Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione I, 9 febbraio 2007, n.
2872
Patente - Rilasciata
all’estero - Conducente straniero residente in Italia - Richiesta di rilascio
di patente all’autorità italiana - Necessità - Sussistenza. Pubblica amministrazione -
Rappresentanza - Autorità amministrativa costituitasi personalmente a mezzo di
funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli
onorari di avvocato - Esclusione.
La facoltà,
per i conducenti muniti di patente internazionale rilasciata da Stato estero,
di guidare autoveicoli della stessa categoria per la quale è valido quel documento, è riconosciuta solo
ai conducenti stranieri, o ai cittadini italiani che siano residenti
all’estero, e non anche a quelli residenti in Italia, per i quali vige
l’obbligo di munirsi di titolo rilasciato dall’autorità italiana. L’autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in
giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato
(come è consentito dall’art. 23, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981
n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente,
che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari
di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che
sta in giudizio. In siffatta ipotesi l’amministrazione, pertanto, ha diritto
solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente
affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – M.E.H. ricorre per cassazione
avverso la sentenza in data 5 novembre 2001, con la quale il Giudice di pace di
Piacenza ha respinto l’opposizione da lui proposta avverso il verbale di contravvenzione
nei suoi confronti elevato dalla Polstrada «per circolazione alla guida di
autoveicolo munito di autorizzazione M.C.T.C. per l’esercitazione, senza avere
al fianco una persona in funzione di istruttore», in violazione dell’art. 122
D.L.vo 285/92.
L’amministrazione
intimata non si è costituita.
2. - Con i
quattro mezzi, in cui si articola l’odierna impugnazione, il ricorrente,
rispettivamente, denuncia: a) violazione degli artt. 121, 122,
135, 136 c.s. e della L. 149/52 di ratifica del Trattato di Ginevra sui
trasporti automobilistici, in cui sarebbe incorso il giudice a quo nell’escludere
che il possesso, da parte di esso E.H. sia di patente internazionale che di patente
rilasciata dal Regno di Marocco, costituiscono titoli di per sé abilitativi
alla guida (avendo quindi egli solo a mero scopo cautelativo attivato pratica
di conversione della patente del suo Paese d’origine, che si era visto
rifiutare, ma solo per motivi formali in ragione della incompletezza dei dati
anagrafici riportati su quel documento); b) vizi di motivazione, relativi alla
parte in cui il decidente parrebbe aver fatto riferimento alla esistenza di
motivi anche sostanziali, nella specie ostativi alla conversione della patente
estera; c) nullità della sentenza e del
procedimento a quo, per la «singolarissima serie di rinvii disposti dal
giudice di prime cure in violazione del principio di concentrazione delle
attività processuali», anche per il profilo di una disposta rimessione della
causa in istruttoria dopo la fissazione della udienza di discussione; d) violazione dell’art. 91 C.p.c. e norme collegate
quanto alla rifusione delle spese disposte, a suo carico, nei confronti della
Prefettura, pur costituitasi in giudizio solo a mezzo di suo funzionario e non
con ministero difensore.
3. - Va esaminata preliminarmente,
per il suo carattere pregiudizievole, la doglianza (di cui al terzo motivo) per
asserita nullità del procedimento e della sentenza impugnata. Della quale va però rilevato
l’inammissibilità per difetto di interesse, non avendo il ricorrente neppure
adombrato quale ostacolo al suo diritto di difesa sia derivato dalla denunciata
eccedenza dei rinvii disposti in corso di causa, né indicato alcun profilo di
incidenza, sulla decisione e a lui sfavorevole, di eventuali dati processuali
irritualmente, in tesi, acquisiti.
4. - A sua volta infondato è il
primo motivo del ricorso. Ed invero sia per la disciplina
della invoca (ed, a torto, ritenuta violata) Convenzione di Ginevra, sia per
quella dei successivi T.D. C.S., che sostanzialmente l’hanno recepita, la
facoltà, per i conducenti muniti di patente internazionale rilasciata da Stato
estero, di guidare autoveicoli della stessa categoria per la quale è valido
quel documento, è riconosciuta solo ai conducenti stranieri o cittadini che
siano residenti all’estero e non anche, quindi, a quelli residenti in Italia,
come il ricorrente, per i quali (come in modo sostanzialmente corretto
presupposto dal giudice di pace) vige l’obbligo di munirsi di titolo rilasciato
dall’autorità italiana (cfr. Cass. nn. 10731/97, 5259/77, 2285/62). Mentre, quanto alla patente dello
Stato di provenienza, correttamente il giudice a quo non ne ha tenuto conto,
per la medesima ragione per la quale - a quanto riferito dallo stesso opponente
- era stata denegata la chiesta sua conversione; e cioè per la mancata indicazione,
in essa, della data di nascita del titolare. La quale comportava la non
attribuibilità di quel documento al E.H., per carenza, appunto, di requisiti
formali.
5. - Inammissibile è poi la
censura di cui al secondo motivo sia per il suo carattere virtuale che per l’evidente non decisività della
affermazione cui si rivolge.
6. - Va accolta, invece, l’ultima
doglianza relativa alle spese di giudizio di primo grado liquidate equitativamente
dal giudice di pace (in euro 300,00) in favore della Prefettura ivi
costituitasi a mezzo di funzionario delegato. Come, infatti, da questa Corte già
reiteratamente precisato «ove 1’autorità amministrativa, che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi,
appunto, di un funzionario delegato (come sentito dall’art. 23/4 n. 689/ 81),
non può essa ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al
pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le
relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui
sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle
generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che
tali spese risultino indicate (il che non è avvenuto nella specie) in apposita
nota (cfr. un. 8678/93; 9365/97; 6898/98).
7. - La sentenza impugnata va
pertanto cassata, senza rinvio, limitatamente alla sola riferita statuizione
sulle spese.
8. - Le spese di questo giudizio
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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