foto Coraggio - archivio Asaps (ASAPS) - Le strisce pedonali devono essere
rispettate da tutti, compresi i veicoli per il trasporto delle persone
invalide. A stabilirlo è la Corte di Cassazione sottolineando che le
“agevolazioni accordate a tale tipologia di utenza (come la sosta nelle zone
vietate, la circolazione nelle aree Ztl e pedonali, la sosta senza il pagamento
del ticket, la circolazione nelle corsie preferenziali) trovano un limite
nell’imposizione del ‘rispetto’ del divieto di occupare le strisce pedonali
stabilito dall’articolo 158 del Codice della Strada”. Il monito arriva dalla
sentenza numero 25388 con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso del
Comune di Terni contro la decisione del giudice di pace che aveva annullato una
multa di 127 euro nei confronti della signora F.D.A., la quale aveva
posteggiato per dieci minuti la macchina sulle strisce pedonali per andare in
banca. Il Giudice di Pace ritenne che la contravvenzione fosse troppo esosa e
poi la signora non aveva creato alcun intralcio agli altri veicoli. Gli “Ermellini”,
invece, hanno sottolineato che “nel 1992 il legislatore ha voluto assegnare al
divieto di sosta sulle strisce pedonali, per il solo fatto di essere violato,
la caratteristica di intralcio o pericolo per la circolazione”. Così Piazza
Cavour ha confermato la multa per la signora aggiungendo che “nemmeno i
disabili, e la signora non lo era, possono utilizzare le strisce come un
posteggio”. (ASAPS) |
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