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Giurisprudenza di merito - Custodia cautelare in carcere – termine di durata massima – regresso ad una fase processuale precedente – norma di chiusura

Tribunale di Bologna, Ordinanza 22 settembre 2007

Nei casi di regresso ad una fase processuale precedente, i termini di custodia cautelare decorrono ex novo, ma restano fermi i termini di durata massima, operando, come norma di chiusura, il limite della durata massima della custodia cautelare ex art. 303 co. 4 lett. b) c.p.p..

(Fonte: Altalex Massimario 23/2007. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina)

Tribunale di Bologna
Sezione impugnazioni cautelari penali
Ordinanza 22 settembre 2007

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luisa RaimondiPresidente
dott. Manuela MelloniGiudice
dott. Silvia MonariGiudice re./est.

Sciogliendo la riserva formulata all’udienza in camera di consiglio del 6.09.2007

ha emesso la seguente
ORDINANZA

nella procedura su indicata, avente ad oggetto l’appello, proposto nell’interesse di K.R., avverso l’ordinanza emessa il 30.07.2007 dalla Corte di Appello di Bologna con la quale è stata rigettata l’istanza della difesa di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre dell’imputato:

premesso che:

1. K.R. trovasi ristretto per questa causa dal 12.06.2003, data del suo arresto, eseguito in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della custodia cuatelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna i data 22.5.03 per i delitti di cui ai capi 9) – delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 73 comma I dpr 309/90 – commesso in Ravenna e Brescia nella seconda metà del 1998; 10) – delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 73 comma I dpr 309/90 – commesso in Ravenna, Torino, Padova e Forlì dall’agosto 1999 al febbraio 2000 e 32) – delitto p. e p. dagli art. 10, 12 e 14 L.497/74 – commesso in Ravenna e Brescia dal 20.9.1998 al 26.10.1998;

2. per i suddetti reati, l’imputato è stato giudicato con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bologna e condannato alla pena di anni nove di reclusione ed €.36.000,00= di multa; pena ridotta dalla Corte di Appello di Bologna, all’esito del giudizio di impugnazione, ad anni sei e mesi quattro di reclusione oltre ad €.24.000,00 di multa;

3. su ricorso della difesa, con sentenza del 5.02.2007 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello limitatamente alla pena inflitta;

4. in data 5.06.07 la Direzione della Casa Circondariale di Ravenna, presso la quale l’imputato si trova ristretto, ha chiesto alla Corte di Appello (attuale giudice cautelare competente) di confermare la scarcerazione del K. per decorrenza termini al giorno 11.6.07, specificando che dalla posizione giuridica risulta che fino al 31.03.06 l’imputato è stato ristretto a titolo di espiazione pena;

5. la Corte di Appello, rispondendo a detta richiesta, ha rideterminato il termine massimo di custodia indicandolo nel 1.11.2007 in considerazione del disposto degli artt. 303 e 304 c.p.p.;

6. la difesa ha impugnato il suddetto provvedimento lamentando l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte alle suddette disposizioni normative e chiedendo di annullare o riformare l’ordinanza impugnata, disponendo la scarcerazione del K. per sopravvenuta decorrenza del termine massimo di custodia (originariamente fissato all’11.06.2007);

7. il Tribunale del Riesame, investito della questione ex art. 310 c.p.p. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione non trattandosi di gravame proposto nei confronti di un’ordinanza in materia di libertà, resa ex. Art. 299 c.p.p.;

8. la difesa ha, dunque, reiterato le sue contestazioni esponendole nell’istanza de liberate depositata il 24.07.07, che la Corte d’Appello ha rigettato con il provvedimento gravato, confermando la data di scadenza dei termini di custodia cautelare al 1.11.2007;

9. all’esito dell’udienza camerale – in cui il difensore ha insistito per l’accoglimento dell’appello – il Tribunale si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:
il proposto gravame è fondato e merita accoglimento, con conseguente rimessione in libertà dell’imputato se non detenuto per altra causa.
La Corte di Appello ha rideterminato il termine di custodia cautelare (originariamente indicato nella data dell’11.06.2007) tenendo conto dell’intervento regresso del procedimento ad una fase antecedente, in forza dell’annullamento da parte della Suprema Corte della sentenza di secondo grado.

Tale regresso comporta l’applicazione del disposto di cui all’art. 303 co. 2 c.p.p.; secondo la Corte: “nuova decorrenza dei termini di fase, aumentati del doppio ex art. 304 co. 6 c.p.p. - secondo l’interpretazione data alla norma dalla sentenza n. 292/1998 della Corte Costituzionale -, decorrenti dalla data dell’annullamento; con il limite ulteriore del non superamento del termine massimo complessivo di cui all’art. 303 co. 4 lett. b), aumentato di un mezzo, decorrente dall’inizio della custodia” (come riportato nel provvedimento del 8.06.07, confermato con il provvedimento gravato).
In buona sostanza, la Corte di Appello ritiene che il disposto di cui al comma sesto dell’art. 304 c.p.p. applicabile anche nei casi di regresso ad una fase processuale precedente (secondo la sentenza della Consulta sopracitata), incida anche sul termine massimo di custodia cautelare di cui al comma quarto dell’art. 303 c.p.p., prevedendo un aumento della metà, con conseguente fissazione del termine massimo di custodia in sei anni dall’inizio della esecuzione della misura (anni quattro ex art. 303 co. 4 lett. B, aumentato della metà ex art. 304 co, 6 seconda parte c.p.p.).

Tale assunto non pare condivisibile.
La sentenza della Corte Costituzione n. 292 del 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 303 co. 4 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo di durata massima della custodia cautelare, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma secondo del medesimo articolo.
La Consulta ha ritenuto che la questione non fosse fondata, poiché – all’esito di una interpretazione storica, sistematica e letterale delle due norme – ha concluso che l’art. 304 co. 6 c.p.p. Non è applicabile alle sole ipotesi di sospensione dei termini, ma rappresenta un limite di carattere generale, applicabile anche alle ipotesi di regressione del processo ex art. 303 co. 2 c.p.p.
Dunque la ratio della sentenza è quella di attribuire all’art. 304 co. 6 c.p.p. La funzione di limite ulteriore rispetto a quelli già previsti dall’art. 303 c.p.p..

Testualmente nella motivazione si legge: “l’art. 304 co. 6, come già accennato, introduce un limite massimo per i termini di fase, stabilendo che “la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303 comma 1, 2 e 3”.
Come sostenuto dalla difesa in atto d’appello, la suddetta sentenza introduce un limite ulteriore rispetto a quello rappresentato dal termine di fase che, nell’ipotesi di regresso, torna a decorrere ex novo. Si tratta di un’interpretazione ispirata al principio del favor rei (ponendo sullo stesso piano le ipotesi di sospensione dei termini e di regresso a fase antecedente del procedimento), che non incide sul termine massimo di durata della custodia cautelare ex art. 303 co. 4 c.p.p..
La Consulta fa riferimento alla prima parte del comma sesto dell’art. 304 c.p.p. Estendendone l’ambito applicativo, ma non estende l’intero disposto della predetta norma aumentando (della metà) il termine massimo di custodia previsto dall’art. 303 co. 4 c.p.p.. Quest’ultimo resta un termine invalicabile che non può essere aumentato – in danno dell’imputato – in assenza di una espressa disposizione di legge.
Ad accedere all’interpretazione fornita nel provvedimento gravato, l’estensione del comma sesto dell’art. 304 c.p.p. alle ipotesi di regresso a fase processuale precedente non opererebbe come terzo limite, in favore del cautelato, bensì aumenterebbe (in pregiudizio di quest’ultimo) il termine massimo di custodia cautelare.
In definitiva si ritiene che il K.R., ristretto ininterrottamente dal 12.06.03, a seguito del regresso alla fase del giudizio di appello, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 303 co. 2 e 304 co. 6 c.p.p., vedrebbe il nuovo termine di fase scadere il 1.11.07 (doppio del termine di fase dalla data della sentenza della Corte di Appello del 2.11.05). Tuttavia, operando il limite della durata massima della custodia cautelare ex art. 303 co. 4 lett. b) c.p.p. (quattro anni dall’inizio della custodia), il termine è scaduto l’11.08.2007 (considerati i sessanta giorni di sospensione disposti ex art. 304 co. 1 lett. C bis c.p.p. dalla Corte d’Appello con provvedimento del 21.03.05).
L’accoglimento del gravame solleva l’imputato dal pagamento delle spese della presente procedura incidentale.

P.Q.M

come da dispositivo separatamente depositato.

Bologna, 22 settembre 2007.

DISPOSITIVO

revoca la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di K.R., e dispone la sua immediata rimessione in libertà, se non detenuto per altra causa.

Bologna, 7 settembre 2007.

© asaps.it
Mercoledì, 05 Dicembre 2007
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