IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente
limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole
isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state
dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art.
8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati,
la facolta’ di vietare nei mesi di piu’, intenso movimento turistico,
l’afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta municipale di Procida in data 10 dicembre
2004, n. 335, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola
di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente
sull’isola;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
143 del 19 gennaio 2005 con le quali si chiedeva all’Azienda autonoma
di cure, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l’emissione
del parere di competenza;
Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 26.2 Gab.Urp del 17 febbraio
2005 con la quale si esprime parere favorevole all’emissione del decreto;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
133 del 17 gennaio 2005 con le quali si chiedeva alla regione Campania
l’emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 20 marzo 2005 al 25 settembre 2005 sono vietati l’afflusso e la
circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente sull’isola.
Art. 2.
Autorizzazione in deroga
Nel periodo menzionato all’art. 1 del presente decreto, sono concesse
autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori di proprieta’ di soggetti non residenti nella
regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti
in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull’isola
per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in
sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito
sull’isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta
in concessione ed esporre apposito contrassegno;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari
di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo
residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la
nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al
punto "a)";
c) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli tecnici delle
aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola, carri funebri e autoveicoli
appartenenti al servizio ecologico dell’Amministrazione provinciale
di Napoli;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche’ muniti dell’apposito
contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’
italiana o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni
turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione
comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche’ autocaravan,
che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto
di cui all’art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio
dopo lo sbarco;
g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali
dal lunedi’ al venerdi’.
Art. 3.
Al prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e
reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto
di sbarco o di circolazione sull’isola di Procida.
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro
1.433 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del
Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati
ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5.
Vigilanza
Il prefetto di Napoli e’ incaricato della esecuzione e della assidua
e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il
presente decreto, per tutto il periodo considerato
Roma, 7 marzo 2005
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2005. Ufficio controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 3, foglio n. 166