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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 maggio 2005

Procedure per il rilascio della patente di servizio per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il personale dell’ANAS. (GU n. 108 del 11-5-2005)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2005
Procedure per il rilascio della patente di servizio per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il personale dell’ANAS.
(GU n. 108 del 11-5-2005)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri

Visto l’art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004, n. 246, recante "Norme per il rilascio della patente di servizio";
Visti in particolare gli articoli 1, comma 3 - 2° capoverso e 4 del citato decreto 11 agosto 2004, n. 246;
Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità di rilascio della patente di servizio ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ai dipendenti dell’ANAS;

Decreta

Art. 1.
Rilascio patente di servizio a seguito di esame


1. Al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al personale dell’ANAS, abilitato a svolgere compiti di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera a) CdS ed adibito alla guida di veicoli destinati ai medesimi servizi ovvero di veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali, la patente di servizio é rilasciata dall’Ufficio del SIIT - Settore trasporti competente per territorio, previa frequentazione del corso di qualificazione e superamento di esame finale di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 11 agosto 2004, n. 246.
2. I responsabili degli Uffici dirigenziali centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ANAS individuano il personale che ha titolo a partecipare al corso di qualificazione ed all’esame di cui al comma 1, in quanto adibiti alla guida di veicoli che espletano servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali, ed inviano al Dipartimento per i trasporti terrestri i relativi elenchi corredati di schede descrittive per ciascun dipendente e di ogni documentazione utile ai fini della valutazione da parte del Dipartimento medesimo.
3. I corsi sono organizzati, secondo il programma di cui all’allegato B del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 e, limitatamente all’abilitazione alla guida di autoveicoli, anche mediante raggruppamenti. Gli esami sono svolti presso il Dipartimento per i trasporti terrestri davanti ad una commissione nominata dal capo del Dipartimento composta da almeno tre membri di cui uno appartenente alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato ovvero alla Polizia municipale.

Art. 2.
Rilascio della patente di servizio nel periodo transitorio


1. Al personale di cui all’art. 1, che alla data del 16 ottobre 2004 risulta essere stato adibito nei tre anni precedenti, in modo continuativo, a compiti di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera a) CdS ed alla guida di veicoli destinati al medesimo servizio ovvero alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio é rilasciata, sulla base della patente posseduta, dal SIIT di competenza - Settore trasporti, senza necessità di frequentare il corso e di sostenere il relativo esame finale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i responsabili degli uffici presso i quali gli interessati prestano servizio, rivolgono apposita istanza al direttore generale del SIIT - Settore trasporti, corredata delle schede degli aventi titolo e di ogni documentazione utile a verificarne i requisiti. Il direttore generale del SIIT - Settore trasporti a seguito di istruttoria, rilascia, qualora ne ricorrano i presupposti, la patente di servizio, annotandone i dati nell’apposito campo previsto nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Roma, 2 maggio 2005



Il capo del dipartimento: Fumero


Giovedì, 12 Maggio 2005
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