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Ministero dei Trasporti - Decreto 25 settembre 2007
Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

(GU n. 282 del 4 dicembre 2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  l’art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto  legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce  la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181 convertito nella legge  17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29  marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile  1974,  di  attuazione  della direttiva 70/156/CEE concernente l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento della direttive 92/53/CEE   e   93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20  giugno  2002,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  7 marzo 1975, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del   16 aprile  1975,  di  recepimento  della  direttiva  70/220/CEE concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  all’inquinamento  atmosferico  da  emissioni  dei veicoli a motore;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre  1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  53  del 4 marzo 2000, che attua la direttiva 98/69/CE, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni   dei   veicoli  a  motore  e  che  modifica  la  direttiva 70/220/CEE;
  Vista   la  direttiva  2006/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  17 maggio  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione  europea  n.  L  161  del  14 giugno  2006, relativa alle emissioni  degli  impianti  di  condizionamento  d’aria dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  706/2007  della  Commissione  del 21 giugno  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione europea  n.  L  161 del 22 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla  direttiva  2006/40/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni  amministrative  per  l’omologazione CE di veicoli e una prova  armonizzata  per  misurare  le  perdite  di alcuni impianti di condizionamento d’aria,

A d o t t a
il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico europeo
    
Art. 1.

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per l’omologazione CE o  l’omologazione  nazionale  dei  veicoli  in  materia  di emissioni provenienti  dagli  impianti di condizionamento d’aria installati sui veicoli  e  per  l’utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce, inoltre,  le  disposizioni  concernenti  l’adeguamento  e la ricarica degli impianti predetti.
Art. 2.

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  veicoli  a motore delle categorie  M1 ed N1 definiti nell’allegato II al decreto del Ministro per  i  trasporti  e  l’aviazione civile 29 marzo 1974, di attuazione della  direttiva  70/156/CE, come modificato dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della  direttiva 2001/116/CE. Ai fini del presente decreto, i veicoli della  categoria  N1  si  limitano  a  quelli  della  classe I di cui all’allegato I, punto 5.3.1.4, prima tabella del decreto del Ministro per   i  trasporti  7 marzo  1975,  di  recepimento  della  direttiva 70/220/CEE,  come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  21 dicembre  1999,  di attuazione della direttiva 98/69/CE.       
     
Art. 3.

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "veicolo": qualsiasi veicolo a motore che rientra nel campo di applicazione del presente decreto;
    b) "tipo  di veicolo": un tipo definito nell’allegato II, sezione B,  del  decreto  del  Ministro  per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo   1974  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002;
    c) "impianto di condizionamento d’aria": qualsiasi sistema la cui funzione  principale e’ quella di ridurre la temperatura e l’umidita’ dell’aria nell’abitacolo di un veicolo;
    d) "sistema   a   doppio  evaporatore":  un  sistema  in  cui  un evaporatore  e’  montato  nel  compartimento  motore  e l’altro in un compartimento  diverso  del  veicolo;  tutti  gli  altri sistemi sono considerati "sistemi ad evaporatore unico";
    e) "gas  fluorurati  ad  effetto  serra":  gli  idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SE6) di cui all’allegato  A  del protocollo di Kyoto e preparati contenenti dette sostanze,  escluse  le  sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE)  n.  2037/2000  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
    f) "idrofluorocarburi": un composto organico formato da carbonio, idrogeno  e  fluoro,  in  cui la molecola non ha piu’ di sei atomi di carbonio;
    g) "perfluorocarburi": un composto organico formato unicamente da carbonio  e  fluoro,  in  cui la molecola non ha piu’ di sei atomi di carbonio;
    h) "potenziale   di  riscaldamento  globale":  il  potenziale  di riscaldamento  climatico  di  un  gas  fluorurato  ad  effetto  serra rispetto   a   quello   dell’anidride  carbonica.  Il  potenziale  di riscaldamento globale (GWP) e’ calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento  in  cento anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad
un chilogrammo di CO2. I dati pertinenti sono quelli pubblicati nella terza  relazione  di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui  cambiamenti  climatici  ("valori del potenziale di riscaldamento globale dell’IPCC 2001");
    i) "preparato":  una  miscela  composta da due o piu’ sostanze di cui  almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra. Il potenziale di  riscaldamento  globale  complessivo  del preparato e’ determinato conformemente alla parte 2 dell’allegato al presente decreto;
    l)  "adeguamento":  installazione su un veicolo di un impianto di condizionamento  d’aria  avvenuta dopo l’immatricolazione del veicolo medesimo.
                 
Art. 4.

  1   .   E’   consentito   il   rilascio   dell’omologazione   CE  o dell’omologazione   nazionale,  in  relazione  alle  emissioni  degli impianti  di condizionamento d’aria, solamente ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente decreto.
  2.  Ai  fini del rilascio dell’omologazione completa dei veicoli ai sensi  dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, i fabbricanti forniscono informazioni  sul  tipo  di refrigerante utilizzato negli impianti di condizionamento dell’aria installati sui veicoli nuovi.
  3.  Ai  fini  dell’omologazione  dei  veicoli muniti di impianti di condizionamento  d’aria  destinati  a  contenere un gas fluorurato ad effetto  serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, deve essere assicurato che, conformemente alla prova armonizzata di  rilevamento  delle perdite di cui al regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui all’art. 5.
     
Art. 5.

  1.  A decorrere dal 21 dicembre 2007, non e’ consentito, per motivi legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria:
    a) rifiutare   il   rilascio,  per  un  nuovo  tipo  di  veicolo, dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale, o
    b) vietare   l’immatricolazione,   la   vendita  o  la  messa  in circolazione  di  veicoli  nuovi, se il veicolo munito di impianto di condizionamento  d’aria  destinato  a  contenere  gas  fluorurati  ad effetto  serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150 e’ conforme ai requisiti del presente decreto.
  2.  A  decorrere  dal 21 giugno 2008, non e’ consentito il rilascio dell’omologazione  CE  o  dell’omologazione  nazionale  per  tipi  di veicoli  muniti  di  impianti  di  condizionamento d’aria destinati a contenere  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  con  un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di  tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l’anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas fluorurato  ad  effetto  serra  all’anno  per  un  sistema  a  doppio evaporatore.
  3.  A  decorrere  dal 21 giugno 2009, per i nuovi veicoli muniti di impianto   di   condizionamento  d’aria  destinati  a  contenere  gas fluorurati  ad  effetto  serra  con  un  potenziale  di riscaldamento globale  superiore  a  150,  a  meno  che il tasso di perdita di tale impianto  non  superi  i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l’anno  per  un  sistema  ad  evaporatore  unico o i 60 grammi di gas
fluorurati   ad   effetto  serra  l’anno  per  un  sistema  a  doppio evaporatore:
    a) non  sono piu’ considerati validi i certificati di conformita’ che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  8 maggio  1995 ai fini dell’art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
    b) non  e’ consentita l’immatricolazione ed e’ vietata la vendita e la messa in circolazione.
  4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2011,  non  e’  piu’  consentito rilasciare  omologazioni  CE  o  omologazioni  nazionali  per tipi di veicoli  muniti  di  impianti  di  condizionamento d’aria destinati a contenere  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  con  un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.
  5.  A  decorrere dal 1° gennaio 2017, per i nuovi veicoli muniti di impianti   di   condizionamento  d’aria  destinati  a  contenere  gas fluorurati  ad  effetto  serra  con  un  potenziale  di riscaldamento globale superiore a 150:
    a) non  sono piu’ considerati validi i certificati di conformita’ che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  8 maggio  1995 ai fini dell’art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
    b) non  e’ consentita l’immatricolazione ed e’ vietata la vendita e la messa in circolazione.       
     
Art. 6.

  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli impianti di condizionamento d’aria  destinati  a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale  di  riscaldamento  globale  superiore  a  150 non possono essere  utilizzati  per  l’adeguamento  dei veicoli omologati da tale data  in  poi.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2017  tali impianti di condizionamento    d’aria   non   possono   essere   utilizzati   per l’adeguamento di nessun veicolo.
  2.  Gli  impianti  di  condizionamento d’aria installati su veicoli omologati  dal  1° gennaio  2011  non  devono essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento superiore a   150.   A   decorrere   dal   1° gennaio   2017  gli  impianti  di condizionamento  d’aria  installati  su  tutti  i  veicoli non devono essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, tranne che per quanto riguarda la ricarica di impianti di condizionamento d’aria contenenti tali gas che sono stati istallati su veicoli prima di tale data.
  3.  Ai  fornitori dei servizi che offrono servizi e riparazioni per gli  impianti  di condizionamento d’aria e’ vietato riempire, fino al termine  della necessaria riparazione, un impianto con gas fluorurato ad  effetto serra se nell’impianto stesso sono state rilevate perdite abnormi di refrigerante.
    
Art. 7.

  1.  Il  decreto  del  Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo    1974,   e   successive   modificazioni,   e’   modificato conformemente  alla  parte 1 dell’allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro dei trasporti: Bianchi

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Allegato:    

Vai all’allegato:
2007-DM-25.09.2007(01)-Parte 1^
2007-DM-25.09.2007(02)-Parte 2^ 

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Giovedì, 06 Dicembre 2007
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