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Notizie brevi 03/12/2007

Primi problemi applicativi delle norme del codice delle assicurazioni (CdA)


Foto Coraggio - archivio Asaps

Con l’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni sono sorti alcuni problemi di concreta applicazione delle nuove disposizioni con particolare riferimento alla pretesa risarcitoria avanzate dai trasportati danneggiati nel sinistro.

Primi problemi applicativi delle norme del codice delle assicurazioni (CdA)

Nella pratica applicativa quotidiana sono emersi fin qui alcuni problemi di concreta applicazione delle norme contenute nel Codice delle assicurazioni, principalmente per quanto riguarda il risarcimento chiesto dai trasportati danneggiati nel sinistro.

Possono essere sintetizzati i seguenti argomenti:

1) condizione di procedibilità in genere

2) azione del trasportato, danneggiato dal sinistro

  • integrazione del contraddittorio con il responsabile;
  • azione diretta verso il responsabile;
  • litisconsorzio necessario.

L’unica decisione di merito nota fino a questo momento è quella del Tribunale di Torino n. 6070/07 oltre ad alcune note di commento di autori in dottrina.
Le norme in questione sono gli articoli da 141 a 150 CdA.

Sul punto 1)

Nel vigore dell’art. 22 della legge 990/69 la richiesta con raccomandata, diretta anche soltanto al responsabile del sinistro, soddisfaceva la condizione di procedibilità. Con l’introduzione delle nuove norme ci si pone il problema della necessità che nella richiesta di risarcimento siano contenute tutte le notizie e tutti i dati indicati dalla norma di cui all’art. 148, inclusi quelli che non sono direttamente utili alla determinazione del danno ed alla offerta di risarcimento (quali ad esempio il codice fiscale del danneggiato).
Si è prospettata fin qui l’interpretazione restrittiva, con l’unico limite, per la compagnia assicuratrice, di eccepire con lettera scritta l’incompletezza delle notizie fornite, sospendendo con ciò il decorso del termine di sessanta o novanta giorni previsto dall’art. 145.
Si è anche presentato il caso concreto dell’invito della compagnia al danneggiato a sottoporsi agli accertamenti medico-legali, cui non è seguita la collaborazione dell’interessato.
In tali casi è stata eccepita la improponibilità della domanda, sul presupposto del mancato insorgere dell’obbligo della compagnia al risarcimento fino al totale completamento della comunicazione dei dati utili alla determinazione del danno.
Il Tribunale di Torino preferisce la soluzione restrittiva dichiarando la improponibilità; forse appare preferibile l’interpretazione che, dichiarando la proponibilità (purchè siano state fornite le notizie utili a determinare la misura del risarcimento), riservi alla pronuncia sulle spese processuali la valutazione dell’eventuale comportamento non collaborativo del danneggiato.
La norma, tuttavia, non sancisce esplicitamente la improponibilità per l’incompletezza dei dati e, discutendosi di una norma processuale di ordine pubblico, idonea ad impedire l’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Costituzione), una interpretazione grave appare sovradimensionata rispetto all’interesse tutelato (che è quello della compagnia a provvedere all’offerta di danno senza subire l’azione giudiziaria).

Sul punto 2)

Il trasportato, in forza dell’art. 141 CdA, deve proporre l’azione nei confronti del vettore e del suo assicuratore. Quest’ultimo ha azione di rivalsa verso l’assicuratore del responsabile del sinistro.
Ci si è posti il quesito se nel giudizio così instaurato debba essere chiamato anche il responsabile (presunto) del sinistro; in concreto, in caso di risposta negativa, si potrebbe creare la situazione di una decisione che dispone il risarcimento in favore di una persona sul presupposto della responsabilità di un soggetto che non ha partecipato al giudizio e con una rivalsa verso un assicuratore che nulla conosce del sinistro.
Alcuni autori hanno quindi concluso che nel giudizio promosso dal trasportato verso il vettore (e il suo assicuratore) debba essere chiamato anche il responsabile del sinistro (e il suo assicuratore). Tale soluzione salvaguarda il contraddittorio e permette di risolvere l’assurdo di una sostanziale affermazione di responsabilità nei confronti di qualcuno che non ha avuto la possibilità di difendersi.
Una volta acquisito tale principio, peraltro, ci si è ulteriormente chiesti se il trasportato, anziché agire verso il vettore, possa agire direttamente verso il responsabile del sinistro, senza avvalersi dell’azione diretta ex art. 141 CdA; il Tribunale di Torino ha affermato che tale possibilità permane anche dopo il CdA poiché non è mai stata esplicitamente abrogata e perché detta interpretazione appare costituzionalmente corretta.
La soluzione positiva sembra soddisfare l’esigenza di un corretto rapporto processuale fra danneggiato e presunto responsabile, ma appare contrario alla lettera della norma dell’art. 141 CdA, che prevede l’azione diretta nei confronti del vettore. La violazione di tale norma, tuttavia, non trova una sanzione esplicita.
Infine l’eventualità del litisconsorzio necessario, con l’obbligo alla integrazione del contradditorio a pena di estinzione del giudizio, sembra doversi limitare alla chiamata in causa del responsabile nel caso di azione diretta del terzo danneggiato verso il vettore e non anche nella situazione contraria (cioè dell’azione promossa nei confronti del responsabile e non contro il vettore).

Il tema resta aperto ai migliori contributi, preferibilmente diretti a dare certezza in ambito giudiziario.

Articolo di Renato Amoroso
da altalex.com

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Lunedì, 03 Dicembre 2007
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