Foto Blaco – archivio Asaps
Se prendo una multa per
eccesso di velocità, quante possibilità ho di evitarla presentando un ricorso?
Dipende. Non solo dalle
circostanze dell’infrazione, com’è ovvio. Ma anche dalle leggi e dalle
rispettive interpretazioni, che specie negli ultimi anni sono cambiate non
poco. Questo secolo si è aperto all’insegna del lassismo: le norme erano meno
severe rispetto a oggi e molti giudici di pace erano inclini ad annullare
verbali che sembravano inattaccabili. Così, nel marzo 2002, la Polizia stradale
organizzò a Roma un incontro nazionale di chiarimento con i magistrati. Tra
l’estate dello stesso anno e quella del 2003, furono varate leggi per
autorizzare i controlli totalmente automatici e il mancato fermo immediato dei
trasgressori, che fino ad allora era motivo di tanti ricorsi. Per questo,
l’attenzione dei guidatori e dei loro avvocati si è spostata in prevalenza
sulla questione della taratura degli apparecchi utilizzati nei controlli. Con
risultati positivi fino alla scorsa estate, quando alcune sentenze della
Cassazione hanno "chiuso la porta". Ma non è detta l’ultima parola:
la Corte è sì autorevole e quindi in grado di influenzare gli altri giudici, ma
formalmente le sue sentenze sono valide solo per il fatto che è stato oggetto
del singolo ricorso. E infatti è giusto di pochi giorni fa la notizia che la
Stradale di Bari ha chiesto un incontro ai giudici di pace locali, che pare
accolgano il 95% dei ricorsi che fanno leva sulla taratura. Dallo scorso
agosto, infine, i controlli devono essere presegnalati e visibili, quindi se
ciò non accade sipuò fare ricorso.
Insomma, la materia è vasta, complessa e sempre in evoluzione. Ecco qualche
chiarimento sulle situazioni più frequenti. Infine, ricorderemo in sintesi le
procedure da seguire per il ricorso.
Mancato fermo immediato
Di fatto, ormai l’articolo 201 del Codice della strada esclude l’eccesso di
velocità dal principio generale secondo cui ogni infrazione va contestata
immediatamente al trasgressore, se è possibile. Ma il mancato fermo può essere
fatto ancora valere quando il controllo è avvenuto con due pattuglie, se il
verbale non specifica che la seconda (quella che si piazza dopo il rilevatore
per fermare i trasgressori) era impegnata in altro o comunque aveva un altro
valido motivo per non intervenire.
Controlli automatici
La misurazione della velocità con apparecchi non presidiati da agenti è
possibile esclusivamente in due casi:
-sulle autostrade e le strade extraurbane principali (le superstrade a doppia
carreggiata nei tratti contrassegnati da cartelli uguali a quelli di
"inizio autostrada", ma a fondo blu anziché verde) nulla da fare: non
c’è alcun obbligo di fermare subito i trasgressori (anche se è comunque lecito
farlo e talvolta viene ancora fatto).
-sulle altre strade extraurbane e sulle urbane di scorrimento (i viali
cittadini con spartitraffico e limite di 60 o 70 orari),
In ogni caso, ogni apparecchio adibito a questo scopo deve essere sottoposto a
taratura annuale.
Taratura
Tecnicamente, è consigliabile tarare i rilevatori di velocità ogni anno, ma ad
oggi ciò è richiesto (e nemmeno dal Codice della strada, ma da una circolare
ministeriale) solo per gli apparecchi non presidiati da agenti (si veda il
punto precedente). Alcuni hanno provato a citare leggi che richiedono la
taratura, ma esse si riferiscono a ben altri strumenti e la Cassazione ha
recentemente chiarito che non c’entrano con i velocimetri.
Comunque, anche da un punto di vista tecnico la taratura non sembra
fondamentale: i rischi di rilevazioni errate sono ridotti dal fatto che, in
caso di problemi , gli apparecchi si mettono automaticamente fuori servizio.
Multa dei vigili fuori città
Il Codice della strada dice che i vigili possono operare su tutto il territorio
del loro Comune e nella prassi è accettato anche che operino aldifuori, se
esistono accordi tra le Amministrazioni locali. In passato qualche giudice di
pace si è spinto a dare ragione a chi lamentava di essere stato colto in fallo
da vigili fuori dal centro abitato, ma la Cassazione ha sconfessato questa
interpretazione.
"Non ero io"
Tranne il caso delle pistole laser (si veda il punto successivo), tutti i
rilevatori di velocità omologati in Italia documentano l’infrazione con
immagini che non vengono inviate al trasgressore per motivi di privacy. Ma le
immagini restano agli atti, per chi volesse verificare. Di solito, gli agenti
annullano direttamente (senza nemmeno stendere il verbale) tutti gli
accertamenti in cui compare più di un veicolo; se non lo fanno, c’è comunque
modo di risalire all’effettivo trasgressore, perché è noto a quale distanza dal
misuratore questi viene fotografato e per individuare subito tale distanza si
mette un segno sull’asfalto, che comparirà nelle immagini; l’incertezza resta
solo se ci sono più veicoli appaiati all’altezza del segno e in quel caso
l’eventuale verbale va per forza annullato.
Telelaser e altre pistole laser
Inizialmente, il Telelaser (e le altre pistole laser che si puntano sui veicoli
e ne misurano la velocità anche a centinaia di metri di distanza) non forniva
la fotografia dell’infrazione e molte sentenze hanno rimarcato che ciò non
garantisce che venga punito l’effettivo trasgressore perché sarebbe possibile
che l’agente punti l’apparecchio sul veicolo sbagliato. Tecnicamente questa
interpretazione è discutibile e ormai molti giudici lo hanno capito. Inoltre,
dal 2003 c’è il Telelaser Digicam, che ha anche la fotocamera digitale.
Limite di velocità non chiaro
Ogni segnale dev’essere ripetuto dopo ogni incrocio o svincolo (altrimenti
chiunque s’immetta non può sapere come deve comportarsi e presume di dover
rispettare solo le regole generali). Se manca la ripetizione, le multe sono da
annullare. Tutto ciò non vale per chi si reimmette sulla carreggiata provenendo
da una proprietà laterale, da un accesso (come le stradine di campagna), da
un’area di servizio o di parcheggio.
Limite di velocità non visibile
Si può presentare ricorso non solo se si può dimostrare che il cartello col
limite di velocità era coperto (da vegetazione, da pannelli lasciati da un
precedente cantiere eccetera), ma anche quando non è ripetuto a sinistra della
carreggiata (su autostrade e superstrade, ciò è obbligatorio, per garantire la
visibilità del limite anche a chi sta superando un camion.
Controlli non visibili
Dal 4 agosto 2007, il decreto Bianchi (Dl 117/07) impone che i controlli di
velocità siano:
-presegnalati (il cartello di preavviso del controllo deve trovarsi non più di
quattro chilometri prima dell’apparecchio);
-ben visibili (non sono stati precisati tutti i criteri di visibilità, ma è
chiaro che comunque un apparecchio montato a bordo di un’auto-civetta ora è
illegale).
Se ciò non accade e si è in grado di dimostrarlo, si può presentare ricorso.
Apparecchi che non misurano la velocità media
Una parte del decreto Bianchi è stata interpretata da un avvocato
romano nel senso che ora tutti gli apparecchi devono essere in
grado di misurare anche la velocità media e non solo quella istantanea, come
accaduto sinora. Nessun rilevatore, tranne il Tutor, è in grado di fare ciò. Se
interpretata così, la norma sarebbe assurda, ma il testo effettivamente non è
chiaro e lascia spazio a dubbi.
LE PROCEDURE - Come presentare i ricorsi
Entro 60 giorni da quando si riceve il verbale si può ricorrere:
-al Prefetto;
-al Giudice di pace.
Il verbale contiene già le indicazioni fondamentali (e se non le contiene va
fatto annullare).
Se il motivo di ricorso non è complesso (mancanza di un segnale, notifica
tardiva eccetera), è sufficiente rivolgersi al Prefetto; se invece si tratta di
far valere una propria interpretazione, sembra più idonea la sede del Giudice
di pace. Per arrivare alla sentenza, spesso occorre un anno.
In caso di respingimento, il Prefetto è tenuto a raddoppiare la multa, il
Giudice di pace no. In ogni caso, non è necessaria l’assistenza di un avvocato,
anche se è consigliabile per chi non ha dimestichezza col diritto o comunque si
trova in una situazione complessa.
di Maurizio Caprinoda IlSole24ore.com
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