Giurisprudenza di legittimità La Corte,
sviluppando il principio già enunciato dalle sezioni unite con sentenza n.
13226 del 2007, specifica che può considerarsi “adottato entro un termine
ragionevole” il provvedimento cautelare di sospensione provvisoria della
patente di guida se emanato dal Prefetto entro 90 giorni dal ricevimento del
rapporto. Svolgimento del
processo La Prefettura di Messina
impugna per cassazione nei confronti di G. M., la sentenza con la quale il G.d.P.
di Messina, accogliendo l’opposizione proposta da a M. G., ha dichiarato nullo
l’opposto decreto prefettizio di sospensione della patente di guidai adottato,
ai sensi dell’art. 223 C.d.S., per essere stata contestata
all’opponente, in quanto coinvolta in un sinistro stradale nel quale una persona
aveva riportato lesioni, la violazione dell’art. 145 C.d.S.. L’intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione In relazione ad entrambi i motivi, che, attesa
l’intrinseca connessione, si esaminano congiuntamente, si osserva che, contrariamente
all’assunto del G. di P., il periodo di tre mesi trascorsi dal ricevimento del
rapporto, non è di per sé idoneo a far venir meno il carattere
cautelare dell’opposto provvedimento di sospensione della patente, emesso ai
sensi dell’art. 223 Co. 2 C.d.S.. Come questa Corte ha già rilevato, il provvedimento
prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del
nuovo codice della strada si caratterizza per essere provvedimento
amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare
e per essere necessariamente preventivo rispetto all’applicazione della
sanzione accessoria definitiva, nonché strumentalmente e teleologicamente teso
a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il
conducente del veicolo, resosi responsabile di illeciti inerenti alla
circolazione, continui nell’esercizio di un’attività - quella
di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa; tanto che da tale peculiarità
di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria
irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione
amministrativa accessoria in sede penale, non può neppure essere imputato al
periodo di durata di essa. Sulla questione del termine entro il quale il
provvedimento in discussione debba essere adottato, in difetto di specifica
disposizione normativa, si è avuto contrasto giurisprudenziale,
a composizione del quale le SS.UU. di questa Corte, con la recente sentenza
3.4.07 n. 13226, accogliendo le tesi già prospettate da Cass. 15.4.05 n. 7813 e
2.11.04 n. 21048, hanno ritenuto che il provvedimento sia da considerare
illegittimo ove non sia adottato entro un lasso di tempo ragionevole, tale da
consentire una giustificazione della sua funzione cautelare, alla quale la
legittimità della sua adozione è ontologicarnente collegata. Nella specie, la valutazione del G.d.P., che ne
ha affermato la tardività, oltre ad essere apodittici, priva com’è di qualsiasi
valutazione in ordine al concreto svolgimento della prescritta fase istruttoria
ed alle esigenze della stessa (basti considerare che, una volta ricevuti gli
atti, il Prefetto deve, a sua volta, trasmetterli per il parere al competente
Dipartimento per i trasporti terrestri che ha quindici giorni di tempo per
esprimerlo, inviandolo poi al Prefetto), non tiene conto che lo stesso art. 2
della L 241/90 sul procedimento amministrativo, nella formulazione novellata
attualmente in vigore, considera normale per l’adozione d’una determinazione da
parte della P.A. il termine di novanta giorni. Termine entro il quale il provvedimento in discussione
è stato adottato e che va, pertanto, considerato ragionevole, donde la
legittimità del provvedimento stesso. Il ricorso merita, dunque, accoglimento e l’impugnata
sentenza va, pertanto, cassata, peraltro senza rinvio, potendo questa Corte
decidere nel merito allo stato degli atti ex art. 384 CPC e respingere
l’originaria opposizione. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non
v’ha luogo a provvedere in difetto della nota delle spese vive affrontate
dal1’Amministrazione per la difesa a mezzo funzionario. P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, respinge l’originaria opposizione; condanna
G. M. alle spese che liquida in € 450,OO per onorari oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Camera
di Consiglio addì 1 04.2P07. Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2007 |
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