Non risponde del reato di cui
all’art. 642 C.p. il
soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo
contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto
assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori
fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza
assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa
denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare
un sinistro - aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 - presuppongono
che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza di immediata declaratoria
ai sensi dell’art. 129 c.p.p. del 4 ottobre 2005, il Gip del Tribunale di Torre
Annunziata rigettava la richiesta del P.M. di emissione di un decreto penale
di condanna nei confronti di R. V.. Il R. era imputato per il reato di cui
all’art. 642 c.p., perché, quale materiale possessore e soggetto utilizzatore,
aveva utilizzato un certificato assicurativo e relativo contrassegno della Axa
al 1727722 relativo all’autovettura tg. FI G44843, risultati contraffatti. Per
il Gip, dai fatti accertati non emergeva 1’esistenza di un valido contratto di
assicurazione tra il soggetto agente e la compagnia assicurativa, necessario
presupposto per la sussistenza del reato ex
art. 642 comma l C.p., come sostituito dall’art. 24 L. 273/04, poiché l’azione
era qualificata dal dolo specifico dell’agente rappresentato dal fine di
ottenere un vantaggio economico derivante dal contratto assicurativo.
Considerava quindi che, atteso che sulla polizza apparivano i dati anagrafici
dell’indagato, era evidente che, seppure egli non avesse materialmente
partecipato alla contraffazione, ricevendo la polizza già materialmente
contraffatta, aveva quantomeno commissionato il documento al materiale
falsificatore e quindi avrebbe dovuto rispondere ex art. 110 c.p. del
reato di cui all’art. 485 c.p., nella specie non procedibile per assenza di
querela. Il Gip di Torre Annunziata, quindi, visti gli artt. 129,459,530 c.p.,
assolveva R. V. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non era previsto
dalla legge come reato. Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per cassazione il 26 ottobre 2005 il sostituto
procuratore generale presso la
Corte d’appello di Napoli, deducendo 1’erronea applicazione
della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) C.p.p. . Per il P.G.
ricorrente, l’art. 642 c.p., così come novellato dall’art. 24 L. 273/04, ha ampliato le
ipotesi di dolo specifico, costituito dalla finalità di ottenere comunque un
vantaggio, introducendo nuove condotte punibili, nei seguenti termini:
«chiunque ... falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per
la stipulazione di un contratto di assicurazione ... ». Continua sottolineando che, sotto la nuova previsione
dell’art. 642 c.p., rientrerebbe la condotta del R. in quanto possessore di una
polizza falsificata, usata per conseguire un vantaggio derivante dal contratto
assicurativo. Chiede
pertanto l’annullamento della sentenza e l’emissione dei provvedimenti
consequenziali. Con memoria
depositata il 21 settembre 2006,
l’avv. D. L. del Foro di Roma, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto. Il
procuratore generale presso la
Corte di cassazione ritiene il ricorso puntuale per quanto
riguarda la sussistenza del delitto sotto il profilo della falsificazione o
alterazione della polizza, e conclude quindi per 1’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata. Questo collegio è di contrario avviso
e ritiene il ricorso infondato. A seguito
delle modifiche apportate dall’art. 642 c.p. dalla legge n. 273/02 si può
affermare che la nuova disposizione normativa abbia introdotto un ampliamento
delle condotte punibili. Alle originarie previsioni della distruzione della
cosa assicurata o del cagionare a sé stessi lesioni personali, sono state
aggiunte ulteriori condotte di falso aventi ad oggetto o la polizza o la
documentazione destinata alla sua stipulazione, o la falsa denuncia di
infortunio, o l’alterazione del vero rispetto ad elementi di prova o a documentazione
riguardante un sinistro. Tuttavia, ritiene questa Corte che anche in relazione
a tali diverse fattispecie il presupposto dell’ipotesi criminosa sia, come per
il passato, che tra le parti sussista (come correttamente ritenuto dal
Tribunale di Torre Annunziata) o sia almeno sussistito (come si può supporre
in ipotesi di alterazione della data di scadenza) un rapporto contrattuale. Nel caso di
specie appare poi rilevante e risolutivo il rilievo, puntualmente svolto dal
giudice di merito, che l’azione del reo non fosse rivolta ad ottenere il risarcimento
del danno oggetto della polizza di assicurazione o comunque un vantaggio
derivante da un contratto di assicurazione, laddove il bene giuridico tutelato
dalla norma è comunque rappresentato dal patrimonio della compagnia di
assicurazione. Le diverse
ipotesi criminose raffigurabili nella specie, quali rappresentante negli artt.
485 e 489 c.p. sono perseguibili a querela, essendo questa carente nella
specie, come rilevato dal giudice del merito.
Il ricorso del P.G. appare quindi
infondato.
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