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Corte di Cassazione 03/12/2007

Giurisprudenza di merito - Fraudolenta distruzione della cosa propria - In genere - Condotte prevedute dall’art. 642 c.p. - Ulteriori fattispecie introdotte dalla L. n. 273 del 2002 - Presupposti

Corte di Cass. Pen. Sezione II, 16 dicembre 2006, n. 41261

Non risponde del reato di cui all’art. 642 C.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contrat­to assicurativo tra il soggetto agente e la Compa­gnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la docu­mentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli ele­menti destinati a provare un sinistro - aggiunte dal­la L. n. 273 del 2002 - presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrat­tuale).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza di immediata declaratoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. del 4 ottobre 2005, il Gip del Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richie­sta del P.M. di emissione di un decreto penale di con­danna nei confronti di R. V.. Il R. era imputato per il reato di cui all’art. 642 c.p., perché, quale materiale possessore e soggetto utilizzatore, aveva utilizzato un certificato assicurativo e relativo contrassegno della Axa al 1727722 relativo all’auto­vettura tg. FI G44843, risultati contraffatti. Per il Gip, dai fatti accertati non emergeva 1’esistenza di un valido contratto di assicurazione tra il soggetto agente e la compagnia assicurativa, necessario presupposto per la sussistenza del reato ex art. 642 comma l C.p., come sostituito dall’art. 24 L. 273/04, poiché l’azione era qualificata dal dolo specifico dell’agente rappre­sentato dal fine di ottenere un vantaggio economico derivante dal contratto assicurativo. Considerava quindi che, atteso che sulla polizza apparivano i dati anagrafici dell’indagato, era evidente che, seppure egli non avesse materialmente partecipato alla contraffazione, ricevendo la polizza già materialmente contraffatta, aveva quantomeno commissionato il documento al materiale falsificatore e quindi avrebbe dovuto rispondere ex art. 110 c.p. del reato di cui all’art. 485 c.p., nella specie non procedibile per assenza di querela. Il Gip di Torre Annunziata, quindi, visti gli artt. 129,459,530 c.p., assolveva R. V. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas­sazione il 26 ottobre 2005 il sostituto procuratore ge­nerale presso la Corte d’appello di Napoli, deducendo 1’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) C.p.p. .
Per il P.G. ricorrente, l’art. 642 c.p., così come no­vellato dall’art. 24 L. 273/04, ha ampliato le ipotesi di dolo specifico, costituito dalla finalità di ottenere co­munque un vantaggio, introducendo nuove condotte punibili, nei seguenti termini: «chiunque ... falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione ... ». Con­tinua sottolineando che, sotto la nuova previsione dell’art. 642 c.p., rientrerebbe la condotta del R. in quanto possessore di una polizza falsificata, usata per conseguire un vantaggio derivante dal contratto assi­curativo.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza e l’emissione dei provvedimenti consequenziali.
Con memoria depositata il 21 settembre 2006, l’avv. D. L. del Foro di Roma, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.
Il procuratore generale presso la Corte di cassa­zione ritiene il ricorso puntuale per quanto riguarda la sussistenza del delitto sotto il profilo della falsifica­zione o alterazione della polizza, e conclude quindi per 1’annullamento con rinvio della sentenza impu­gnata.
Questo collegio è di contrario avviso e ritiene il ri­corso infondato.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 642 c.p. dalla legge n. 273/02 si può affermare che la nuova disposizione normativa abbia introdotto un am­pliamento delle condotte punibili. Alle originarie previsioni della distruzione della cosa assicurata o del ca­gionare a sé stessi lesioni personali, sono state aggiunte ulteriori condotte di falso aventi ad oggetto o la polizza o la documentazione destinata alla sua sti­pulazione, o la falsa denuncia di infortunio, o l’alte­razione del vero rispetto ad elementi di prova o a do­cumentazione riguardante un sinistro. Tuttavia, ritiene questa Corte che anche in relazione a tali diverse fat­tispecie il presupposto dell’ipotesi criminosa sia, come per il passato, che tra le parti sussista (come cor­rettamente ritenuto dal Tribunale di Torre Annun­ziata) o sia almeno sussistito (come si può supporre in ipotesi di alterazione della data di scadenza) un rap­porto contrattuale.
Nel caso di specie appare poi rilevante e risolutivo il rilievo, puntualmente svolto dal giudice di merito, che l’azione del reo non fosse rivolta ad ottenere il ri­sarcimento del danno oggetto della polizza di assicu­razione o comunque un vantaggio derivante da un con­tratto di assicurazione, laddove il bene giuridico tutelato dalla norma è comunque rappresentato dal pa­trimonio della compagnia di assicurazione.
Le diverse ipotesi criminose raffigurabili nella spe­cie, quali rappresentante negli artt. 485 e 489 c.p. sono perseguibili a querela, essendo questa carente nella specie, come rilevato dal giudice del merito.

Il ricorso del P.G. appare quindi infondato.


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Lunedì, 03 Dicembre 2007
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