Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE 23 aprile 2007
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni
amministrative - Contestazione - Verbale - Notificazione - A mezzo di società
private - Inesistenza - Fattispecie in tema di passaggio con semaforo rosso. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni
amministrative - Contestazione - Non immediata - Apparecchi privi di
omologazione e taratura Con modalità di funzionamento inattendibile Nullità
del verbale - Sussistenza - Fattispecie in tema di passaggio con semaforo rosso
È inesistente la notifica di verbale
di contestazione della violazione di cui all’art. 146 C.S. (transito con semaforo rosso) se effettuata non da
uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 12
C.S., ma da un non meglio identificato soggetto giuridico privato.
E’ nullo il verbale elevato per
violazione dell’art. 146 c.s. (transito con semaforo rosso), qualora sia
carente la prova sull’omologazione e taratura dell’apparecchio e le modalità di
funzionamento dello stesso siano inattendibili, senza l’indicazione del minuto
secondo in cui avviene lo scatto della foto, né del mese ed anno sul display.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ritualmente
depositato, l’opponente ricorreva contro il verbale di contravvenzione n.
PH2079, notificato il 29 ottobre 2006, elevato in data 11 ottobre 2006,
relativamente alla violazione di cui all’art. 146 c.s. (transito con semaforo
rosso), commessa il 25 giugno 2006, eccependo violazioni formali e sostanziali
delle norme regolatrici della procedura in materia. In particolare deduceva la
inesistenza giuridica della notifica effettuata, in quanto la stessa era stata
eseguita, non dai messi comunali, ma dalla società Sapidata S.a. Il giudice,
con decreto, fissava, per la discussione, l’udienza del 23 aprile 2007,
ordinando alla pubblica amministrazione di depositare, nel termine di 10
giorni prima di detta udienza, la documentazione relativa all’oggetto del
ricorso. Con memoria depositata in atti, il Comune di Angri, a mezzo
dell’avvocato C., insisteva per il rigetto del ricorso e depositava note
illustrative e fotocopie, non autenticate, dalle quali, a suo dire, poteva
rilevarsi l’omologazione e la taratura dell’apparecchio in questione, n. 2
rilievi fotografici con l’indicazione del giorno, delle ore e dei minuti e
lettere, sempre in fotocopie non autenticate, ed indirizzate al Comando Polizia
Municipale di Angri ed a firma amministratore società Italtraff Srl e Tec
Service Srl. Ometteva il Comune il deposito del verbale redatto dall’agente
all’atto dell’accertamento della violazione.
All’udienza del 23 aprile 2007 erano presenti i
procuratori delle parti, che si riportavano ai loro atti, insistendo per l’accoglimento
delle loro richieste. Il giudice, verificata la sussistenza di sufficienti elementi
per decidere la causa, pronunciava apposito dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è risultato
ammissibile, essendo stato depositato in data 9 novembre 2006 e cioè nel
termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 29
ottobre 2006. Preliminarmente va rilevata l’inesistenza giuridica della
notifica effettuata non da uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli
artt. 201 n. 3 e 12 c.s.ma da un non meglio identificato soggetto giuridico
privato, tale Sapidata S.a. (nel nostro ordinamento tale sigla non indica un
qualche tipo di società). Ne consegue che la notifica è inesistente in quanto
effettuata non solo da un soggetto diverso da quelli indicati dal C.S., ma anche da un soggetto non meglio
specificato. Stante tale rilievo preliminare che comporta una declaratoria di
nullità dell’atto impugnato si potrebbe tralasciare l’esame del merito. Pur
tuttavia, per completezza, si pongono le seguenti ulteriori osservazioni: 1)
nessuna delle fotocopie depositata dal Comune di Angri riporta il certificato
di omologazione dell’apparecchio che avrebbe rilevata l’infrazione. Infatti,
vi sono solo note della Prefettura e del Ministro delle infrastrutture e
lettere al Comune di Angri da parte di società private che affermano sic et simpliciter che l’apparecchio di
cui trattasi è conforme al prototipo depositato presso il Ministero dei lavori
pubblici e che risulta coerente con le condizioni indicate dal decreto n. 1130
del Ministero delle infrastrutture datato 18 marzo 2004. Allo stato, pertanto,
deve rilevarsi che nessuna prova viene fornita di omologazione
dell’apparecchio di cui trattasi, con i documenti depositati in atti; 2) il
caso in esame, relativo al c.d. «controllo remoto» delle infrazioni, è regolato
dall’art. 201 C.S., comma l ter, dove
è prevista la possibilità che, in deroga al principio della contestazione
immediata, alcune infrazioni possano essere accertate anche in assenza degli
organi di polizia, purché il rilevamento avvenga mediante l’utilizzo di
apparecchiature debitamente omologate. Ne deriva che, proprio per la
peculiarità di tali meccanismi, funzionanti in assenza di operatori, vi deve
essere una certezza assoluta circa l’effettività e la correttezza delle
rilevazioni, certezza che può ritenersi sussistente non solo in presenza di adeguata
omologazione, con certificazione proveniente da ente pubblico, ma anche con
debita taratura, con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e
periodicamente. Infatti, con la legge 273/1991 è stato istituito il sistema
nazionale di taratura, con l’istituzione di Centri SIT (servizio di taratura in
Italia) che sono preposti a tarare strumenti e ad emettere i relativi
Certificati di taratura. In assenza di idonea procedura di taratura, il
funzionamento di una qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta
assolutamente inattendibile non idonea per affermare la fondatezza
dell’accertamento amministrativo. Le norme UNI EN 30012, ora integrate nelle
UNI EN 10012 devono essere applicate anche in Italia, considerato che gli enti
nazionali sono tenuti a recepire le regole dettate dalla Comunità Europea. Sul
punto va inoltre evidenziato che il Ministero dell’interno, con la circolare
del 26 gennaio 2005 n. 4, ha chiarito che «gli accertamenti in automatico,
ovvero in assenza dell’organo di polizia, delle violazioni previste dagli
artt. 146, comma 3 etc. sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti
mediante apparecchiature che abbiano ottenuta una specifica omologazione e solo
su strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali,
individuate dal Prefetto». Nel caso di specie non risulta sussistente alcuna di
tali condizioni; 3) i due fotogrammi depositati dal Comune di Angri riportano
solo i minuti e non anche i secondi ed in una delle due foto la targa dell’auto
è totalmente illeggibile, per cui, considerando a) che le foto
potrebbero essere state scattate, sia al primo secondo che al cinquantanovesimo
dello stesso minuto, con notevole intervallo temporale tra di esse; b)
che non risulta indicata la durata del segnale rosso e la durata del
segnale verde; c) che dalla foto, in cui si legge la targa, risulta che
l’auto è ferma al segnale rosso, si potrebbe avere l’ipotesi che l’auto,
fotografata ferma alla fine della durata del rosso, abbia attraversato
l’incrocio con il segnale verde e 1’apparecchio, che non riporta i secondi, né
la durata del rosso e del verde, terminata la durata del segnale di verde,
abbia scattata un’altra foto con un nuovo segnale di rosso accesosi alla fine
del minuto riportato sul fotogramma; d) sul display non è
indicato il mese e l’anno della commessa violazione, per cui non è possibile
verificare la tempestività della contestazione. Ne deriva da quanto esposto la
notevole inattendibilità dell’accertamento, stante la mancanza della indicazione
del secondo in cui avviene lo scatto delle due foto, nonché del mese e
dell’anno. In definitiva, la notifica, effettuata
da una società atipica, non ammessa nel nostro ordinamento deve ritenersi
inesistente e l’accertamento, sia per carenza di prova sulla omologazione e
sulla taratura dell’apparecchio e sia per le modalità di funzionamento, senza
l’indicazione del minuto secondo in cui avviene lo scatto della foto, né del
mese ed anno sul display è risultato profondamente inattendibile. Di
conseguenza il ricorso è fondato e merita accoglimento. Sussistono giusti
motivi per una compensazione integrale delle spese di causa. |