IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Visto l’art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato
allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11
agosto 2004, n. 246, recante "Norme per il rilascio della patente
di servizio";
Visti in particolare gli articoli 1, comma 3 - 2° capoverso e 4
del citato decreto 11 agosto 2004, n. 246;
Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità
di rilascio della patente di servizio ai dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nonché ai dipendenti dell’ANAS;
Decreta
Art. 1.
Rilascio patente di servizio a seguito di esame
1. Al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ed al personale dell’ANAS, abilitato a svolgere compiti
di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera a) CdS ed
adibito alla guida di veicoli destinati ai medesimi servizi ovvero di
veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione utilizzati per
l’espletamento di compiti istituzionali, la patente di servizio é
rilasciata dall’Ufficio del SIIT - Settore trasporti competente per
territorio, previa frequentazione del corso di qualificazione e superamento
di esame finale di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 11 agosto 2004,
n. 246.
2. I responsabili degli Uffici dirigenziali centrali e periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ANAS individuano
il personale che ha titolo a partecipare al corso di qualificazione
ed all’esame di cui al comma 1, in quanto adibiti alla guida di veicoli
che espletano servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità
dell’Amministrazione utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali,
ed inviano al Dipartimento per i trasporti terrestri i relativi elenchi
corredati di schede descrittive per ciascun dipendente e di ogni documentazione
utile ai fini della valutazione da parte del Dipartimento medesimo.
3. I corsi sono organizzati, secondo il programma di cui all’allegato
B del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 e, limitatamente all’abilitazione
alla guida di autoveicoli, anche mediante raggruppamenti. Gli esami
sono svolti presso il Dipartimento per i trasporti terrestri davanti
ad una commissione nominata dal capo del Dipartimento composta da almeno
tre membri di cui uno appartenente alla specialità Polizia stradale
della Polizia di Stato ovvero alla Polizia municipale.
Art.
2.
Rilascio della patente di servizio nel periodo transitorio
1. Al personale di cui all’art. 1, che alla data del 16 ottobre 2004
risulta essere stato adibito nei tre anni precedenti, in modo continuativo,
a compiti di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera
a) CdS ed alla guida di veicoli destinati al medesimo servizio ovvero
alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali
dell’Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio é
rilasciata, sulla base della patente posseduta, dal SIIT di competenza
- Settore trasporti, senza necessità di frequentare il corso
e di sostenere il relativo esame finale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i responsabili degli uffici
presso i quali gli interessati prestano servizio, rivolgono apposita
istanza al direttore generale del SIIT - Settore trasporti, corredata
delle schede degli aventi titolo e di ogni documentazione utile a verificarne
i requisiti. Il direttore generale del SIIT - Settore trasporti a seguito
di istruttoria, rilascia, qualora ne ricorrano i presupposti, la patente
di servizio, annotandone i dati nell’apposito campo previsto nell’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.
Roma,
2 maggio 2005
Il
capo del dipartimento: Fumero