Allegati: 2 Indirizzi … omessi OGGETTO: “STA cooperante” - Immatricolazione di
veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. AVVERTENZA Con circolare prot. n.
5981/M352 del 2 dicembre 2005, erano
state impartite le prime istruzioni
operative necessarie per la gestione delle procedure telematiche di
immatricolazione dei veicoli provenienti dall’ambito comunitario mediante
procedura “STA cooperante”. ********** PREMESSE Com’è noto,
il d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nella formulazione originale, escludeva
dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista” tutte
le immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti dall’estero, attraverso
canali di importazione non ufficiali, nonché dei veicoli usati dotati di carta
di circolazione rilasciata da uno Stato Estero. Con il
d.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 detto limite è stato in parte superato, prevedendo
che dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista”
restino escluse le sole immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti,
attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati non aderenti alla
U.E. o allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati
in uno dei predetti Stati. In altre parole, l’applicabilità della procedura
“Sportello telematico dell’automobilista” è stata implicitamente estesa all’immatricolazione
di veicoli nuovi provenienti dagli Stati membri della U.E. e dagli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione
non ufficiali, nonché i veicoli usati provenienti dai predetti Stati. E’
altrettanto noto che, in sede di immatricolazione di detti veicoli, deve essere
comprovato l’assolvimento degli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario e a
tal fine, in forza delle procedure sinora in uso, è stata richiesta
l’acquisizione di apposita documentazione cartacea destinata ad essere
trasmessa alle locali Agenzie delle Entrate per le verifiche di merito. Si
tratta, tuttavia, di una procedura che mal si concilia con i principi che
regolano lo “S.T.A. cooperante”, il quale si fonda sulla immediatezza (tempo
reale) e sulla contestualità delle operazioni di motorizzazione e delle
formalità P.R.A.. In ciò
risiedono le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il d.P.R. n. 224/2004,
introducendo il comma 1-bis all’art. 1 del d.P.R. n. 358/2000, ha demandato ad
apposita Convenzione tra questa Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate e
l’Agenzia delle Dogane la definizione di nuove procedure per la trasmissione
dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali in parola. Sulla
base di tali presupposti, con circolare prot. n. 3750/M360 del 22 settembre
2004 si era, conseguentemente,
evidenziata l’impossibilità di avviare la concreta applicazione della nuova
disciplina introdotta dal d.P.R. n. 224/2004, in attesa della stipula della
summenzionata Convenzione, in seguito avvenuta nel maggio 2007. Sempre nell’intento di garantire un sistema
efficiente ed efficace di controllo sull’adempimento degli obblighi IVA
intracomunitari, con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
è stato poi stabilito che i soggetti di imposta sono tenuti a comunicare a
questo Dipartimento, prima dell’immatricolazione, una serie di dati
relativi all’acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi,
compreso il caso in cui i medesimi veicoli siano oggetto di passaggio interno
successivo all’acquisto intracomunitario stesso (art. 1, comma 378). I contenuti e le modalità di comunicazione dei
predetti dati sono stati disciplinati, a norma dell’art. 1, comma 379, della
medesima legge finanziaria, con decreto adottato dallo scrivente, di concerto
con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’8 giugno 2005 (in G.U. n. 154
del 5 luglio 2005), al quale si è data attuazione con i “File Avvisi” n. 54 del
20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005. L’art. 1, comma 379, della legge finanziaria 2005
prescrive, inoltre, che i dati acquisiti propedeuticamente all’immatricolazione
debbano essere trasmessi telematicamente da questo Dipartimento all’Agenzia
delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane, con le procedure definite con la
stessa Convenzione prevista dall’art. 1-bis del D.P.R. n. 358/2000. Infine, l’art. 9 del decreto-legge 3
ottobre 2006, convertito in legge 24 novembre 2006, n. Detto modello è stato approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007. Tale ulteriore innovazione ha reso altresì
necessaria la modifica del richiamato decreto dirigenziale dell’8 giugno 2005,
realizzata con il decreto del 30 ottobre 2007, anch’esso adottato di concerto
con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la cui entrata in vigore è stata
fissata al 3 dicembre 2007. In particolare, le modifiche introdotte
impongono:
- l’estensione anche ai veicoli usati
degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari; - l’acquisizione al sistema
informativo di questo Dipartimento di ulteriori nuovi dati, quali il codice
di immatricolazione, ovvero il numero di omologazione, che sarà rilasciato
o convalidato dagli UMC, abilitando in tal modo i veicoli alla successiva
immatricolazione; - il prezzo di acquisto del veicolo; Allo stato attuale, quindi, risultano
adottate tutte le disposizioni normative necessarie per dare concreta
attuazione sia alla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 358/2000 sia nella legge
finanziaria Conseguentemente, scopo della presente
circolare è quello di impartire le istruzioni applicative necessarie al fine
della operatività delle nuove procedure. DATA DI AVVIO Le nuove procedure, parzialmente già avviate a decorrere dal 5 dicembre 2005 sulla base delle istruzioni diramate con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005,
saranno operative, secondo le innovazioni illustrate dalla presente circolare,
a partire dal 3 dicembre 2007. Resta fermo,
pertanto, che il “Prenotanazionalizzazioni” continuerà ad essere utilizzato:
Dalla medesima data del
3 dicembre 2007, inoltre, saranno rese operative le innovate applicazioni informatiche, le cui specifiche tecniche
sono consultabili dagli UMC sul browser
http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/indexman.html e nel Manuale ad uso degli
operatori del settore, allegato alla presente circolare, sul sito www.trasporti.gov.it.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo
“ESCLUSIONI”, le nuove procedure di immatricolazione concernono :
Al
riguardo si tenga presente che:
a) i veicoli mai immatricolati; b) i veicoli immatricolati allorchè ricorra una delle seguenti
condizioni: - percorrenza non superiore a seimila
chilometri; ovvero - cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla
data della prima immatricolazione;
i
veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione
della: 1. percorrenza superiore a
seimila chilometri; 2. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima
immatricolazione (anche se temporanea). In
allegato alla presente circolare è fornito l’elenco aggiornato dei Paesi facenti parte della U.E. e di quelli aderenti
allo Spazio economico europeo (All. 1). ESCLUSIONI Tenuto
conto dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente
circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con
circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse
dalle procedure di “STA cooperante” le seguenti ipotesi di “nazionalizzazione”:
Inoltre, indipendentemente dal fatto
che i veicoli per i quali è richiesta la “nazionalizzazione” provengano da
Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero da Paesi aderenti o non allo Spazio
economico europeo, debbono altresì ritenersi esclusi:
PRESUPPOSTI PER L’IMMATRICOLAZIONE E’ noto che l’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005, subordina l’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario all’acquisizione al sistema informativo di questo Dipartimento dei dati
relativi all’acquisto stesso (e agli eventuali passaggi interni successivi) del
veicolo, compreso il numero di telaio. E’ altrettanto noto che l’obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una
portata di carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con
riferimento alle “nazionalizzazioni” espletabili con “STA cooperante” sia per
le nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall’ambito europeo che restano
escluse dallo “STA cooperante”. In entrambi i casi, quindi, il sistema
informativo inibirà automaticamente la possibilità di immatricolare quei
veicoli per i quali non siano stati già acquisiti i dati relativi all’acquisto
intracomunitario. Al riguardo, si
ribadisce che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalle recenti
disposizioni richiamate nelle “PREMESSE”, i dati da comunicare al sistema
informativo di questo Dipartimento ricomprendono ora anche il codice di
immatricolazione ovvero il numero di omologazione, e che le nuove procedure
trovano applicazione anche con riguardo ai veicoli usati oggetto di
acquisto intracomunitario I dati oggetto di
comunicazione da parte dei soggetti di imposta vengono poi trasmessi in via
telematica, ad opera del CED di questo Dipartimento, all’Agenzia delle Entrate
e all’Agenzia delle Dogane. Di conseguenza,
avvalendosi delle nuove modalità di pagamento del riformato modello F 24,
l’Agenzia delle Entrate verifica che, per ciascun veicolo nuovo od usato
oggetto di acquisto intracomunitario, siano stati correttamente assolti gli
obblighi IVA e ne dà comunicazione alla banca dati del CED di questo
Dipartimento. In conclusione quindi, a
decorrere dal 3 dicembre 2007, tutti i veicoli nuovi od usati oggetto di
acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli esclusi dalle procedure dello
“STA cooperante”, potranno essere immatricolati solo a condizione che: - siano
stati assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo decreto
dirigenziale 30 ottobre 2007; - dal
sistema informativo di questo Dipartimento risulti la loro abilitazione alla
immatricolazione, il cui presupposto tecnico risiede nel rilascio o nella
convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione; - risulti
acquisita al sistema informativo di questo Dipartimento la conferma circa l’assolvimento
degli obblighi IVA relativi agli acquisti intracomunitari con fattura recante
data a decorrere dal 3 dicembre 2007. ABILITAZIONE
ALLA IMMATRICOLAZIONE
Al fine del perfezionamento della
comunicazione dei dati relativi all’acquisto intracomunitario di un veicolo
nuovo od usato, deve essere richiesto ad un UMC il rilascio del relativo codice
di immatricolazione ovvero del relativo numero di omologazione; se già
conosciuto, deve comunque esserne richiesta la convalida da parte del medesimo
UMC. Al fine
del rilascio del codice di immatricolazione o del numero di omologazione
e della conseguente abilitazione alla immatricolazione del veicolo, si dispone
quanto segue:
Nell’ipotesi
residuale in cui la richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero
del numero di omologazione sia presentata dal richiedente l’immatricolazione,
anche per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale STA al quale
sia stata affidata l’operazione di immatricolazione, si tenga conto delle
procedure di seguito illustrate. A) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del
numero di omologazione presentata direttamente dal richiedente
l’immatricolazione presso il competente UMC – In tal caso: A.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza
di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori
imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già
versate per l’istanza di immatricolazione: A.2) la richiesta di cui al punto A.1) deve essere redatta in un’unica
copia e non vi deve essere allegata alcuna documentazione tecnica (nemmeno in
copia fotostatica), essendo quest’ultima già prodotta a corredo dell’istanza di
immatricolazione; A.3) poiché la richiesta è presentata unitamente all’istanza di
immatricolazione, l’UMC procede unicamente ad assegnare marca operativa a
quest’ultima, secondo le procedure in uso; A.4) l’UMC, verificata la completezza e la regolarità di tutta la
documentazione allegata alla istanza di immatricolazione, procede
preliminarmente alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo, quindi
provvede ad immatricolarlo entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi
decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di immatricolazione stessa; A.5) in caso di accertate irregolarità nella documentazione, l’UMC
respinge l’istanza di immatricolazione, indicandone i motivi nonché le
eventuali integrazioni del caso. B) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del
numero di omologazione presentata dal richiedente l’immatricolazione per il
tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA - In tale ipotesi: B.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza
di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori
imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già
versate per l’istanza di immatricolazione; a tal fine, fanno fede le
annotazioni che lo Studio di consulenza è tenuto a riportare nel registro
giornale (art. 6, legge n. 264/1991), la cui regolare tenuta è soggetta alla
vigilanza delle Province e dei Comuni (art. 9, legge n. 264/1991), oltre che
degli organi di polizia anche per quanto attiene alle eventuali responsabilità
per danno all’erario; B.2) la
richiesta deve essere redatta in triplice copia ed essere corredata da tutta la
documentazione tecnica richiesta ai fini della immatricolazione del veicolo
(cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA”); nella richiesta, inoltre, deve
essere specificato l’elenco della documentazione allegata; B.3) si applicano altresì le stesse modalità già descritte ai precedenti
punti 2, 4, 5, 6 e 7. Le
medesime procedure si applicano altresì nell’ipotesi di abilitazione alla
immatricolazione del veicolo a seguito di convalida del codice di
immatricolazione ovvero del numero di omologazione, che il richiedente abbia
acquisito direttamente o per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato
quale STA. In tal
caso, nella richiesta dovrà altresì essere indicato il codice di
immatricolazione ovvero il numero di omologazione del quale si chiede la
convalida. La descritta procedura di abilitazione alla
immatricolazione, conseguente al rilascio o alla convalida del codice di
immatricolazione ovvero del numero di omologazione si applica a tutti i veicoli
nuovi od usati il cui acquisto intracomunitario e le eventuali successive
cessioni interne siano state comunicate a partire dal 3 dicembre 2007. Di conseguenza, solo per i veicoli i cui
dati siano già stati acquisiti anteriormente al 3 dicembre 2007, si potrà
procedere alla loro immatricolazione in assenza di preventiva abilitazione da
parte degli UMC; tuttavia, se successivamente al 3 dicembre 2007 per i medesimi
veicoli vengono acquisite al sistema informativo di questo Dipartimento nuove
comunicazioni (es. conseguenti a cessioni interne), sarà comunque necessario
comunicare anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di
omologazione, con conseguente abilitazione alla immatricolazione da parte degli
UMC. DOCUMENTAZIONE TECNICA Alla richiesta di immatricolazione deve essere allegata la
documentazione tecnica di seguito elencata a seconda che si tratti di veicoli
mai immatricolati ovvero di veicoli già immatricolati in uno Stato membro della
U.E. o aderente allo Spazio economico europeo. A) VEICOLI L’ipotesi riguarda i veicoli muniti di omologazione
comunitaria ovvero di omologazione
nazionale (vale a dire rilasciata in Italia), giacchè quelli sprovvisti di
tali omologazioni sono soggetti a preventivo controllo tecnico e,
conseguentemente, la loro immatricolazione non è gestibile con le procedure di
“STA cooperante”. La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la
seguente:
Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base
richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei
veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene
i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del veicolo necessari per
la compilazione della carta di circolazione italiana. Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato
presso questo Dipartimento, attraverso il deposito della propria firma, la
sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata
presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di
comprovare sia l’autenticità della firma sia la qualità di legale
rappresentante.
Si
tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione comunitaria
è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie
particolari, è comunque consentita l’immatricolazione “in deroga”,
secondo quanto previsto dalle norme comunitarie. In tal
caso, la documentazione deve essere integrata con:
B) VEICOLI GIA’
IMMATRICOLATI In tal caso, debbono essere prodotti: a) carta di circolazione,
comprensiva della Parte II se rilasciata, cui
va allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa
sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla
direttiva 1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive; b) una delle seguenti attestazioni recante dati
tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione
estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione
italiana): b.1) scheda tecnica
integrativa, corredata dalla relativa traduzione, Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere
rilasciata: - a
cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità
e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al
precedente punto A.); ovvero - da un
ente privato estero autorizzato; ovvero - dalla
competente autorità pubblica estera. Si ricorda, infine, che per i veicoli
immatricolati nei Paesi recentemente entrati
a far parte della U.E (Bulgaria,Cipro,
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,Romania, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive
comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se
avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004. b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato,
ovvero una fotocopia dello stesso; in
questo caso non è richiesta né la legalizzazione della firma apposta sul C.O.C.
stesso né l’autenticazione della fotocopia; b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del
costruttore. Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono
memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di
omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione. c)
targhe di immatricolazione, se rilasciate dallo Stato estero e non siano state
fabbricate a cura degli interessati, secondo le disposizioni vigenti. In tutti i casi in cui è
prevista la traduzione dei documenti che debbono essere prodotti al fine della
“nazionalizzazione”, si applicano le modalità di cui all’art. 33, comma 3, del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), il
quale prescrive che agli atti e ai documenti formati all’estero, e da valere
nello Stato italiano, “deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale”. Al riguardo, si tenga
conto che:
Si segnala, infine, che
dalla carta di circolazione deve essere dedotto il dato relativo ai controlli
periodici cui il veicolo è stato eventualmente sottoposto. Al riguardo, occorre
evidenziare che la carta di circolazione può recare la data di effettuazione
dell’ultima revisione, ovvero la data di scadenza della revisione stessa. Si tenga presente,
però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di revisione, la
stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno successivo alla
prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni). Venerdì, 30 Novembre 2007 email
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