Saranno 170.000 gli
ingressi consentiti ai lavoratori extracomunitari nel nostro Paese per il 2007
e le domande potranno essere presentate per via telematica, azzerando così i
disagi di interminabili file agli uffici postali. Sono queste le due più
importanti novità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato
dal capo del governo il 30 ottobre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 30 novembre scorso. La quota, riservata al comparto del lavoro non
stagionale, aumenta di 100.000 posti il numero consentito nel 2006 e comprende
ben 65.000 ingressi riservati a colf e badanti stranieri non residenti in
Italia, in pratica 20.000 persone in più rispetto all’anno scorso. Per le altre
categorie di lavoratori, il decreto stabilisce 14.200 posti nel settore edile,
1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato, 500 per conducenti (con
patente europea) nel il settore dell’autotrasporto e della movimentazione di
merci, 200 nel comparto della pesca marittima e 30.000 negli altri settori
produttivi. Occorre sottolineare che pure la quota riservata ai conducenti
rappresenta una novità. 47.100 posti saranno appannaggio dei cittadini di Paesi
che hanno sottoscritto accordi di cooperazione, o stanno per farlo, tra i quali
quelli egiziani, moldavi e filippini vedono aumentare la quota loro
riservata.Saranno, invece, in tutto 3.000 i lavoratori autonomi che potranno
avere il permesso di soggiorno, purché siano o ricercatori, o imprenditori che
svolgono attività di interesse per l’economia italiana, o liberi
professionisti, o soci ed amministratori di società non cooperative, oppure
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale
ingaggiati da enti pubblici e privati. Il decreto stabilisce, poi, che dovranno
essere solo 1.500 io permessi di soggiorno già concessi per motivi di studio ad
essere convertiti in permessi per lavoro autonomo; mentre al contrario
autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di
3.000 permessi di soggiorno per studio, 2.500 permessi di soggiorno per
tirocinio e 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Per le occupazioni
formanti, però, potranno entrare in Italia 1.500 extracomunitari che abbiano
completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine,
anche se la quota potrà essere aumentata se la richiesta effettiva sarà
maggiore. Rimane la porzione di ingressi (500 in tutto) destinata ai lavoratori
di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela. La
rivoluzione telematica per la presentazione della domanda ad un sito dedicato
del ministero dell’interno scatterà in tempi diversi asseconda della categoria
di appartenenza dei lavoratori non comunitari. Come precisa infatti l’articolo
7 del dpcm, i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria potranno
fare domanda dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, mentre colf e badanti
dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno seguente alla data di pubblicazione e
quelli degli altri settori dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno. Infine, il
decreto ammette la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro entro
sei mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.(05 dicembre 2007) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Ottobre 2007 “Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello
Stato per l’anno 2007” IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI Visto il decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [1], e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Decreta Articolo 1 Articolo 2 1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi; Articolo 3
a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; Articolo 4 1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
2. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, è riservata una quota di
1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che
abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di
origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 [3]. In caso di esaurimento della predetta quota, sono
ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori
formati ai sensi del citato articolo 23 e dell’articolo 34 del DPR 31
agosto 1999, n. 394 [4]. Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all’articolo 2, dalle ore
8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana; b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati dall’articolo 2:
1) dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla
persona; 2) dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2. Nel limite della quota complessiva di cui all’articolo 1, sono ammesse le
domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica
italiana. Articolo 8 |
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