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Corte di Cassazione 22/11/2007

Giurisprudenza di legittimità - Niente patteggiamento per recidivi nel furto
Linea dura per chi viene sorpreso più volte a rubare e fornisce false generalità

(Cassazione 39852/2007)

I nomadi, anche di giovane età, che forniscono false generalità ed hanno precedenti penali non possono avvalersi del patteggiamento e pertanto non possono ottenere la sospensione condizionale della pena in virtù della scelta del rito alternativo. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando una sentenza pronunciata nel 2004 dal Tribunale di Modena con la quale una ragazza nomade, della quale non erano chiare le generalità, e che era stata più volte colta in flagrante mentre rubava negli appartamenti, aveva patteggiato la pena per il reato di tentato furto aggravato in un’abitazione. Il giudice, rilevando la giovane età dell’imputata e l’esistenza di precedenti penali “non ostativi”, le aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena. Contro tale decisione il Procuratore Generale di Bologna aveva proposto ricorso in Cassazione, osservando che “l’incertezza sull’effettiva identità dell’imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragion veduta che l’imputata si asterrà dal commettere ulteriori reati”. La Suprema Corte ha condiviso tali argomentazioni sottolineando che “le considerazioni sulla giovane età e sull’esistenza di precedenti penali «non ostativi» nei confronti di un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia compiutamente identificato e che sia stato già condannato o denunciato anche con diverse generalità, non può consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole”, che deve essere fondato “in modo particolare sulla personalità dell’imputato al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto giudizio prognostico si concretizza”. Questa in buona sostanza la linea dura adottata dalla Cassazione, secondo la quale commettono un errore quei giudici che, acconsentendo al patteggiamento della pena, non mandano in prigione i giovani zingari sorpresi più volte a rubare e a mentire sulle proprie generalità. (22 novembre 2007)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.39852/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.


Dott. Marini LionelloPresidente
1.Dott. Campanato GrazianaConsigliere
2.Romis VincenzoConsigliere
3.Foti GiacomoConsigliere
4.Bricchetti RenatoConsigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.
Avverso la sentenza pronunciata in data 21 maggio 2004 dal Tribunale – in composizione monocratici – di Modena nel procedimento contro S. S., nata a Monza il 3 ottobre 1985 (alias S. S. nata in Bosnia – Erzegovina il 25 giugno 1989; R. S., nata in Jugoslavia il 3 luglio 1985; S. L. nata in Croazia il 16 novembre 1986; S. L. , nata in Croazia il 23 luglio 1988; S. A., nata in Croazia il 10 ottobre 1989);

  • sentita la relazione del consigliere Dott. Renato Bricchetti;
  • lette le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dotto. Giovanni Galati, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena applicava, a norma dell’articolo 444, c.p.p. [1], a S. S., per concorso nel delitto tentato di furto in abitazione aggravato dalla circostanza della violenza sulle cose, commesso in Modena il 20 maggio 2004, le pene concordate.
Riconosceva all’imputata la sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l’efficacia della richiesta.
La prognosi favorevole era fondata sulla giovane età dell’imputata e sull’esistenza di precedenti penali "non ostativi".

2. Avverso l’anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, chiedendone l’annullamento.
Deduce mancanza ed illogicità della motivazione sulla sospensione condizionale della pena.
Rileva, in particolare, che l’incertezza sull’effettiva identità dell’imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragion veduta che l’imputata si asterrà dal commettere ulteriori reati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1 L’articolo 444, comma 3, c.p.p. prevede che l’imputato, nel formulare la richiesta di patteggiamento, possa subordinare l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena.
In questo caso, tuttavia, il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
E, nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, rigettare la richiesta, in altre parole non pronunciare la sentenza di applicazione concordata della pena.
La doglianza è fondata.
3.2. Nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del pubblico ministero il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento (cfr. Cass. III 10 aprile 2001, Boccioni, RV 219520; Cass. VI 29 novembre 1999, Della Penna, RV 215784).
Ciò nondimeno, il giudice resta investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve rigettare la richiesta se la verifica conduca a rilevare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio.
Se il giudice non si adegua a tale regula juris la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un’istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissioni degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso (Cass. VI 5 novembre 1998, Bruno, RV 212905).
3.3. Le considerazioni sulla giovane età e sull’esistenza di precedenti penali "non ostativi" nei confronti di un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia compiutamente identificato e che sia stato già condannato o denunciato anche con diverse generalità, non può consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, il quale, ai sensi dell’articolo 164,m primo comma, c.p., deve essere fondato in modo particolare sulla personalità dell’imputato al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto giudizio prognostico si concretizza (cfr. Cass. II 24 gennaio 1995, p.m. in c. Slimani, RV 201760).

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 26 settembre 2007
Il Consigliere Estensore Il presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 OTTOBRE 2007

Da CittadinoLex.it

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Giovedì, 22 Novembre 2007
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