Il comunicato del Ministero dei
Trasporti (www.trasporti.gov)
Il Ministero dei Trasporti comunica di aver emanato
apposita ordinanza per la limitazione del fermo dell’autotrasporto proclamato
dalle Associazioni CNA FITA e Confartigianato Trasporti dalle ore 00.00 del
giorno 10 dicembre alle ore 24.00 del giorno 14 dicembre, limitandolo alle ore
23.59 del giorno 11 dicembre.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della gravissima criticità
della circolazione su molte arterie della rete stradale e autostradale, che ha
determinato la concreta possibilità che venga pregiudicata la distribuzione dei
beni essenziali in quanto volti a soddisfare i diritti fondamentali dei
cittadini.
L’ordinanza viene notificata alle segreterie nazionali delle organizzazioni che
hanno proclamato il fermo e alle aziende erogatrici dei servizi, alle quali
viene fatto obbligo di portarlo a conoscenza dei lavoratori nonché del pubblico
attraverso gli organi di informazione.
Multe fino a 500 euro al giorno
per gli autotrasportatori che trasgrediscono
In merito alla ordinanza relativa al fermo degli automezzi attuato da alcune
Associazioni di autotrasportatori, il Ministero dei Trasporti precisa quanto
segue:
1) L’ordinanza limita alle 23:59 del giorno 11 il fermo che era stato
proclamato sino alle ore 24:00 del 14 dicembre. In sostanza dalla mezzanotte di
oggi (ieri n.d.r.) è vietato proseguire il fermo in corso.
2) Tale ordinanza è stata trasmessa alle Associazioni che hanno proclamato il
fermo, facendo obbligo alle imprese ad esse aderenti di portare a conoscenza
dei lavoratori i contenuti dell’ordinanza. Le stesse imprese dovranno altresì
dare notizia dell’ordinanza al pubblico tramite gli organi di informazione.
3) Il mancato rispetto dei contenuti dell’ordinanza comporta le seguenti
conseguenze:
a) sanzione amministrativa fino a circa € 500 al giorno a carico di singoli
imprenditori e fino a € 25.000 al giorno a carico delle associazioni;
b) sanzione disciplinare per violazione del codice di autoregolamentazione
consistente nella sospensione dall’iscrizione all’Albo fino a sei mesi e, in
caso di reiterazione, la revoca dell’iscrizione;
c) reclusione sino a 4 anni e arresto facoltativo nel caso in cui il
comportamento concretizzi la fattispecie criminosa di cui all’articolo 610 del
Codice Penale (violenza privata, come ad esempio impedire l’accesso ad un
casello autostradale o ad un porto).
|