Foto Coraggio - archivio Asaps
Con l’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni sono sorti
alcuni problemi di concreta applicazione delle nuove disposizioni con
particolare riferimento alla pretesa risarcitoria avanzate dai trasportati
danneggiati nel sinistro.
Primi problemi applicativi delle norme del codice delle assicurazioni
(CdA)
Nella
pratica applicativa quotidiana sono emersi fin qui alcuni problemi di concreta
applicazione delle norme contenute nel Codice delle assicurazioni, principalmente
per quanto riguarda il risarcimento chiesto dai trasportati danneggiati nel
sinistro.
Possono
essere sintetizzati i seguenti argomenti:
1)
condizione di procedibilità in genere
2)
azione del trasportato, danneggiato dal sinistro
- integrazione del
contraddittorio con il responsabile;
- azione diretta verso il
responsabile;
- litisconsorzio necessario.
L’unica
decisione di merito nota fino a questo momento è quella del Tribunale
di Torino n. 6070/07 oltre ad alcune note di commento di autori in dottrina. Le
norme in questione sono gli articoli da 141 a 150 CdA.
Sul
punto 1)
Nel
vigore dell’art. 22 della legge 990/69 la richiesta con raccomandata, diretta
anche soltanto al responsabile del sinistro, soddisfaceva la condizione di
procedibilità. Con l’introduzione delle nuove norme ci si pone il problema
della necessità che nella richiesta di risarcimento siano contenute tutte le
notizie e tutti i dati indicati dalla norma di cui all’art. 148, inclusi quelli che non sono
direttamente utili alla determinazione del danno ed alla offerta di
risarcimento (quali ad esempio il codice fiscale del danneggiato). Si
è prospettata fin qui l’interpretazione restrittiva, con l’unico limite, per la
compagnia assicuratrice, di eccepire con lettera scritta l’incompletezza delle
notizie fornite, sospendendo con ciò il decorso del termine di sessanta o
novanta giorni previsto dall’art. 145. Si
è anche presentato il caso concreto dell’invito della compagnia al danneggiato
a sottoporsi agli accertamenti medico-legali, cui non è seguita la
collaborazione dell’interessato. In
tali casi è stata eccepita la improponibilità della domanda, sul presupposto
del mancato insorgere dell’obbligo della compagnia al risarcimento fino al
totale completamento della comunicazione dei dati utili alla determinazione del
danno. Il
Tribunale di Torino preferisce la soluzione restrittiva dichiarando la
improponibilità; forse appare preferibile l’interpretazione che, dichiarando la
proponibilità (purchè siano state fornite le notizie utili a determinare la misura
del risarcimento), riservi alla pronuncia sulle spese processuali la
valutazione dell’eventuale comportamento non collaborativo del danneggiato. La
norma, tuttavia, non sancisce esplicitamente la improponibilità per
l’incompletezza dei dati e, discutendosi di una norma processuale di ordine
pubblico, idonea ad impedire l’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Costituzione),
una interpretazione grave appare sovradimensionata rispetto all’interesse
tutelato (che è quello della compagnia a provvedere all’offerta di danno senza
subire l’azione giudiziaria).
Sul
punto 2)
Il
trasportato, in forza dell’art. 141 CdA, deve proporre l’azione nei
confronti del vettore e del suo assicuratore. Quest’ultimo ha azione di rivalsa
verso l’assicuratore del responsabile del sinistro. Ci
si è posti il quesito se nel giudizio così instaurato debba essere chiamato
anche il responsabile (presunto) del sinistro; in concreto, in caso di risposta
negativa, si potrebbe creare la situazione di una decisione che dispone il
risarcimento in favore di una persona sul presupposto della responsabilità di
un soggetto che non ha partecipato al giudizio e con una rivalsa verso un
assicuratore che nulla conosce del sinistro. Alcuni
autori hanno quindi concluso che nel giudizio promosso dal trasportato verso il
vettore (e il suo assicuratore) debba essere chiamato anche il responsabile del
sinistro (e il suo assicuratore). Tale soluzione salvaguarda il contraddittorio
e permette di risolvere l’assurdo di una sostanziale affermazione di
responsabilità nei confronti di qualcuno che non ha avuto la possibilità di
difendersi. Una
volta acquisito tale principio, peraltro, ci si è ulteriormente chiesti se il
trasportato, anziché agire verso il vettore, possa agire direttamente verso il
responsabile del sinistro, senza avvalersi dell’azione diretta ex art. 141 CdA; il Tribunale di Torino ha
affermato che tale possibilità permane anche dopo il CdA poiché non è mai stata
esplicitamente abrogata e perché detta interpretazione appare
costituzionalmente corretta. La
soluzione positiva sembra soddisfare l’esigenza di un corretto rapporto
processuale fra danneggiato e presunto responsabile, ma appare contrario alla
lettera della norma dell’art. 141 CdA, che prevede l’azione diretta
nei confronti del vettore. La violazione di tale norma, tuttavia, non trova una
sanzione esplicita. Infine
l’eventualità del litisconsorzio necessario, con l’obbligo alla integrazione
del contradditorio a pena di estinzione del giudizio, sembra doversi limitare
alla chiamata in causa del responsabile nel caso di azione diretta del terzo
danneggiato verso il vettore e non anche nella situazione contraria (cioè
dell’azione promossa nei confronti del responsabile e non contro il vettore).
Il
tema resta aperto ai migliori contributi, preferibilmente diretti a dare
certezza in ambito giudiziario.
Articolo di Renato Amoroso da altalex.com
|