Nei
casi di regresso ad una fase processuale precedente, i termini di custodia
cautelare decorrono ex novo, ma restano fermi i termini di durata massima,
operando, come norma di chiusura, il limite della durata massima della custodia
cautelare ex art. 303 co. 4 lett. b) c.p.p.. (Fonte:
Altalex Massimario 23/2007. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina) Tribunale di Bologna Il
Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Sciogliendo
la riserva formulata all’udienza in camera di consiglio del 6.09.2007 ha emesso la seguente nella
procedura su indicata, avente ad oggetto l’appello, proposto nell’interesse di
K.R., avverso l’ordinanza emessa il 30.07.2007 dalla Corte di Appello di
Bologna con la quale è stata rigettata l’istanza della difesa di revoca o di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura
degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre dell’imputato: premesso
che: 1. K.R. trovasi ristretto per questa
causa dal 12.06.2003, data del suo arresto, eseguito in esecuzione
dell’ordinanza di applicazione della custodia cuatelare in carcere emessa dal
G.I.P. del Tribunale di Bologna i data 22.5.03 per i delitti di cui ai capi 9)
– delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 73 comma I dpr 309/90 –
commesso in Ravenna e Brescia nella seconda metà del 1998; 10) – delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 73 comma I dpr 309/90 – commesso in Ravenna,
Torino, Padova e Forlì dall’agosto 1999 al febbraio 2000 e 32) – delitto p. e
p. dagli art. 10, 12 e 14 L.497/74 – commesso in Ravenna e Brescia dal
20.9.1998 al 26.10.1998; 2. per i suddetti reati, l’imputato è
stato giudicato con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bologna e
condannato alla pena di anni nove di reclusione ed €.36.000,00= di multa; pena
ridotta dalla Corte di Appello di Bologna, all’esito del giudizio di impugnazione,
ad anni sei e mesi quattro di reclusione oltre ad €.24.000,00 di multa; 3. su ricorso della difesa, con
sentenza del 5.02.2007 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio
la decisione della Corte di Appello limitatamente alla pena inflitta; 4. in data 5.06.07 la Direzione della
Casa Circondariale di Ravenna, presso la quale l’imputato si trova ristretto,
ha chiesto alla Corte di Appello (attuale giudice cautelare competente) di
confermare la scarcerazione del K. per decorrenza termini al giorno 11.6.07,
specificando che dalla posizione giuridica risulta che fino al 31.03.06
l’imputato è stato ristretto a titolo di espiazione pena; 5. la Corte di Appello, rispondendo a
detta richiesta, ha rideterminato il termine massimo di custodia indicandolo
nel 1.11.2007 in considerazione del disposto degli artt. 303 e 304 c.p.p.; 6. la difesa ha impugnato il suddetto
provvedimento lamentando l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte
alle suddette disposizioni normative e chiedendo di annullare o riformare
l’ordinanza impugnata, disponendo la scarcerazione del K. per sopravvenuta
decorrenza del termine massimo di custodia (originariamente fissato
all’11.06.2007); 7. il Tribunale del Riesame,
investito della questione ex art. 310 c.p.p. Ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione non trattandosi di gravame proposto nei confronti di
un’ordinanza in materia di libertà, resa ex. Art. 299 c.p.p.; 8. la difesa ha, dunque, reiterato le
sue contestazioni esponendole nell’istanza de liberate depositata il
24.07.07, che la Corte d’Appello ha rigettato con il provvedimento gravato,
confermando la data di scadenza dei termini di custodia cautelare al 1.11.2007; 9. all’esito dell’udienza camerale –
in cui il difensore ha insistito per l’accoglimento dell’appello – il Tribunale
si è riservato la presente decisione; ritenuto
che: Tale
regresso comporta l’applicazione del disposto di cui all’art. 303 co. 2 c.p.p.;
secondo la Corte: “nuova decorrenza dei termini di fase, aumentati del
doppio ex art. 304 co. 6 c.p.p. - secondo l’interpretazione data alla norma
dalla sentenza n. 292/1998 della Corte Costituzionale -, decorrenti dalla data
dell’annullamento; con il limite ulteriore del non superamento del termine
massimo complessivo di cui all’art. 303 co. 4 lett. b), aumentato di un mezzo,
decorrente dall’inizio della custodia” (come riportato nel provvedimento
del 8.06.07, confermato con il provvedimento gravato). Tale
assunto non pare condivisibile. Testualmente
nella motivazione si legge: “l’art. 304 co. 6, come già accennato, introduce
un limite massimo per i termini di fase, stabilendo che “la durata della
custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti
dall’art. 303 comma 1, 2 e 3”. P.Q.M come da dispositivo separatamente depositato. Bologna,
22 settembre 2007. DISPOSITIVO revoca
la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di K.R., e dispone
la sua immediata rimessione in libertà, se non detenuto per altra causa. Bologna,
7 settembre 2007. |
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