In tema di sanzioni amministrative
per violazione del codice della strada, il solo requisito della residenza in
zona soggetta a parcheggio a pagamento non abilita i residenti ad usufruire
dell’esenzione dall’obbligo di pagamento, essendo necessario invece che essi
richiedano ed ottengano dall’autorità amministrativa il relativo contrassegno,
il cui rilascio è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni
previste per godere dell’esenzione medesima SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 9-10 dicembre 2002, il Giudice di
pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta da G. S. avverso verbale di
accertamento di ritenuta violazione alle norme sulla circolazione stradale;
osservava il giudicante che la circostanza che 1’opponente non avesse
corrisposto il ticket in zona riservata a parcheggio a pagamento non
poteva essere giustificato dal fatto che quegli era residente nella strada in
cui l’infrazione era stata accertata e quindi avente diritto alla sosta
gratuita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di ricorso, sostanzialmente coincidenti
sia nelle enunciazioni che nelle argomentazioni, lo S., ricordato che il
Comune ha facoltà di destinare, nelle aree in cui vige il parcheggio a
pagamento, appositi spazi gratuiti ai residenti, si duole che pur essendo egli
residente nella strada in cui gli venne contestata la contravvenzione, il
mancato pagamento del ticket sia stato considerato infrazione: si
sostiene infatti che il provvedimento con cui il Comune concede il
contrassegno per il parcheggio gratuito ai residenti avrebbe carattere
puramente ricognitivo e pertanto il fatto stesso, incontestato, della
residenza sarebbe sufficiente ad esentarlo dal pagamento del dovuto. |
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