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Corte di Cassazione 11/12/2007

Giurisprudenza di legittimità - Sosta, fermata e parcheggio - Zone soggette a parcheggio a pagamento - Residenti - Condizioni per usufruire dell’esenzione - Titolarità del contrassegno - Necessità

(Cass. Civ.,Sezione II, 4 aprile 2007, n. 8488)

In tema di sanzioni amministrative per violazio­ne del codice della strada, il solo requisito della residenza in zona soggetta a parcheggio a pagamento non abilita i residenti ad usufruire dell’esenzione dall’obbligo di pagamento, essendo necessario in­vece che essi richiedano ed ottengano dall’autorità amministrativa il relativo contrassegno, il cui rila­scio è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste per godere dell’esenzione medesima

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9-10 dicembre 2002, il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta da G. S. avverso verbale di accertamento di ritenuta violazione alle norme sulla circolazione stradale; osservava il giudicante che la circostanza che 1’opponente non avesse corrisposto il ticket in zona riservata a parcheg­gio a pagamento non poteva essere giustificato dal fatto che quegli era residente nella strada in cui l’infra­zione era stata accertata e quindi avente diritto alla sosta gratuita.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, lo S.; resiste con controricorso il Comune di Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due motivi di ricorso, sostanzialmente coincidenti sia nelle enuncia­zioni che nelle argomentazioni, lo S., ricordato che il Comune ha facoltà di destinare, nelle aree in cui vige il parcheggio a pagamento, appositi spazi gratuiti ai residenti, si duole che pur essendo egli residente nella strada in cui gli venne contestata la contravven­zione, il mancato pagamento del ticket sia stato con­siderato infrazione: si sostiene infatti che il provvedi­mento con cui il Comune concede il contrassegno per il parcheggio gratuito ai residenti avrebbe carattere puramente ricognitivo e pertanto il fatto stesso, incon­testato, della residenza sarebbe sufficiente ad esen­tarlo dal pagamento del dovuto.
La tesi appare inconsistente; se può essere condi­visa la natura dell’atto con cui il Comune concede ai residenti il parcheggio gratuito, pure, perché il bene­ficio operi è necessario che la attività ricognitiva sia compiuta, in quanto la stessa è volta a verificare la sus­sistenza di alcune condizioni, peraltro non sempre coincidenti tra comune e comune, necessarie perché il beneficio stesso possa essere riconosciuto; a tacer d’altro, e a puro titolo di esempio, può rilevare il nu­mero delle autovetture di proprietà dei residenti e, co­munque, la verifica della residenza reale dei soggetti. In altre parole, la sussistenza di tutti i requisiti per go­dere dell’esenzione in tanto sussiste in quanto il co­mune abbia provveduto a verificarne la esistenza e la riferibilità al soggetto.
In base alle considerazioni che precedono, deve concludersi nel senso che la semplice residenza in zona soggetta a parcheggio a pagamento non abilita a usufruire senz’altro dell’esenzione, ma richiede un provvedimento comunale che rilasci 1’apposito docu­mento; è infatti appena il caso di aggiungere che anche la mancata esibizione del ticket costituisce infrazione, come del resto la mancata esibizione dell’apposito do­cumento rilasciato dal Comune ai residenti, cosa que­sta atta a dimostrare come l’attività amministrativa re­lativa, anche se ricognitiva, ha dei connotati che la rendono indispensabile ai fini del godimento dell’esenzione.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


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Martedì, 11 Dicembre 2007
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