I nomadi, anche di
giovane età, che forniscono false generalità ed hanno precedenti penali non
possono avvalersi del patteggiamento e pertanto non possono ottenere la
sospensione condizionale della pena in virtù della scelta del rito alternativo.
Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando
una sentenza pronunciata nel 2004 dal Tribunale di Modena con la quale una
ragazza nomade, della quale non erano chiare le generalità, e che era stata più
volte colta in flagrante mentre rubava negli appartamenti, aveva patteggiato la
pena per il reato di tentato furto aggravato in un’abitazione. Il giudice,
rilevando la giovane età dell’imputata e l’esistenza di precedenti penali “non
ostativi”, le aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena. Contro
tale decisione il Procuratore Generale di Bologna aveva proposto ricorso in Cassazione,
osservando che “l’incertezza sull’effettiva identità dell’imputata, già
condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio
con la possibilità di ritenere a ragion veduta che l’imputata si asterrà dal
commettere ulteriori reati”. La Suprema Corte ha condiviso tali argomentazioni
sottolineando che “le considerazioni sulla giovane età e sull’esistenza di
precedenti penali «non ostativi» nei confronti di un soggetto straniero che non
risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia compiutamente identificato
e che sia stato già condannato o denunciato anche con diverse generalità, non
può consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole”, che deve
essere fondato “in modo particolare sulla personalità dell’imputato al fine di
confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto giudizio prognostico si
concretizza”. Questa in buona sostanza la linea dura adottata dalla Cassazione,
secondo la quale commettono un errore quei giudici che, acconsentendo al patteggiamento
della pena, non mandano in prigione i giovani zingari sorpresi più volte a
rubare e a mentire sulle proprie generalità. (22 novembre 2007)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale,
sentenza n.39852/2007 LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi sigg.
| Dott. Marini Lionello | Presidente | 1. | Dott. Campanato Graziana | Consigliere | 2. | Romis Vincenzo | Consigliere | 3. | Foti Giacomo | Consigliere | 4. | Bricchetti Renato | Consigliere |
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Avverso la sentenza pronunciata in
data 21 maggio 2004 dal Tribunale – in composizione monocratici – di Modena nel
procedimento contro S. S., nata a Monza il 3 ottobre
1985 (alias S. S. nata in Bosnia – Erzegovina il 25 giugno 1989; R. S., nata in
Jugoslavia il 3 luglio 1985; S. L. nata in Croazia il 16 novembre 1986; S. L. ,
nata in Croazia il 23 luglio 1988; S. A., nata in Croazia il 10 ottobre 1989);
- sentita la relazione del consigliere Dott. Renato Bricchetti;
- lette le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in
persona del S. Procuratore Generale dotto. Giovanni Galati, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in
epigrafe, il Tribunale di Modena applicava, a norma dell’articolo
444, c.p.p. [1], a S. S., per concorso nel delitto tentato di furto
in abitazione aggravato dalla circostanza della violenza sulle cose, commesso
in Modena il 20 maggio 2004, le pene concordate. Riconosceva all’imputata la
sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l’efficacia
della richiesta. La prognosi favorevole era fondata
sulla giovane età dell’imputata e sull’esistenza di precedenti penali "non
ostativi".
2. Avverso l’anzidetta sentenza, ha
proposto ricorso per cassazione il procuratore Generale presso la Corte di
appello di Bologna, chiedendone l’annullamento. Deduce mancanza ed illogicità
della motivazione sulla sospensione condizionale della pena. Rileva, in particolare, che
l’incertezza sull’effettiva identità dell’imputata, già condannata o denunciata
con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di
ritenere a ragion veduta che l’imputata si asterrà dal commettere ulteriori
reati.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di
accoglimento. 3.1 L’articolo 444, comma 3,
c.p.p. prevede che l’imputato, nel formulare la richiesta di patteggiamento,
possa subordinare l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale
della pena. In questo caso, tuttavia, il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa,
rigetta la richiesta. E, nel caso in esame, il giudice
avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, rigettare la richiesta, in altre parole
non pronunciare la sentenza di applicazione concordata della pena. La doglianza è fondata. 3.2. Nel caso in cui l’imputato
abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione
della sospensione condizionale, in presenza del consenso del pubblico ministero
il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio,
ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in toto
la richiesta di patteggiamento (cfr. Cass. III 10 aprile 2001, Boccioni, RV
219520; Cass. VI 29 novembre 1999, Della Penna, RV 215784). Ciò nondimeno, il giudice resta
investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve
rigettare la richiesta se la verifica conduca a rilevare la sussistenza di
condizioni ostative alla concessione del beneficio. Se il giudice non si adegua a tale
regula juris la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo nella
parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di
un’istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio
con trasmissioni degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso (Cass. VI 5
novembre 1998, Bruno, RV 212905). 3.3. Le considerazioni sulla
giovane età e sull’esistenza di precedenti penali "non ostativi" nei
confronti di un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in
Italia, che non sia compiutamente identificato e che sia stato già condannato o
denunciato anche con diverse generalità, non può consentire la formulazione di
un giudizio prognostico favorevole, il quale, ai sensi dell’articolo 164,m
primo comma, c.p., deve essere fondato in modo particolare sulla personalità
dell’imputato al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto
giudizio prognostico si concretizza (cfr. Cass. II 24 gennaio 1995, p.m. in c.
Slimani, RV 201760).
4. La sentenza impugnata va,
pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di
Modena per l’ulteriore corso.
PER QUESTI
MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 26
settembre 2007 Il Consigliere Estensore Il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 OTTOBRE 2007
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