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Articoli 01/12/2007

Photored: l’accertamento è valido Anche senza la presenza degli agenti



Chi ha paura del photored? Semafori rossi violati, foto come prove schiaccianti, multe a non finire, giudici di pace qualcosa di più che garantisti: la rilevazione automatica dei passaggi a semaforo rosso non finisce di richiamare polemiche e discussioni, ma intanto il numero delle violazioni è spaventoso con buona pace di chi si fida ancora del semaforo. Se vogliamo metterla sul piano del diritto, il semaforo è un segnale variabile, che prescrive alternativamente, con tempi sincronizzati, su percorsi che si intersecano, il divieto assoluto di procedere o viceversa il via libera. L’art. 41 del codice stradale lo classifica “lanterne semaforiche veicolari normali” e chiarisce quel che ai bambini si insegna oramai alla scuola materna: la luce rossa significa “arresto”, quella gialla “preavviso d’arresto”, la verde “via libera”. Il meccanismo è piuttosto elementare: chi giunge con la luce verde, passa confidando che coloro che incrocerebbero la propria traiettoria, come è doveroso (art. 146 CdS), si siano fermati al rosso. Certo, in ossequio al principio di massima prudenza, la Cassazione consiglia anche a chi passa col verde di essere diligente. Dice la Corte: “il conducente che impegna l’incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esentato dall’obbligo della diligenza nella condotta di guida, che pur non potendo essere richiesta nella massima estensione, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela”. Anche le ragioni per cui il semaforo viene installato sono piuttosto chiare: regolamentano il passaggio in crocevia dove lasciare un segnale di dare la precedenza sarebbe pericoloso e mettere lo stop penalizzerebbe troppo, in condizioni di intenso traffico, una delle direttrici di marcia. Mettendola sul faceto, diciamo che serve a dare uguaglianza e pari opportunità al numeroso popolo degli utenti stradali. Siccome il valore, sotteso alla prescrizione del semaforo rosso, è proverbialmente acquisito nella coscienza comune (si dice in senso figurato, per indicare la battuta d’arresto, lo stop alle azioni, l’aut aut), è piuttosto evidente che poche volte la violazione è involontaria, mentre quasi sempre chi passa lo fa deliberatamente. Così facendo tradisce tre volte: la regola di diritto, quella di comune buon senso, ma soprattutto quella per la quale chi arriva col verde vede tragicamente sgretolarsi, subito dopo aver impegnato l’incrocio, il proprio affidamento circa il “via libera”. Se vogliamo metterla, poi, sul piano sociologico (quello delle politiche di sicurezza e di contenimento del danno), la violazione dell’obbligo di fermarsi col rosso è comportamento deliberatamente deviante, pericoloso in sé, a prescindere dall’evento che possa derivarne. Il massimo della devianza l’hanno raggiunto quelli della “roulette russa”, macabro gioco inventato dal fior fiore della gioventù sulle strade di Rimini e Riccione nelle notti di sballo. Le modalità, semplici, stupide e criminali: corroborati da alcool e droghe eccitanti, a turno il concorrente lancia l’auto a forte velocità su una laterale secondaria incrociando, senza toccare il freno né guardare, la statale; se non ti uccidi vinci la posta in palio. Una roulette russa molto più immorale di quella fatta con la pistola, che uccide solo il giocatore e non anche chi ignaro del pericolo guida sulla strada statale e non ha alcuna voglia di essere iscritto al macabro gioco a sua insaputa. Il problema però è che, stando alle ultime rilevazioni statistiche, a passare col rosso, non sono solo gli sconsiderati del sabato sera, ma una moltitudine di utenti al di sopra di ogni sospetto, per i quali il semaforo non è più rigida regola se non quando proietta il verde. Per questo motivo non ci meravigliamo affatto che la tecnologia abbia cercato di dare un ausilio, dal momento che non è pensabile tenere un vigile a fianco di ogni impianto semaforico. Chi passa, così, viene fotografato seduta stante e successivamente multato, e se la poniamo ancora sul sociologico, non c’è multa più meritata. Su piano del diritto non è sempre andata così liscia. Gli apparecchi che fotografano e sanzionano sono finiti ben presto sotto la lente dei giudici territoriali. Un automobilista beccato dal “photored”, a Castellammare di Stabbia (Na), per esempio, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace (sentenza 14.6.2006), un risarcimento ritenendo illegittimo il verbale redatto a suo carico sulla base della foto scattata al passaggio dall’incrocio. Due sostanzialmente i motivi: l’atto non menzionava né omologazione, né taratura dell’apparecchio; sul posto non era presente nessun agente del traffico a contestare l’infrazione. Così, con una articolata sentenza, il Giudice ha da una parte confermato il verbale e dall’altra, anche se può sembrare un paradosso giuridico, riconosciuto il risarcimento dei danni al trasgressore. Due situazioni antitetiche, il verbale valido e il risarcimento del danno, che il giudice ha ricondotto ad unità con buona pace della pubblica amministrazione condannata a pagare. Andiamo con ordine. L’automobilista passato col rosso, o col giallo, riceve la notifica del verbale e decide di ricorrere: non solo ai sensi della legge 689/1981 per l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo, ma anche per ottenere il risarcimento che, a suo avviso, sarebbe derivato al comportamento illecito della pubblica amministrazione. Ciò nonostante, per stare tranquillo, mette mano alla tasca e paga il verbale. Ora, è piuttosto chiaro, perché testualmente previsto dalla legge, che chi paga chiude sul nascere il contenzioso e non può più ricorrere. L’art. 204 bis del codice della strada prevede, infatti, la possibilità per il trasgressore, di ricorrere al Giudice di pace “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta”. Qui l’amministrazione ha incassato, quindi partita chiusa. Ricordiamo che questa norma è stata recentemente posta sotto la lente della Corte Costituzionale che con la sentenza 471/2005 ne ha però salvata la legittimità, a patto che consenta all’obbligato in solido di ricorrere per conto suo, anche quando il trasgressore abbia già pagato, per contestare la decurtazione dei punti sulla patente. Tornando al nostro caso, per quanto riguarda il verbale, il giudice ne ha costatata l’oblazione ed ha quindi respinto la domanda di annullamento. Tutt’altra storia per il risarcimento del danno. La logica comune avrebbe fatto pensare che passata indenne la liceità del verbale, la questione del risarcimento sarebbe stata archiviata, come dicono i giuristi, de plano. Invece, secondo una argomentata motivazione il Giudice di Castellammare ha dimostrato il contrario. C’è un ostacolo: il multato chiede di essere risarcito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ma ad essere stato leso non è un suo diritto, ma un semplice interesse legittimo (cioè la pretesa di veder applicata correttamente la legge nei propri riguardi). Ora, di quale interesse legittimo stiamo parlando, se l’atto – cioè la multa – ha esplicato i suoi effetti, non è stato dichiarato illegittimo e non è nemmeno più opponibile? Una domanda lecita fino al 1999 quando, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 500/99 ha fornito una risposta molto eloquente. Secondo l’alto collegio, sussiste la responsabilità della pubblica amministrazione anche quando è leso un interesse legittimo a prescindere dalla caducazione o meno del procedimento amministrativo. Da parte sua il Consiglio di Stato, ha poi chiarito che esiste violazione dell’interesse legittimo se si riscontra la colpevolezza della P.A. (C. di Stato, sentenza n. 32/2005). C’è anche da dire, però, che su questo gli interpreti non hanno manifestato pacifica concordia. Secondo il giudice, comunque, siccome il verbale non riporta i dati di omologazione dello strumento, non fa cenno alla taratura e non è affatto provata la presenza sul posto di un agente ad accertare la violazione, la colpevolezza e bella che acclarata. Quindi è giusto risarcire. Così, a Castellammare abbiamo il primo photored che riesce a multare il Comune. In precedenza, il Giudice di Pace di Carinola (sentenza 16.12.2005), aveva annullato un verbale elevato tramite “fotored”, per violazione degli artt. 41 e 146, comma 3, cod. strad., in considerazione della mancata omologazione dell’apparecchio e della dichiarata violazione della normativa che prescrive che “la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici…di ripresa video o con analoghi dispositivi, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale”. Secondo il giudice l’intera attività di documentazione dell’illecito non era stata svolta, neppure di riflesso, dalla Polizia (la quale dovrebbe quanto meno presenziare a tali attività, essendo titolare della pretesa punitiva ed organo destinato al controllo della legalità dell’operato dei privati ) fatto che sommato alla totale assenza di polizia sul posto mina “il diritto alla corretta contestazione dell’illecito”, seppure notificato in forma differita. La decisione, peraltro, faceva richiamo al principio sostenuto dalla Cassazione (sentenza 21847/05), secondo il quale è necessaria la prova dell’esistenza di una previa delibera comunale che abbia provveduto all’installazione dell’impianto di rilevazione automatica. C’è stato anche chi, come un utente di Taranto, ha lamentato davanti al Giudice di Pace la mancata informazione preventiva all’utenza, della presenza di un photored sul semaforo. La norma però – ha rammentato il giudice nella sentenza 27.7.2006 – si riferisce chiaramente alla rilevazione delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 cod. strad. (velocità e sorpasso), mentre l’utente della strada è sempre obbligato a rispettare le prescrizioni del semaforo che costituisce un segnale molto vincolante per motivi di sicurezza stradale. Lo stesso giudice di pace, poi, con sentenza 26.5.2005, aveva rigettato il ricorso di un automobilista di Massafra, che lamentava pur in presenza della taratura dell’apparecchio, la mancata osservanza delle prescrizioni del decreto dirigenziale 1130 del 18 marzo 2004 del Ministero dei Trasporti. Secondo la direttiva l’apparecchiatura doveva essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; dovevano essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo si trovava circa al centro dell’intersezione controllata; era necessario che nei fotogrammi apparisse il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura doveva essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Del resto le stesse cautele erano state prescritte dal Giudice di Pace di Lecce che (questa volta accogliendo il ricorso) aveva ricordato, nella sentenza 15 aprile 2005, come la macchina dovesse sostituire perfettamente, a livello sensoriale, gli agenti del traffico. Infine, sulla questione e a tutela del sistema photored sono intervenuti, di comune accordo, i Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, rispettivamente con la circolare M/2413/12 del 22 marzo 2007 e parere n. 19687/USC del 28 febbraio 2007. Fino al 18 marzo 2004, spiega il Ministero dei trasporti, i documentatori fotografici per rilevare il passaggio col rosso, potevano essere impiegati solo con l’ausilio degli organi di polizia stradale. Da quella data in poi, alcuni di essi (tra cui l’ELTRAF FTR e il PHOTORED F17A) sono stati riconosciuti idonei a funzionare anche in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli agenti, nel rispetto di talune prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa. Rispetto alla taratura, il ministero ricorda come gli strumenti in questione non siano “strumenti di misura”, per cui non ricadono nella sfera di applicazione della legge 273/1991, istitutiva del servizio nazionale di taratura. Rispetto alla più volte contestata differenza tra approvazione ed omologazione, secondo il Ministero, i due termini possono essere usati come sinonimi, indicando la locuzione omologazione una procedura che fa riferimento a norme unificate o a precise direttive europee. In buona sostanza, quindi, sono validi gli accertamenti quando, in assenza degli agenti, il photored sia approvato e ben installato. I fotogrammi devono riportare quanto previsto dal decreto di conferma, cioè la località dell’infrazione, la data e l’ora, elementi necessari alla compilazione del verbale ai sensi dell’art. 383, comma primo, del regolamento di attuazione del codice della strada. Tutto più chiaro, quindi. Ma torniamo alla domanda iniziale: chi ha paura del photored? Siamo pragmatici: non è importante come si fotografa, ma dovrebbe essere preoccupante cosa si fotografa, soprattutto in questo caso, dove ogni fotogramma è lo spettro di un potenziale disastro stradale.

* Funzionario della Polizia di Stato  
e Docente di Politiche della Sicurezza Presso l’Università di Bologna

da il Centauro n.116
  


© asaps.it

di Ugo Terracciano*

Sabato, 01 Dicembre 2007
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