Diventano definitivamente legge le norme del
decreto fiscale di accompagnamento alla finanziaria che è stato approvato il 28
novembre dal Senato. Il testo, sul quale il governo aveva ottenuto la fiducia
alla Camera, contiene misure che spaziano da interventi sociali a un forte
finanziamento alle infrastrutture, con fondi per le metropolitane di Roma,
Napoli e Milano a interventi a sostegno dei redditi e della casa. Per quel che
riguarda i redditi in particolare arriverà il bonus da 150 euro per gli
incapienti entro la fine dell’anno. Arriveranno poi 550 milioni per ampliare
l’offerta di alloggi a canone sociale (50 sono destinati alla ricostruzione
molisana dopo-terremoto). I nuovi alloggi, che devono essere eco-compatibili
utilizzando anche fonti di energia rinnovabile, dovranno essere destinati agli
sfrattati e alle giovani coppie. Sarà inoltre costituita una società ad hoc per
acquisire o recuperare immobili ad uso abitativo. Novità anche per l’editoria
con il taglio dei contributi per i piccoli editori del 2% e per i grandi gruppi
del 12% (se le agevolazioni postali superano 1 milione). Ddl Senato 1819-B - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle
previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011
per l’anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle
incluse nel provvedimento previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono
destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza
pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di
programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento. 2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli
interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo
ed equità sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Articolo 2.
(Imprese pubbliche) la Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro
per l’anno 2007. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l’anno
2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro. 3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da
utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato
al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture
e da ANAS S.p.A. Articolo
3.
(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007) 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento
in corso d’anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito,
per l’anno 2007, l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari all’ottanta per cento di quelli determinati nel
medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l’utilizzo di una
parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. b) al comma 759 è soppressa la parola:
"trimestralmente < P>2. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
è sostituito dal seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a
valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio
indicata all’articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli
stanziamenti stessi". (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP) 1. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui
all’articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste
dall’articolo 3, previa comunicazione scritta all’INPDAP della volontà di
adesione."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla
gestione credito INPDAP l’iscrizione decorre a partire dal sesto mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione"". (Commissari ad acta per le regioni inadempienti) 1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei
singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e
dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza,
di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi
dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli
adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli
equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione
degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo
amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell’unità
economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la
procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. 2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma
1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e
Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta
per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà,
fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali
delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a
commissario ad acta è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di
qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a
commissariamento.Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad
acta sono a carico della regione interessata. 2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005,
attivate dalle regioni nell’ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di
cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di
informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono
in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia
pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta
comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi. (Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico) 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio,
una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa
complessiva per l’assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 2. A decorrere dall’anno 2008 è avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale, che è così disciplinato: la stessa Agenzia, e ha validità
per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità
dell’AIFA di rivalutare l’innovatività sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili; b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata
del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera
a), nonché dell’ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera
a), deve risultare uguale all’onere a carico del SSN per l’assistenza
farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1; 2007. In assenza di tali dati, ad
ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta
proporzionale all’incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA
del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni; d) l’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute
ed al Ministero dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza. L’AIFA
verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l’eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma
1, calcolato sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei
medicinali, disciplinato dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e dall’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute
20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1; e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell’anno, dei budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano
dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell’anno, dei budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1º giugno-31 dicembre, salvo
conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le
regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei
consumi nel corso dell’anno. 3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così
definite: a) l’intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende
farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative
quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell’incidenza
della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L’entità del ripiano è
calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget
attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la
disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata
lettera a) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra
tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, è comunicata dall’AIFA a ciascuna Azienda entro il 15
luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30
settembre è comunicata dall’AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell’AIFA,
dandone contestuale comunicazione all’AIFA e ai Ministeri dell’economia e delle
finanze e della salute; c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti,
l’AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza
sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma,
direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al
superamento del tetto di spesa regionale; d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni
interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori
previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l’importo corrispondente, incrementato del
20 per cento, nei successivi sei mesi. 4. Entro il 1º dicembre di ogni anno l’AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa
all’anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle
medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall’AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute
ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione
diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette
misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali
entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo
dell’ammontare delle misure a proprio carico. 5. A decorrere dall’anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione
diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola
regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate
di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di
attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L’eventuale sforamento di
detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure
di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio
regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo. 5-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è
aggiunto il seguente comma: "2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui
al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1,
dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione
dell’AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall’AIFA antecedentemente al 1º
ottobre 2007". < per>5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica
in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico. 5-quinquies. Al comma 8 dell’articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori
sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli
interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di
carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g)
del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico
dell’Agenzia". Art.
5-bis.
(Disposizioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco) 2. L’onere derivante
dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87,
è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4),
dell’articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per
l’AIFA un’entrata certa con carattere di continuità". Art. 6.
(Destinazione della quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria) 1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura
ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell’economia e
delle finanze, è determinato l’ammontare della quota del canone di utilizzo
della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei
costi d’investimento dell’infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento
sono definiti i criteri e le modalità attuative. Articolo
7.
(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città) 2. Per l’anno 2007, è
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative
al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli. 3. Per la realizzazione di investimenti relativi al
sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150
milioni di euro per l’anno 2007 da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e
seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale
cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico. 4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in
deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di
cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007. (Patto di stabilità interno 2007 delle regioni) 1. Dopo il comma 658 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: “658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia
autonoma non consegua per l’anno 2007 l’obiettivo di spesa determinato in
applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato
rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con
esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni
previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo
scostamento venga recuperato nell’anno 2008“. <>(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina) 1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo
da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la
realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e
siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della
sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in
possesso dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle
Capitanerie di porto, nonché per la promozione e dei servizi e la relativa
informazione al pubblico è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro
per l’anno 2007. 2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa
in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione,
attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della
Sicilia direttamente interessata dall’emergenza di trasferimento del traffico
per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell’autostrada A3 è
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2007. 3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario
pendolare sulla tratta Rosarno – Reggio Calabria – Melito Porto Salvo e del
collegamento ferroviario con l’aeroporto di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno
2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la
riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e
scambio modale. 4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello
Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per
l’acquisto o il noleggio di navi, l’adeguamento e il potenziamento dei pontili
e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell’aeroporto di Reggio Calabria
con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di
agevolazioni tariffarie nel periodo dell’emergenza di cui al comma 2 e la
istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto. 2 a 5 sono definiti con decreti del Ministro dei
trasporti ", sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono
realizzati in ragione dell’urgenza con le procedure di cui all’articolo 57,
comma 2, ovvero di cui all’articolo 221, comma 1, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 . 6. Al fine dell’adeguamento e della stipula dei contratti
di servizio per l’adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di
Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione
Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per
il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le
regioni interessate e le competenti Commissioni parlamentari. 7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina,
individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in
deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all’articolo 14,
comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l’Autorità marittima della
navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al
rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in
materia di sicurezza della navigazione nell’area e negli ambiti portuali in
essa compresi e di misure di prevenzione proposte dall’IPSEMA a norma del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonchè alla regolazione dei servizi
tecnico-nautici nell’intera area. 8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della
legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall’articolo 1, comma 1046, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno
2007. 9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per
l’anno 2007. (Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.) 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico
nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa
comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in
misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007
dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme
spettanti. 2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di
ripartizione di cui all’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato
a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui
all’articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2-bis. All’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166,
e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono
regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi
prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con
possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e
qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali.
Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i
contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio
pubblico, i relativi corrispettivi, nell’ambito delle risorse iscritte nel
bilancio pluriennale dello Stato, nonchè le compensazioni spettanti alla
società fornitrice. 3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono
sottoscritti, per l’amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da
esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione". Articolo
10.
(Disposizioni concernenti l’editoria) 1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008,
previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e
dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del
2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente
diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni. Tale contributo non può comunque superare il costo
complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno precedente relativamente alla
produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti
professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori. 2. A decorrere dai contributi relativi all’anno
2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel
comma 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma
1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la
presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal diritto alla
percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è
fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della
relativa domanda di contributo. 3. La trasmissione dell’intera documentazione necessaria
per la valutazione del titolo d’accesso, la quantificazione del contributo e la
sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi
all’anno 2007 e di cui ai commi 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a
pena di decadenza. 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende
soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale
in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una
rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le
rate scadute. 5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008,
l’importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a
fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a
ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del
12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di
agevolazioni superiori ad 1 milione di euro. La Società Poste Italiane
S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell’agevolazione tariffaria di cui
al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese
interessate. 7. Ai fini dell’ammissione alle riduzioni tariffarie
applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione di
prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento
distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003. 8. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il possesso del
requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e
verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite. 9. Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno 2006, è autorizzata la
spesa aggiuntiva di 50 milioni per l’esercizio finanziario 2007. 10. L’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è
abrogato. Art.
10-bis.
(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva) 1. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: "2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei
seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma
2-ter: a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle
stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni; c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero
delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.
La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti
radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 1º ottobre 2002, n. 225, adottato in
attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente
legge". (Estinzioni anticipate di prestiti) 2009, a valere sul fondo ordinario di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, sono attribuiti, fino all’importo di 30 milioni di euro annui,
contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per
l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province
e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno
richiesta, per far fronte agli indennizzi,correlati strettamente alle
estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di
una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro
il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del
complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009. Articolo
12.
(Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione) 1. Ai fini di supportare l’adempimento dell’obbligo di
istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l’anno 2007. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità
per l’assegnazione delle predette risorse. 2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 621,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all’anno 2007. (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l’Agenzia della formazione) 1. All’articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di
potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di
ricerca, si provvede all’attuazione del presente comma, per il triennio
2008-2010, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di natura
non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.". Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE) delle
finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell’accantonamento
relativo al medesimo Ministero". (Razionalizzazione dei servizi
aggiuntivi - Beni culturali) 1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia
nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 117 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni
culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l’affidamento dei servizi
stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate
nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei
quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva
competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i
beni e le attività culturali. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell’ordinamento
comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonchè
delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, è disciplinata
l’organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al
presente articolo, tra l’altro prevedendo che, in prima applicazione,
l’affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini
iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori
in corso. Sabato, 01 Dicembre 2007 email
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SERVIZI PER I SOCI
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