Recepimento
della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004, che
modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE
del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore
a due o tre ruote. (G.U. n. 61 del 15.03.2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite,
le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi
al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l’applicazione integrale
obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31
gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5
dicembre 2003, di recepimento della direttiva 2003/77/CE della commissione
che, da ultimo, modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE relative
all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2004;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre
1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio relativa
alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 5 dicembre 1994;
Vista la direttiva 2004/86/CE della commissione del 5 luglio 2004 che
modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE
del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore
a due o tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
legge n. 236 del 7 luglio 2004;
Adotta il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. L’allegato del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE, e’ modificato
secondo l’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli a motore a due
o tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994,
come modificato dal presente decreto, non e’ consentito, per motivi
connessi alle masse e alle dimensioni:
a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale,
ne’;
b) vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.
2. A decorrere dal 1° luglio 2005, qualora non siano rispettate
le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non e’ consentito
il rilascio dell’omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore
per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato
alla Corte dei conti l’11 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 18
Allegato
Il punto 1.5 dell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 3 novembre 1994 e’ sostituito dal seguente: "1.5. massa
a vuoto:
massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti
dotazioni:
- equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego
normale preso in considerazione;
- equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione
e di segnalazione forniti dal costruttore;
- strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della
quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo;
- le quantita’ di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento
di tutte le parti del veicolo.
1.5.1. Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati
al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture
intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va
presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va
considerata parte del carico utile.
In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:
a) il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale
le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve
rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie
L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350
kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite
di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);
b) una sovrastruttura si considera intercambiabile se puo’ essere agevolmente
rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi;
c) per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo
deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura
nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse,
la massa, i limiti per la posizione del centro di gravita’ nonche’ un
disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.
NB: Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi
nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della
batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.".