Il Senato ha
approvato la fiducia al Governo Prodi sul maxiemendamento al dl sicurezza con
160 voti favorevoli e 158 contrari e subito dopo con 160 voti favorevoli, 156
contrari e un astenuto (voto contrario a Palazzo Madama) ha approvato il
decreto sulla sicurezza. Il testo passa ora all’esame della Camera.
Queste le principali novità, contenute nel maxiemendamento: trattenimento dei
cittadini comunitari non solo nel Cpt (che non vengono più citati) ma anche
presso polizia e carabinieri; possibilità di espulsione anche per chi è
condannato da un giudice straniero; tribunale ordinario monocratico per
decidere sulle espulsioni; divieto del reingresso per un tempo non superiore ai
cinque anni; inserimento di norme anti-razzismo (compresa la reclusione fino a
tre anni) grazie al riferimento all’articolo 13 del Trattato di Amsterdam. Dal
testo, frutto di un complesso accordo tra maggioranza e opposizione, scompare
definitivamente la parola Cpt (Centro di permanenza temporanea). E’ potere,
però, del questore la scelta delle modalità di trattanimento.(06 dicembre 2007)
DISEGNO DI LEGGE 1872 Conversione
in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di
pubblica sicurezza.
«Al decreto-legge 1° novembre
2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal
territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, apportate le seguenti
modificazioni».
All’articolo 1, comma 1, dopo la
lettera a) inserire la seguente: «a-bis) dopo il comma 1 è inserito
il seguente: «1-bis. I provvedimenti di
allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell’Unione o di loro
familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi
di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per
cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come
previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli 20 bis e 21, non possono
essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona
di cui si dispone l’allontanamento».
La lettera d) è sostituita dalla
seguente: «d) il comma 7 è sostituito dal
seguente: «7. I provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini
dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto
motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e
tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il
provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le
modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio
nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvo quanto previsto dal
comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per
lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla
data della notifica, e nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a
dieci giorni».
e) dopo il comma 7, sono inseriti
i seguenti: «7-bis. Il provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è
adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è
notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere
superiore a cinque anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad
un mese dalla data della notifica e nei casi di comprovata urgenza può essere
ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il
provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286. 7-quater. Ai fini dell’adozione
del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica
sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un
giudice italiano o straniero, per uno o piu’ delitti non colposi, anche tentati
contro la vita o l’incolumità della persona, o per uno o piu’ delitti
corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.
69 di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma
dell’articolo 444, del codice di procedura penale, per i medesimi delitti,
ovvero dall’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. 7-quinquies. Il cittadino
dell’Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di
allontanamento con divieto di reingresso ai sensi dei commi 7, 7 bis e 7 ter,
può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, in ogni caso decorsi tre
anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare
l’avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la
decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l’autorità che
ha emanato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso.
Durante l’esame della domanda l’interessato non ha diritto d’ingresso nel
territorio nazionale. 7-sexies. I provvedimenti di cui
ai commi 7, 7-bis, 7-ter e all’articolo 21 sono adottati tenendo conto anche
delle segnalazioni motivate dal sindaco del luogo di soggiorno del cittadino
dell’Unione o del suo familiare».
Dopo la leggera f) aggiungere la
seguente: «f-bis) al comma 8 è aggiunto in
fine, il seguente periodo: «si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13, comma 5.-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Alla lettera g), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «si
applicano comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento
le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286».
Al comma 2 dell’articolo 1, al
capoverso «art. 20 bis» dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1.bis. Nei casi di cui al comma
precedente, il questore può disporre il trattenimento in strutture già
destinate per legge alla permanenza temporanea».
Dopo il comma 2 dell’art. 1
aggiungere i seguenti «2-bis. All’articolo 2 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma 3 le parole: «umiliante e
offensivo» sono sostituite con le seguenti: «umiliante o offensivo». «2-ter. Al decreto legislativo n.
215 del 2003, all’articolo 4, comma 3 è sostituito con il seguente: «3. Qualora il ricorrente al fine
di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio
danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e
concordanti incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione
del principio della parità di trattamento». «2-quater. Al decreto legislativo
n. 215 del 2003, all’articolo 4 comma 5, sono soppresse le parole: «del
soggetto leso».
Al comma 3, dell’articolo 1 sono
apportate le seguenti modifiche Alla lettera a), premettere la
seguente: «Oa) al comma 1, dopo le parole:
«quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell’interessato» sono inserite le seguenti: «ai sensi degli articoli 6, 7 e
13». Alla lettera a), sostituire le
parole «presso il consolato italiano del paese di cittadinanza
dell’allontanato» con le parole«presso un consolato italiano».
Al comma 4, dell’articolo 1,
lettera d), capoverso 8 primo periodo, sostituire le parole: «alla fasi
essenziali del » con la seguente : «al».
Dopo l’articolo 1, inserire i
seguenti: «Art.
1-bis 1. All’articolo 3 della legge 13
ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal
seguente: «1. salvo che il fatto costituisca
piu’ grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della
convenzione è punito: a) con la reclusione fino a tre
anni chiunque, incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui
all’articolo 13, n. 1 del trattato di Amsterdam; b) con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, in qualsiasi modo incita a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera
precedente».
Art.
1-ter. 1. Agli articoli 13, 13 bis e 14,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: «giudice di pace»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in
composizione monocratica».
Da CittadinoLex.it
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