Art. 1.
1. E’ approvato il certificato di cui all’allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, atto a giustificare il possesso di medicinali
stupefacenti o psicotropi iscritti nella tabella II del Testo unico, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 4, da parte di cittadini in corso di
trattamento terapeutico che hanno necessità di recarsi all’estero. Il
certificato e’ esibito ad eventuali controlli doganali.
2. Il certificato di cui all’allegato 1 giustifica anche il possesso dei
medicinali stupefacenti eventualmente residuati ai cittadini residenti in
Italia che rientrano nel territorio nazionale.
Art. 2.
1. Il certificato di cui all’art. 1 e’ compilato dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale o dal medico dipendente dallo stesso Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
1. Il cittadino residente all’estero in trattamento con i medicinali
stupefacenti di cui alla Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti del 1961
o con i medicinali psicotropi di cui alla Convenzione sulle sostanze psicotrope
del 1971, che intende recarsi in Italia, deve essere munito, per poter
proseguire la terapia con medicinali in propria detenzione, di certificazione o
prescrizione medica riportante le generalita’ del paziente, la prescrizione con
la denominazione commerciale del medicinale e la denominazione e la quantita’
totale del principio attivo, il numero di unita’ posologiche. La certificazione
o prescrizione dovra’ essere predisposta da autorita’ sanitaria competente del
Paese di provenienza e costituisce titolo alla detenzione dei medicinali nel
territorio italiano.
2. La dogana consente l’ingresso dei medicinali al seguito del cittadino
residente all’estero in arrivo sul territorio italiano, previa verifica della
regolarita’ della documentazione in suo possesso.
3. Gli uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera del Ministero della
salute collaborano, ove ritenuto necessario, con le autorita’ doganali ai fini
della corretta applicazione del presente decreto.
4. L’ufficio VIII della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici
del Ministero della salute rilascia preventiva autorizzazione all’ingresso e
alla detenzione dei medicinali al seguito qualora espressamente richiesta dal
Paese di provenienza, sulla base della certificazione o prescrizione di cui al
comma 1.
Art. 4.
1. Ferme restando le previsioni degli articoli 43 e 73 del Testo unico,
applicabili ai medicinali di cui all’art. 1, comma 1, le disposizioni del
presente decreto non si applicano:
a) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessita’ di cura una sola
confezione di ciascuna preparazione medicinale contenente sostanze stupefacenti
o psicotrope;
b) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessita’ di cura le
preparazioni medicinali indicate nell’allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 5.
1. Il presente decreto entrera’ in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato 1
Certificato di possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi
compresi nella tabella II, sezioni A, B, C, D ed E del testo unico (D.P.R.
309/90 e successive modifiche ed integrazioni). Da presentare all’autorità
doganale, in uscita dal territorio italiano.
Allegato 2
ELENCO DELLE PREPARAZIONI MEDICINALI ESCLUSE DALLE PREVISIONI DEL PRESENTE
DECRETO (articolo 4, comma 1, lettera b)
Preparazioni medicinali
contenenti:
Acetildiidrocodeina;
Codeina;
Diidrocodeina;
Etilmorfina;
Nicocodina;
Nicodicodina;
Norcodeina;
Folcodina.
Composti in associazione con uno o più principi attivi non stupefacenti e
contenenti non più di 100 milligrammi di dette sostanze per singola unità
posologica e con concentrazione totale non superiore al 2,5% per ogni singola
confezione della preparazione medicinale stessa.
Preparazioni medicinali contenenti: Propiram in quantità non superiore a 100
milligrammi per singola unità posologica e composto con almeno la stessa
quantità di metilcellulosa.
Preparazioni medicinali ad uso orale contenenti: Destropropossifene in quantità
non superiore a 135 milligrammi per singola unità posologica o con una
concentrazione non superiore al 2,5 % per ogni singola confezione della
preparazione medicinale stessa.
Preparazioni medicinali contenenti: Cocaina in quantità non superiore allo 0,1%
calcolata come base anidra.
Preparazioni medicinali contenenti: Oppio - Morfina in quantità non superiore
allo 0,2 % di morfina calcolata come base anidra e composti in associazione con
uno o più principi attivi non stupefacenti e tali da rendere impossibile il
recupero della morfina con metodi estrattivi facili ed estemporanei.
Preparazioni medicinali contenenti: Difenossina in quantità non superiore a 0,5
milligrammi per singola unità posologica in associazione con atropina solfato
in quantità pari ad almeno il 5% della quantità di difenossina.
Preparazioni medicinali contenenti: Difenossilato in quantità non superiore a
2,5 milligrammi calcolati come base anidra per singola unità posologica in
associazione con atropina solfato in quantità pari ad almeno l’1% della
quantità di difenossilato.
Preparazioni medicinali contenenti: Oppio 10% in peso ed Ipecacuana radice 10%
in peso miscelati con l’80% in peso di altri principi attivi non stupefacenti.
|