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Corte di Cassazione 07/12/2007

Giurisprudenza di legittimità - Patente - Rilasciata all’estero - Conducente straniero residente in Italia - Richiesta di rilascio di patente all’autorità italiana - Necessità - Sussistenza

Cass.Civ., Sez. I, n. 02872 del 09.02.2007

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 9 febbraio 2007, n. 2872

Patente - Rilasciata all’estero - Conducente stranie­ro residente in Italia - Richiesta di rilascio di pa­tente all’autorità italiana - Necessità - Sussisten­za.
Pubblica amministrazione - Rappresentanza - Auto­rità amministrativa costituitasi personalmente a mezzo di funzionario delegato - Diritto al paga­mento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione
.

La facoltà, per i conducenti muniti di patente internazionale rilasciata da Stato estero, di guidare autoveicoli della stessa categoria per la quale è valido quel documento, è riconosciuta solo ai condu­centi stranieri, o ai cittadini italiani che siano re­sidenti all’estero, e non anche a quelli residenti in Italia, per i quali vige l’obbligo di munirsi di titolo rilasciato dall’autorità italiana.
L’autorità amministrativa che ha emesso il prov­vedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario apposita­mente delegato (come è consentito dall’art.
23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soc­combente, al pagamento dei diritti di procuratore e de­gli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In siffatta ipotesi l’amministrazione, pertanto, ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svol­gimento della difesa, da indicarsi in apposita nota.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – M.E.H. ricorre per cassa­zione avverso la sentenza in data 5 novembre 2001, con la quale il Giudice di pace di Piacenza ha respinto l’opposizione da lui proposta avverso il verbale di con­travvenzione nei suoi confronti elevato dalla Polstrada «per circolazione alla guida di autoveicolo munito di autorizzazione M.C.T.C. per l’esercitazione, senza avere al fianco una persona in funzione di istruttore», in violazione dell’art. 122 D.L.vo 285/92.

L’amministrazione intimata non si è costituita.

2. - Con i quattro mezzi, in cui si articola l’odierna impugnazione, il ricorrente, rispettivamente, denun­cia:
a) violazione degli artt. 121, 122, 135, 136 c.s. e della L. 149/52 di ratifica del Trattato di Ginevra sui trasporti automobilistici, in cui sarebbe incorso il giu­dice a quo nell’escludere che il possesso, da parte di esso E.H. sia di patente internazionale che di pa­tente rilasciata dal Regno di Marocco, costituiscono ti­toli di per sé abilitativi alla guida (avendo quindi egli solo a mero scopo cautelativo attivato pratica di con­versione della patente del suo Paese d’origine, che si era visto rifiutare, ma solo per motivi formali in ra­gione della incompletezza dei dati anagrafici riportati su quel documento);
b) vizi di motivazione, relativi alla parte in cui il decidente parrebbe aver fatto riferimento alla esistenza di motivi anche sostanziali, nella specie ostativi alla conversione della patente estera;
c) nullità della sentenza e del procedimento a quo, per la «singolarissima serie di rinvii disposti dal giu­dice di prime cure in violazione del principio di con­centrazione delle attività processuali», anche per il profilo di una disposta rimessione della causa in istrut­toria dopo la fissazione della udienza di discussione;
d) violazione dell’art. 91 C.p.c. e norme collegate quanto alla rifusione delle spese disposte, a suo carico, nei confronti della Prefettura, pur costituitasi in giu­dizio solo a mezzo di suo funzionario e non con mi­nistero difensore.

3. - Va esaminata preliminarmente, per il suo carattere pregiudizievole, la doglianza (di cui al terzo motivo) per asserita nullità del procedimento e della sentenza impugnata.
Della quale va però rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse, non avendo il ricorrente neppure adombrato quale ostacolo al suo diritto di difesa sia derivato dalla denunciata eccedenza dei rinvii disposti in corso di causa, né indicato alcun profilo di inci­denza, sulla decisione e a lui sfavorevole, di eventuali dati processuali irritualmente, in tesi, acquisiti.

4. - A sua volta infondato è il primo motivo del ri­corso.
Ed invero sia per la disciplina della invoca (ed, a torto, ritenuta violata) Convenzione di Ginevra, sia per quella dei successivi T.D. C.S., che sostanzialmente l’hanno recepita, la facoltà, per i conducenti muniti di patente internazionale rilasciata da Stato estero, di gui­dare autoveicoli della stessa categoria per la quale è valido quel documento, è riconosciuta solo ai condu­centi stranieri o cittadini che siano residenti all’estero e non anche, quindi, a quelli residenti in Italia, come il ricorrente, per i quali (come in modo sostanzial­mente corretto presupposto dal giudice di pace) vige l’obbligo di munirsi di titolo rilasciato dall’autorità italiana (cfr. Cass. nn. 10731/97, 5259/77, 2285/62).
Mentre, quanto alla patente dello Stato di prove­nienza, correttamente il giudice a quo non ne ha tenuto conto, per la medesima ragione per la quale - a quanto riferito dallo stesso opponente - era stata denegata la chiesta sua conversione; e cioè per la mancata indica­zione, in essa, della data di nascita del titolare. La quale comportava la non attribuibilità di quel docu­mento al E.H., per carenza, appunto, di requisiti formali.

5. - Inammissibile è poi la censura di cui al se­condo motivo sia per il suo carattere virtuale che per l’evidente non decisività della affermazione cui si ri­volge.

6. - Va accolta, invece, l’ultima doglianza relativa alle spese di giudizio di primo grado liquidate equita­tivamente dal giudice di pace (in euro 300,00) in fa­vore della Prefettura ivi costituitasi a mezzo di fun­zionario delegato.
Come, infatti, da questa Corte già reiteratamente precisato «ove 1’autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudi­zio personalmente o avvalendosi, appunto, di un fun­zionario delegato (come sentito dall’art. 23/4 n. 689/ 81), non può essa ottenere la condanna dell’oppo­nente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore li­quidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sem­pre che tali spese risultino indicate (il che non è avvenuto nella specie) in apposita nota (cfr. un. 8678/93; 9365/97; 6898/98).

7. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, senza rinvio, limitatamente alla sola riferita statuizione sulle spese.

8. - Le spese di questo giudizio seguono la soc­combenza e si liquidano come da dispositivo.


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Venerdì, 07 Dicembre 2007
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