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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 19 novembre 2004

Recepimento della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote. (GU n. 61 del 15-3-2005)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 novembre 2004
Recepimento della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote.
(GU n. 61 del 15-3-2005)

Recepimento della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote. (G.U. n. 61 del 15.03.2005)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l’applicazione integrale obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, di recepimento della direttiva 2003/77/CE della commissione che, da ultimo, modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2004/86/CE della commissione del 5 luglio 2004 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea legge n. 236 del 7 luglio 2004;

Adotta il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.
1. L’allegato del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE, e’ modificato secondo l’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli a motore a due o tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non e’ consentito, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni:

a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale, ne’;
b) vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1° luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non e’ consentito il rilascio dell’omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2004



Il Ministro: Lunardi



Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 18
Allegato

Il punto 1.5 dell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994 e’ sostituito dal seguente: "1.5. massa a vuoto:
massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:

- equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione;

- equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore;

- strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo;

- le quantita’ di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

1.5.1. Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile.
In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

a) il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);

b) una sovrastruttura si considera intercambiabile se puo’ essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi;

c) per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravita’ nonche’ un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.

NB: Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.".


Giovedì, 17 Marzo 2005
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