare
l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti
sanzionatori; cioè avviene, in particolare,allorché l’opponente contesti il
contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta ala momento
della notifica della cartella; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la
mancanza di un titolo legittimamente l’iscrizione stessa, o si adducano fatti
estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza
che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice
competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615,
primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della
sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per
l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l’opposizione agli atti
esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine
di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la
ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del
procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti
la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A
tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il
ricorso per cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi –
rispettivamente, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 e del
combinato disposto degli artt. 111 Cost. e 618, ultimo comma, c.p.c. – mentre
nella ipotesi di opposizione all’esecuzione, la sentenza di primo grado è
impugnabile mediante il rimedio processuale dell’appello. (Nella specie,
relativa ad opposizione avverso avviso di mora – emesso in riferimento a
sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del codice della
strada – con la quale era stata edotta l’avvenuta prescrizione, dopo
l’irrogazione della sanzione, della pretesa sanzionatoria e quindi
l’inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo, la S.C. ha ritenuto competente
il giudice di pace ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., a conoscere
della impugnazione e dichiarato, quindi, inammissibile il ricorso per
cassazione avverso la relativa decisione, essendo previsto in materia di
opposizione all’esecuzione il rimedio dell’appello). |
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